
Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Assegno smarrito, pagamento possibile dopo 20 giorni dalla denuncia
Sabato, 08 Giugno 2013Ad estinzione di una obbligazione, ho consegnato al beneficiario un assegno circolare, non trasferibile, ricevendo quietanza. Il beneficiario mi ha comunicato lo smarrimento dell'assegno e ha inviato alla mia banca copia della denuncia. Poichè non è possibile effettuare la procedura di ammortamento, la banca pretende da me la sottoscrizione di un nullaosta per la riemissione dell'assegno. Tenendo conto del fatto che le somme sono sempre rimaste nella disponibilità della banca, è corretto tale comportamento? Quali conseguenze ciò può implicare per me? Cosa accade se l'assegno viene successivamente rinvenuto e presentato all'incasso? Damiano da Roma
Come correttamente osservato dal lettore, ove l'assegno circolare rechi la clausola di non trasferibilità, non è possibile - così come avviene anche per l'assegno bancario munito di tale clausola - attivare la procedura di ammortamento del titolo. Nel caso specifico dell'assegno circolare - però - sarà possibile ottenere direttamente il pagamento del titolo entro venti giorni dalla denuncia. Stabilisce infatti l'articolo 86 - ultimo comma - del Regio decreto 1736/1933 (legge sull'assegno) che: «Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di assegno circolare emesso con la clausola "non trasferibile" non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denunzia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denunzia».
Il decorso del termine di venti giorni innanzi citato ha il solo scopo di consentire alla filiale della banca che ha ricevuto la denunzia (che potrebbe non essere la stessa che ha emesso l'assegno) di effettuare gli accertamenti necessari per procedere al pagamento senza rischio e non già a tutela di possibili terzi interessati al pagamento del titolo stesso. Da ciò discende che è il solo prenditore del titolo ad avere diritto e/o legittimazione al pagamento da parte della banca emittente indipendentemente dalla sorte dell'assegno smarrito.
Da ultimo, è bene ricordare che nella denunzia in parola non è necessaria la analitica descrizione del titolo smarrito, risultando sufficiente che la stessa contenga il minimo indispensabile per consentire alla banca emittente di risalire all'identificazione dell'assegno attraverso le verifiche delle proprie annotazioni contabili, sebbene il problema possa comunque essere superato consultando gli estremi risultanti dalla matrice dell'assegno stesso. Poiché la norma nulla dice in proposito, si ritiene che nessun tipo di nullaosta da parte del richiedente l'emissione dell'assegno circolare sia dovuto per il pagamento dell'assegno stesso, che dovrà avvenire - come detto - dopo venti giorni dalla presentazione della denuncia del prenditore.
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Agevolazioni edilizie, quando le spese si detraggono con il principio di cassa
Giovedì, 06 Giugno 2013Ho costruito, iniziando nel 2012, un nuovo garage pertinenziale all'abitazione principale (secondo garage). E' possibile fruire del bonus fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie già con le spese sostenute da luglio 2012, anche se l'accatastamento avviene entro fine maggio 2013? Tommaso da Bari
La risposta è affermativa, a condizione che il contratto di appalto sia stato debitamente registrato e gli estremi di registrazione vengano annotati in dichiarazione dei redditi. Gli acconti per il box versati nel 2012, così come le spese di realizzazione del box sostenute nel 2012, possono essere detratti a partire dalla dichiarazione dei redditi 2013 (Unico o modello 730/2013).
La detrazione Irpef del 50% (articolo 16 bis Tuir 917/1986) spetta anche all'acquirente di box pertinenziale ad un'abitazione, purché di nuova realizzazione e limitatamente ai costi sostenuti dall'impresa cedente per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite massimo di 96.000 euro), così come risultanti da apposita attestazione da questa rilasciata.
La detrazione spetta anche per le spese di realizzazione del box pertinenziale su area di proprietà. Le spese pagate risultano detraibili, a condizione che siano pagate con bonifico bancario o postale e, dopo la registrazione del contratto preliminare (risoluzione n.38/E dell'8 febbraio 2008), nell'ipotesi di acquisto. Analogamente, le spese sostenute prima dell'ultimazione dei lavori possono essere detratte dall'anno di sostenimento (2012), anche se i lavori di costruzione terminano nel 2013. Gli acconti e le spese di realizzazione rilevano, infatti, ai fini della detrazione, secondo il principio di cassa (anno di pagamento), a prescindere dal momento di esecuzione dei lavori (prima o dopo il pagamento). In sostanza, le spese sono detraibili in 10 anni a partire dalla dichiarazione dei redditi 2013, per l'anno 2012.
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Photored, la multa può arrivare solo con il semaforo rosso
Giovedì, 06 Giugno 2013Da quale momento scatta l'infrazione mediante "photored" in capo all'automobilista a un semaforo? Quando scatta il giallo e l'automobilista deve ancora entrare nell'incrocio, oppure anche se il giallo scatta nel momento in cui l'automobilista è già nel bel mezzo dell'incrocio? Sara da Milano
Si ricorda che durante il periodo di accensione della luce gialla delle lanterne semaforiche, i veicoli non possono oltrepassare la relativa striscia di arresto, a meno che si trovino così prossimi, al momento della sua accensione, che non possono più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area d'intersezione con opportuna prudenza (articolo 41 del Codice della strada).
Qualora l'accertamento della violazione sia effettuato con apparecchiature, perché sia legittimo, è necessario che esse siano debitamente omologate dal ministero dei Trasporti e utilizzate nel rispetto di tale approvazione. Dunque, in relazione al quesito posto, si evidenzia che il Photo-red è predisposto per l'entrata in funzione solo dall'inizio del segnale rosso.
Si richiamano, infatti, le, prescrizioni contenute nei decreti di omologazione emanati dal ministero dei Trasporti - direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, in particolare, il decreto protocollo 1130 del 18 aprile 2004 di approvazione dell'apparecchiatura "Photored F17A", all'articolo 2, stabilisce che "l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso", mentre il decreto protocollo 47017 dell'11 maggio 2009, all'articolo 1, approva «il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato Photored F 17/D», prescrivendo che la fissazione del valore del tempo trascorso dall'accensione del rosso «deve dipendere dalle specifiche condizioni locali».
Si precisa, infine, per completezza, che tali dispositivi possono essere utilizzati sia in ausilio agli organi di polizia stradale, presenti sul posto, sia in modalità automatica, e che le amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenute a fare eseguire verifiche, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi.
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Nessun acconto se si passa dalla nuova attività al regime dei minimi
Giovedì, 06 Giugno 2013Un professionista, lavoratore autonomo dall'inizio della propria attività, ha applicato «il regime delle nuove iniziative imprenditoriali» per il periodo 2010-,2011,2012. Nel 2013 transita nel nuovo regime dei minimi. A giugno 2013 verserà l'imposta sostitutiva del 10% sui compensi 2012 regime nuovi iniziative. Dovrà, in tale sede, versare anche l'acconto, in quanto soggetto minimo, oppure questo obbligo non è ancora operante dato che il 2013 rappresenta il primo anno di attività con il nuovo regime? È corretto non considerare l'imposta di bollo da 1,81 euro, applicata sulle fatture clienti, quale compenso (dato che la spesa per i bolli non viene inserita tra i costi), ma gestire tale importo come conto transitorio, in quanto spesa anticipata per cliente (il rischio è, infatti, quello di sforare i 30mila euro annui per poche marche da bollo)? E' corretto non considerare tale somma nel volume d'affari? Gianmarco da Roma
Si ritiene che il contribuente non debba versare acconto per imposta sostitutiva. I regimi delle neo-attività e dei superminimi sono regimi diversi. Anche se entrambi sono assoggettati ad imposta sostitutiva, si tratta pur sempre di due diverse imposte. Per il 2013, non si ha dato storico per la sostitutiva da superminimi, mentre l'acconto sulla sostitutiva del 10% non va versato, perché nel 2013 non vi è obbligazione tributaria per tale causa.
Per quanto riguarda l'imposta di bollo addebitata al cliente, essa non puó essere considerata quale "compenso", che è l'unico componente positivo sensibile per la valutazione del tetto di 30.000 euro annui, e, quindi, si ritiene che l'incasso della medesima somma non possa rilevare ai fini dello "sforamento" rispetto al tetto citato.
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Bonus Casa, le regole in caso di pluralità di interventi sullo stesso immobile
Martedì, 04 Giugno 2013Devo sostituire muretto e recinzione esterna della mia abitazione entro il 30 giugno 2013. Ho sostenuto nel 2010 spese per ristrutturare casa per il ltafond totale delle detrazione prevista dal 36%, pari a 48.000 euro, e anche spese con detrazione del 55% (solare termico) per circa 43.000 euro. Ho detratto nel 1730/2011 e nel 730/2012 8.000 euro riferiti alle spese con le detrazioni 36%. Posso ora fruire anche delle detrazioni dei 50% oppure, avendo fruito del plafond del 36%, non ne ho diritto? E se ne ho diritto, qual è il plafond di cui dispongo? Matteo da Bologna
Per tutte le spese sostenute entro il 30 giugno 2013, in relazione a nuovi interventi effettuati su fabbricato già oggetto, in anni precedenti, di interventi che fruiscono del 36% o del 55% (articolo 4 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011; articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e articolo 11, Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012), la detrazione del 50% opera autonomamente, sempre nei limiti pieni di 96.000 euro, calcolato con riferimento alla unità immobiliare. Infatti, nel caso di specie, si tratta di nuovi lavori effettuati nel 2013, abilitati da un nuovo provvedimento urbanistico, e la detrazione opera a prescindere dal fatto che lo stesso immobile già fruisce della detrazione del 36% e del 55% per i lavori eseguiti nel 2010. Ovviamente, occorre esperire tutti gli adempimenti (pagamento delle fatture con bonifico bancario o postale). Quindi il contribuente continuerà a detrarsi le spese sostenute precedentemente, a cui si aggiungerà il nuovo importo detraibile (50% delle spese sostenute nel limite di 96.000 euro) per le spese sostenute nel 2013, anno rispetto al quale compete un autonomo limite di detrazione.
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