Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Come vanno suddivise le spese per il rilascio del certificato prevenzione incendi (Cpi)? dobbiamo ripartite secondo i millesimi generali della proprietà o secondo quelli specifici delle autorimesse e dei corselli? Paolo Maria Brera da Cremona

La ripartizione delle spese per le opere di pre­venzione incendio dev'essere fatta secondo i principi generali. Quando le opere riguardino tutto l'edificio (ad esempio, installazione o ripara­zione di idranti, installazione di estintori eccetera), le relative spese devono essere ripartite a carico di tutti i condomini in base alla tabella millesimale di proprietà. A parte gli interventi sulle proprietà esclusive - per i quali le spese sono accollate ai sin­goli condomini - la ripartizione delle spese deve comunque essere fatta alla stregua del regolamento condominiale.

Per quanto concerne le autorimesse e i box, le spese sono ripartite a carico dei soli condomini proprieta­ri dei posti macchina o box. In materia, vale la pena di segnalare la sentenza della Cassazione 22 giugno 1995, n. 7077, per la quale «in tema di condominio di edifici il principio di proporzionalità tra spese ed uso di cui al comma 2 dell'articolo 1123 del Codice civile, secondo cui (salva contraria convenzione) le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misu­ra diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinen­ti alla sua destinazione, può servire ad uno o più condomini possano essere poste anche a carico di questi ultimi». Nella specie, si trattava delle spese di installazione delle porte tagliafuoco dell'atrio comune nel quale si aprivano le porte di alcune autori­messe in proprietà esclusiva di singoli condomini, secondo le prescrizioni della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e del D.M. 16 febbraio 1982)».


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

Sono residente all'estero (iscritto anche all'AIRE) ma sono proprietario di un immobile a roma che ho dato in affitto applicando il regime della cedolare secca. Volevo sapere se sono tenuto ad effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia. Preciso che non ho altri redditi in Italia e pago la cedolare con il modello F24. Guido Alberto da New York

L'esclusivo possesso di reddito da locazione di fabbricati, assoggettato al regime della cedolare secca, non costituisce un motivo di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (a differenza di quanto riconosciuto in ipotesi di solo possesso di immobili non locati, a seguito dell'entrata in vigore dell'Imu).
Pertanto, ancorché la cedolare si configuri come imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, occorre provvedere alla presentazione di Unico Pf 2013 compilando nel quadro RB (verosimilmente per finalità di "monitoraggio") sia la sezione I, ove vanno indicati i dati dell'immobile (in particolare, va barrata la casella di colonna li, "cedolare secca"), che la sezione II, per l'indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione (si rinvia, in tal senso, alle istruzioni riportate a pagina 26 di Unico).


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

Sto per pagare la mia polizza auto. La polizza costa 700 euro a semestre: l'assicurazione mi dice che l'importo annuale supera 1.000 euro e quindi non posso pagarla in contanti. È così? Francesco - Milano

L'articolo 49 del Dlgs n. 231/2007 , ripetutamente modificato dal legislatore, da ultimo con il Dl 201/2011 vieta il trasferimento di denaro contante ed i titoli al portatore di valore pari o superiore a mille euro effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi; per importi pari o superiori ai mille euro è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, bonifici bancari e assegni. La norma vieta inoltre il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di valore pari o superiore ai 1.000 euro tra soggetti diversi anche quando è effettuato con più pagamenti per importi inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.

Il ministero dell'Economia e delle finanze, con la nota interpretativa protocollo 6533 del 12 Giugno 2008 ha tuttavia precisato che i pagamenti in contanti, singolarmente di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge, ma cumulativamente di ammontare superiore, non rappresenterebbero operazioni illecite se il frazionamento fosse connaturato all'operazione stessa (ad esempio nel contratto di somministrazione) oppure fosse la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.
Pertanto, se nel contratto di assicurazione è stato stabilito che il pagamento del premio assicurativo debba avvenire in rate semestrali dell'importo di 700 euro ciascuna tali pagamenti possono anche essere effettuati in contanti senza violare il divieto di cui all'articolo 49, Dlgs 231/2007. 


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

A seguito di un incidente stradale, mia figlia è disabile al 100%. Volevo sapere come quali benefici spettano alle automobili dei disabili: in particolare è possibile riusufruire dei benefici in caso di cambio di vettura entro 3 anni a causa di esportazione?  In altri termini e' possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il prima veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra? Francesco

Ai sensi dell'articolo 8 della legge numero 449 del 1997 i benefici fiscali per la mobilità dei disabili possono essere ottenuti per un solo veicolo dal disabile proprietario del veicolo oppure dal familiare che ha fiscalmente a carico il disabile.

I benefici riconosciuti sono ai fini dell'Irpef, la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto dei veicoli adattati in funzione delle loro ridotte o impedite capacità motorie permanenti, nei limiti di un importo di 35 milioni (18.075,99 euro); ai fini Iva, l'applicabilità dell'aliquota Iva ridotta del 4% in relazione all'acquisto di detti veicoli adattati, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonché sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti. Infine è previsto il beneficio dell'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione (l'Ipt). Si ricorda che tali benefici si applicano una sola volta nel corso dei quattro anni dalla data di acquisto dell'auto.

Si possono riottenere solo se il primo veicolo, precedentemente acquistato, viene cancellato dal Pra (pubblico registro automobilistico) per demolizione o per furto. Non è possibile fruire nuovamente dei benefici se il veicolo viene cancellato dal Pra per esportazione poichè si tratta di una vendita del bene.

In risposta alle domande di Francesca P, Maria Laura, Paolo, Mino, Franco da Padova, Gennaro da Napoli, e Luigi Zegna.

Per la partecipazione al concorso della scuola indetto con il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale  del 25 Settembre 2012 l’abilitazione, è l’elemento essenziale. Per presentare domanda bisogna aver conseguito l’abilitazione entro la data di scadenza del bando; inoltre sono ammessi anche i titoli conseguiti all’ estero purché vi sia stato un riconoscimento ministeriale che ne stabilisca l’equipollenza, ossia pari valore. In linea generale poi la SISS e la vittoria del precedente concorso sono ritenuti abilitanti, quindi coloro in possesso di questi requisiti possono partecipare al concorso. Viene ritenuta abilitante, ma solo per la classe della scuola dell’infanzia e primaria, anche la laurea quinquennale in scienze della formazione.

Si ricorda che l'abilitazione è settoriale. Esiste un'abilitazione per la scuola dell’infanzia, una per la primaria, una per la secondaria di I grado e una per la secondaria di II grado. Esiste anche un'abilitazione per il sostegno. 

Le Eccezioni - Esistono però delle eccezioni; infatti può essere ammesso al concorso anche chi non ha conseguito l’abilitazione ma a talune particolari condizioni.

Scuola primaria - Hanno facoltà di iscriversi al concorso per i posti della scuola primaria i candidati che entro l’anno scolastico 2001/02 hanno concluso un percorso quadriennale o quinquennale, quindi le lauree del vecchio ordinamento, sono ammessi anche coloro che entro la stessa data hanno terminato il percorso di studi cominciato entro l’anno scolastico 1997 – 98 ed è compreso anche il quinquennio sperimentale dell’istituto magistrale.

Scuola d'Infanzia - Possono partecipare i candidati che possiedono un titolo di studi conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, oppure coloro che hanno frequentato i corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale iniziati però entro e non oltre il 1997 – 98.

Scuola secondaria di I e II Grado - Possono partecipare quei candidati che al 22 giugno 1999 erano già in possesso, avevano quindi già conseguito, un titolo di laurea o un titolo di diploma presso l’accademia di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF che in quella stessa data permettevano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per l’assunzione come personale docente.

Possono partecipare anche i candidati che hanno conseguito gli stessi titoli di studio citati sopra entro l’anno accademico 2001 – 02, se hanno sostenuto un corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno 2002 – 03 se il corso sostenuto è quinquennale. Nonchè possono prendere parte al concorso anche coloro che hanno ottenuto gli altri titoli entro l’anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a partire dall’ anno accademico 1998 – 99.

Non possono invece partecipare al concorso coloro i quali alla data di pubblicazione del bando hanno un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. Chi è già assunto e di ruolo nella scuola pubblica non può quindi sperare di migliorare il proprio punteggio o ottenere la cattedra per un'altra classe di concorso.  Invece, in risposta al quesito di Francesco, chi ha un rapporto di lavoro in una scuola privata può partecipare al concorso.

Le classi di concorso - Si può partecipare alle classi in base al titolo di studio conseguito. Qui e' possibile verificare i titoli per ciascuna classe di concorso. Si ricorda che è possibile iscriversi anche per piu' classi di concorso purchè si concorra nella stessa regione. La procedura per l'invio della domanda sul sito del Miur non vi consentirà di scegliere piu' regioni.

Limite di Età - E’ stato, inoltre, appurato che la norma secondo cui ci sarebbe stato il limite d’età previsto dai concorsi pubblici è decaduta, per cui non ci sono margini o vincoli anagrafici da rispettare.

Le Graduatorie - Con il concorso i precari iscritti nelle graduatorie ne trarranno un doppio vantaggio. Questi da un lato potranno partecipare al concorso accelerando così l'immissione in ruolo dall'altro possono sperare di essere pescati dal contingente di stabilizzazioni che saranno fatte attingendo dalle Gae

Ammissione con Riserva -  La condizione per cui ci potessero essere candidati con riserva viene praticamente meno visto l’enorme numero di partecipanti (ricordiamo che esistono i candidati con riserva solo qualora non si raggiunga un numero pari al triplo dei posti disponibili).

Nuovo concorso nel 2013 - Esaurito questo piano triennale di assunzioni e decollato il sistema di formazione e di abilitazione dei docenti tramite il Tfa, il Ministro ha annunciato che ci sarà un nuovo concorso – bandito entro maggio 2013 – per programmare le future assunzioni di docenti nella scuola.

 

Risorse

Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati

Accedi