Amianto, In Gazzetta il Decreto che eroga i benefici in favore dei superstiti

redazione Martedì, 03 Gennaio 2017
Il provvedimento regola le modalità di accesso ai benefici previsti dalla legge di stabilita' del 2016 a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate, contratte per l'esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali.
 È stato pubblicato, in Gazzetta ufficiale, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito con la Legge di Stabilità del 2016. Lo comunica il Ministero del Lavoro precisando che le prestazioni, che non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento, ma si cumulano con essi, sono previste a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate, contratte per l'esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti in cui hanno trovato applicazione le disposizioni previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 per la cessazione dell'impiego dell'amianto.

La questione e i relativi benefici economici
L'adempimento deriva dall'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992. Il decreto stabilisce che possono accedere alle prestazioni del Fondo gli eredi di coloro che sono deceduti e che sia loro dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cosi' come liquidato con sentenza esecutiva a carico dell'azienda. 

I soggetti in questione che intendono accedere alle prestazioni del Fondo per gli anni 2017 e 2018 devono presentare domanda all'INAIL entro e non oltre il 28 febbraio, rispettivamente, dell'anno 2017 o dell'anno 2018, con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell'anno precedente, dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice cosi' come individuata nella sentenza esecutiva. Per l'accesso alle prestazioni dell'anno 2016, gli interessati devono presentare la domanda entro e non oltre sessanta giorni successivi a quello dell'entrata in vigore del decreto con riferimento alle sentenze esecutive depositate entro il 31 dicembre 2015, dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice cosi' come individuata nella sentenza esecutiva. Unitamente alla domanda deve essere trasmessa copia autentica della sentenza esecutiva che individua il debitore, liquidando il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Le prestazioni del Fondo concorrono al pagamento in favore dei soggetti di quanto agli stessi e' dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cosi' come liquidato con sentenza esecutiva nella misura di una quota percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, che sara' stabilita dall'INAIL con determinazione del Presidente, entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza delle domande per ciascun anno, in ragione del numero delle domande pervenute ritenute accoglibili, dell'ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'INAIL, all'esito della procedura e prima del pagamento della prestazione spettante comunicherà all'impresa debitrice, cosi' come individuata nella sentenza esecutiva, l'ammontare delle risorse erogabili.

L'impresa, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, puo' richiedere all'INAIL che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione dell'avvenuto integrale pagamento a favore del soggetto avente diritto al ristoro. Nel caso in cui l'impresa abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto in misura parziale, l'impresa puo' richiedere la corresponsione di una parte delle risorse erogabili, previa dimostrazione di avere adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto in misura superiore alla differenza tra l'importo statuito nella sentenza esecutiva e l'ammontare delle risorse erogabili dal Fondo. 

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Documenti: Il Decreto del Ministero del Lavoro 27 Ottobre 2016

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