Aree Sisma, Slitta al 1° giugno 2019 il termine per pagare i contributi sospesi

Bruno Franzoni Martedì, 02 Aprile 2019
La proroga è contenuta nella legge di bilancio per il 2019. La nuova scadenza del 1° giugno vale sia per coloro che decideranno di versare in un’unica soluzione, sia per il versamento della prima rata per coloro che opteranno per la rateizzazione.
La legge di bilancio 2019 ha prorogato al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei contributi sospesi a causa del sisma che ha interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016. Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 48/2019 pubblicata ieri dall'Istituto di Previdenza. La proroga riguarda i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.

Proroga al 1° giugno 2019

Il comma 991 dell’articolo 1 della legge 145/2018, modificando l’articolo 48, comma 11, del decreto legge 189/2016, ha fatto slittare dal 31 gennaio 2019 al 1° giugno 2019 il termine entro cui i contribuenti ovvero i sostituti per conto dei propri lavoratori dipendenti o assimilati, dovranno provvedere a versare i relativi contributi sospesi nei periodi temporali predetti. Le agevolazioni sono state estese anche ai comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 18 gennaio 2017 (di cui all’allegato 2-bis del D.L. n. 189 del 2016): pertanto la proroga della sospensione degli adempimenti interessa i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

La nuova scadenza del 1° giugno vale sia per coloro che decideranno di versare in un’unica soluzione, sia per il versamento della prima rata per coloro che opteranno per la rateizzazione. A questo riguardo la legge di bilancio per il 2019 ha elevato da 60 a 120 il numero massimo delle rate in cui è possibile ripartire il debito accumulato a partire dal medesimo mese di giugno 2019. L'Inps informa che con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il versamento dei contributi sospesi in unica soluziono ovvero, in alternativa, mediante rateazione in un massimo di 120 rate mensili di pari importo.

Procedure Esecutive

Ai medesimi comuni viene, inoltre, prorogata di un anno, ovvero al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a seguito delle attività di riaccertamento dei residui.

Zona Franca Urbana

Nel documento l'Inps rammenta anche che la medesima legge di bilancio per il 2019 ha esteso anche agli anni di imposta 2019 e 2020 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016 (originariamente tali benefici erano circoscritti ai soli anni 2017 e 2018). Come noto possono godere del beneficio dell'esenzione dal versamento dei contributi  le imprese (o i lavoratori autonomi) che hanno la sede principale o l'unita' locale all'interno della zona franca, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, nonchè, a seguito di un correttivo inserito dalla legge di bilancio per il 2019, le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attivita' appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. I benefici in questione sono concessi tramite appositi decreti del MISE (cfr. da ultimo il decreto direttoriale 12 luglio 2018) nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di stato.

L'Inps nel documento citato in premessa fornisce, inoltre, indicazioni circa le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la zona franca urbana. Tra l'altro l'Istituto informa che i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE potranno utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (da 2017 a 2020). Sono compresi altresì i contributi sospesi per effetto degli eventi sismici citati, rientranti nell’arco temporale di riferimento delle agevolazioni zona franca urbana, la cui ripresa dei pagamenti, anche in forma rateale, è stata prorogata - come detto - alla data del 1° giugno 2019.

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Documenti: Circolare Inps 48/2019

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