Bernardo Diaz

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Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Ho un immobile dato  in comodato d'uso gratuito ai miei figli. Volevo sapere se si verifica l'effetto sostitutivo rispetto all'Irpef. Gianni da Roma

La risposta è positiva. La sostituzione dell'Imu all'Irpef e alle relative addizionali dovute sui redditi fondiari si verifica se l'immobile non risulta locato (fabbricati) o affittato (terreni) a terzi, a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia utilizzato direttamente dal possessore, tenuto a disposizione per un utilizzo diretto solo eventuale o potenziale, concesso in comodato gratui­to a terzi, oppure destinato alla locazione, ma di fatto sfitto.

Nel caso di immobile riconosciuto inagibile, dove la base imponibile è ridotta forfettariamente del 50% si verifica comunque l'effetto di sostitu­zione?

La circolare dell'Agenzia delle entrate 1° marzo 2013 n. 5/E (paragrafo 2.6) ha chiarito che per gli immobili inagibili l'Imu si applica su una base imponibile ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria (articolo 13, com­ma 3, Lettera b), del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011), confermando che anche su di essi si verifica l'operatività della sostituzio­ne dell'Irpef a opera del tributo comunale. 


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Volevo approfittare degli incentivi per installare dei pannelli solari in casa. Posso usufruire della detrazione del 36-50%? Ci sono dei limiti? Dario da Bari

La risposta è positiva. L'installazione di pannelli fotovoltaici per produrre energia elettrica può rientrare nell'agevolazione fiscale del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), ma l'articolo 9, comma 4, del decreto del ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (secondo conto energia), ha previsto che le «tariffe incentivanti» per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 6, decreto 19 febbraio 2007) e il premio aggiuntivo per gli «impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia» (articolo 7) non siano «applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale» sulle ristrutturazioni edilizie (circolare 46/E del 19 luglio 2007, risoluzione 207/E del 20 maggio 2008).

La detrazione del 36% (50% per i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), invece, è cumulabile con lo scambio sul posto, che non è un incentivo ma una forma di remunerazione dell'energia ceduta alla rete.  Nello scegliere tra le due agevolazioni, va considerato che la detrazione del 36-50% si ripartisce in 10 anni, mentre la tariffa incentivante è spalmata su 20 anni.


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E' vero che è possibile beneficare della detrazione del 36-50% per le opere antisismiche? Ci sono delle novità in merito? Bruno de Santis da Cagliari

La risposta è positiva. E' possibile detrarre dall'Irpef al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) le spese, pagate con bonifico "parlante", per le opere relative «all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.  Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari» (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir; questo intervento era agevolato anche prima del 2012, in quanto indicato nell'articolo 1, della legge 449/97).

Sono compresi, ad esempio, gli interventi di inserimento di tiranti orizzontali e verticali, di iniezioni di miscele leganti, di ripristino e rinforzo di armature metalliche, di cerchiature di elementi strutturali. Sono detraibili anche le «spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria per comprovare la sicurezza statica dei fabbricati, nonché per la realizzazione degli interventi di manutenzione necessari» al rilascio della suddetta documentazione (circolare ministeriale 247/E del 29 dicembre 1999).


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Volevo sapere se è possibile ottenere la detrazione del 36-50% per l'acquisto di un elettrodomestico per la cucina che rileva il gas? Francesco da Verona

Sono detraibili dall'Irpef al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) le spese, pagate con bonifico "parlante", per opere volte ad evitare gli infortuni domestici (articolo 16-bis, comma 1, lettera l, Tuir), come, ad esempio, l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri antinfortuni e l'installazione di corrimano lungo le scale (circolare ministeriale 7/E del 26 gennaio 2001).  Rientrano tra gli interventi agevolati anche quelli effettuati «su impianti preesistenti, finalizzati ad evitare infortuni domestici», come «la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio: sostituzione del tubo del gas, riparazione di presa malfunzionante)». Per le «opere volte ad evitare gli infortuni domestici», infatti, «non si richiede che l'intervento sia innovativo» e che rientri in una particolare e più ampia categoria di interventi edilizi (circolare ministeriale 13/E del 6 febbraio 2001).

Non spetta l'agevolazione, però, per il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, come «l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas», in quanto questa «fattispecie non integra un intervento sugli immobili» (circolare ministeriale 13/E del 6 febbraio 2001).


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Ho acceso un mutuo per la costruzione di due posti auto pertinenziali al mio immobile. Posso beneficiare della detrazione del 50%?  Valerio da Mantova

Se la somma Finanziata per l'acquisto dei due posti auto pertinenziali è stata pagata interamente con bonifico all'impresa esecu­trice dei lavori è possibile fruire del 36-50% (articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e articolo 11, Dl 83/2012, converti­to in legge 134/2012) per l'intera cifra a prescindere dal piano di  restituzione del finanziamento in un determina­to numero di anni.

In sostanza, qualora l'acquirente, per il pagamento dei due posti auto ricorra a un mutuo ipote­cario, lo stesso, per poter fruire del 36%-50% dovrà esse­re erogato tramite bonifico intestato in nome e per con­to del mutuatario all'esecutore dei lavori. La banca prov­vederà poi a fornire tutta la documentazione in capo al beneficiario della detrazione (nota agenzia Entrate, dire­zione regionale Piemonte, 17 aprile 2009, n. 24882). Se tale procedura non è stata rispettata, la detrazione per l'acquisto dei posti auto non trova applicazione.


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