
Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Superminimi, è irrilevante il reddito da lavoro dipendente
Martedì, 04 Giugno 2013Un lavoratore dipendente è stato licenziato a dicembre 2012. Vorrei sapere se può accedere, nel 2013, al nuovo regime dei minimi con un reddito prodotto nel 2012 di 50.000 € C u d 2013). Da premettere che possiede tutti i requisiti previsti dal nuovo regime; il dubbio è riferito solo al reddito nell'ultimo triennio, che supera i 30.000, arche se riferito al lavoro dipendente. Giovanni da Vicenza
La risposta è positiva, nel senso che è possibile accedere al regime dei superminimi con il forfait del 5 per cento. Non rileva a tal fine il fatto di aver prodotto un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro, poichè tale soglia rileva solo nel caso in cui sia rappresentata da ricavi o compensi derivanti da attività di impresa o lavoro autonomo.
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Ripartizione spese ascensore, pagano anche i proprietari ai piani terra
Martedì, 04 Giugno 2013Nei mio condominio vi sono due ascensori installati fin dalla costruzione. Essi non servono il piano rialzato e il seminterrato. Dovendosi procedere a costosi lavori per la sicurezza degli impianti (o, in alternativa, alla completa loro sostituzione) tali spese straordinarie vanno ripartite tra tutti i partecipanti al condominio (compresi quelli che non si servono degli ascensori)? Faccio presente che i vani ascensore (e, quindi, anche gli impianti, presumo.) sono di proprietà comune a tutte le porzioni materiali costituenti il fabbricato. Franco Malvasi
Se non risulta il contrario dai titoli di acquisto delle singole proprietà individuali, l'ascensore deve considerarsi di proprietà comune anche dei condomini proprietari di negozi siti al piano terreno, poiché occorre fare riferimento non all'utilizzo in concreto, ma alla potenzialità del medesimo (Corte d'appello, Bologna, 19 aprile 1989). Posto ciò, le spese straordinarie vanno ripartite anche tra i proprietari dei piani rialzati e dei seminterrati ex articolo 1124 del codice civile (metà in ragione del valore dei singoli piani, metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo).
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Calcolo imu 2013, come si versa il primo acconto di giugno
Martedì, 28 Maggio 2013Ho una abitazione principale e una seconda casa. Volevo sapere come è possibile determinare l'acconto imu da versare a Giugno e su quale immobile si applica la sospensione. Sara
Si ricorda che l'acconto Imu è sospeso per l'abitazione principale, ma anche per le assimilazioni (all'abitazione principale) decise dal Comune, con delibera del 2012 o del 2013. L'assimilazione è possibile per le abitazioni dei residenti all'estero iscritti all'Aire e per le case non affittate di disabili o anziani ricoverati in via permanente e residenti in un istituto di cura; In caso di separazione o divorzio, il coniuge assegnatario ha diritto d'abitazione sull'ex casa famigliare e non versa l'acconto. L'acconto è sospeso anche per le case delle coop edilizie a proprietà indivisa o le case popolari.
La sospensione dell'acconto Imu sull'abitazione principale riguarda anche le pertinenze, fino a un massimo di tre, di cui una per ognuna di queste categorie catastali: C/2 (soffitte, cantine o magazzini), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie). Nel limite vanno conteggiate anche le pertinenze iscritte in catasto con la casa, per esempio la cantina dell'alloggio. Va pagato l'acconto per le pertinenze in più, come il secondo box; sospensione anche per i terreni agricoli, compresi gli incolti, e i fabbricati rurali strumentali. Gruppo, quest'ultimo, in cui rientrano gli edifici accatastati in D/10, ma anche quelli di altre categorie, purché dotati dell'annotazione «R».
L'acconto Imu da pagare entro il 17 giugno è il 50% di quanto dovuto in base ad aliquote e detrazioni decise dal Comune nel 2012, anche se entro il 16 maggio scorso fosse già stata pubblicata sul sito delle Finanze una delibera comunale per il 2013. Questo chiarimento è contenuto in un emendamento al Dl 35 non ancora convertito in legge, ma può essere applicato fin da subito, secondo la circolare 2/DF/2013. Si possono seguire le regole comunali 2012 anche per l'acconto Imu sui fabbricati produttivi in categoria D (esclusi i D/10, per cui l'acconto è congelato); per ora, chi vuole può pagare seguendo le delibere comunali per il 2013, se più favorevoli di quelle dell'anno scorso. Ma ciò sarà possibile - come detto sopra - sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl pagamenti.
L'acconto Imu può essere pagato con il modello F24 o, in alternativa, utilizzando il bollettino postale. Ai codici tributo dell'anno scorso le Entrate ne hanno aggiunti due con la recente risoluzione 33/E per i fabbricati produttivi tenuti all'acconto: 3925 per la quota statale ad aliquota dello 0,76%; 3930 per l'eventuale maggiorazione comunale fino allo 0,3%. Le abitazioni principali in categorie catastali di pregio (A/1, A/8 e A/9) versano l'acconto con il codice 3912. Gli altri fabbricati diversi da quelli di categoria D usano il codice 3918 e le aree fabbricabili il 3916. Non si usano più, invece, i codici 3919 e 3917 perché su questi fabbricati non c'è più quota statale.
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Pensione complementare, sì a due fondi integrativi. Limite di deducibilità a 5164 euro
Venerdì, 17 Maggio 2013Ho sottoscritto recentemente due fondi pensione integrativi; il primo, con Poste italiane, il secondo con una compagnia di assicurazione. Possono coesistere entrambi o è possibile averne solo uno? Se si, è possibile dedurre i versamenti ad entrambi i fondi nel limite totale di 5164 euro annui? Che cosa succederà al momento del riscatto dei fondi a fini pensionistici? Yuri da Prato
Per il primo quesito, la risposta è che possono coesistere entrambi, come pure è possibile trasferire il montante accumulato in un fondo, accentrandolo nell'altro. In tal caso, però, il trasferimento può essere attivato solo dopo che siano trascorsi due anni di partecipazione ad un fondo. Per quanto ovvio, si sottolinea l'importanza di valutare attentamente le convenienze di ogni scelta.
Per quanto riguarda il secondo quesito, la risposta è positiva: è possibile dedurre i versamenti ad entrambi i fondi nel limite totale di 5,164 euro annui. Se si tratta, in entrambi i casi, di forme pensionistiche complementari, istituite in applicazione delle norme dettate dal Dlgs 252/2005, i contributi versati sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro: la deduzione opera complessivamente, e non per singola forma pensionistica.
Per quanto riguarda la terza domanda, relativa a che cosa succederà al momento del riscatto dei fondi a fini pensionistici, va precisato che, in base al Dlgs 252/2005, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, sussiste il diritto alla prestazione pensionistica complementare, a condizione che una persona sia stata iscritta alla previdenza complementare per almeno cinque anni. In tal caso, la persona interessata potrà scegliere di farsi liquidare una rendita, calcolata rapportando il montante accumulato con un coefficiente di conversione determinato in base all'età del richiedente oppure di farsi liquidare una prestazione in capitale, ma in misura non superiore al 50% del montante finale accumulato, fermo restando che il capitale non riscosso va comunque liquidato in rendita.
Vi è infine la possibilità di ottenere la liquidazione dell'intero capitale, ma a condizione che la rendita calcolata in base al 70% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. Per spiegarci meglio, si fa presente che per il 2012 l'assegno sociale ammonta a euro 5,577,00 su base annua: quindi, se una rendita calcolata secondo il metodo sopra esposto fosse inferiore a euro 2.788,50 la persona interessata potrebbe riscuotere l'intero capitale.
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Bonifico detrazioni 36-50%, cosa fare quando sono errati gli estremi
Sabato, 11 Maggio 2013Risulta che, in alcuni casi, le banche abbiano inviato un bonifico legato a ristrutturazioni (che consentirebbero una detrazione del 36-50 per cento) conta specifica del risparmio energetico (per cui è prevista la detrazione del 55 per cento), e viceversa. Di conseguenza, la segnalazione che perviene al fisco è diversa dall'intento dei correntista. Allo stesso modo, può succedere che il correntista sbagli l'indicazione, anche per via della non uniformità dei moduli di bonifico e delle relative descrizioni presso le varie banche, invertendo le specifiche del bonifico tra 36-50% e 55 per cento. Al di là della risoluzione 55/E del 2012, e dato che in entrambi i casi viene effettuata dalla banca la ritenuta dei 4% al beneficiaria, e quindi non c'è danno per l'erario, è giusto ritenere valido un bonifico ai fini del 36-50 per cento, che nelle intenzioni doveva essere tale, ma che è stato segnalato al fisco come 55 per cento, e idem per il caso contrario? Ugo da Matera
Nel caso di spese per lavori di ristrutturazione edilizia, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione Irpef del 36-50% o del 55 per cento, nell'ipotesi in cui il bonifico bancario/postale, effettuato per il pagamento delle spese sostenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla norma: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Questo il principale chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 55/E del 7 giugno 2012, in risposta a un'istanza d'interpello relativa all'applicabilità della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero edilizio. Sul tema, in ordine alle modalità operative di pagamento delle spese per le quali è riconosciuto il diritto alla detrazione, con la risoluzione 55/E/2012 l'agenzia delle Entrate supera il proprio precedente orientamento (circolare 24/E/2004 e risoluzione 300/E/2008), negando la possibilità di fruire dell'agevolazione fiscale qualora il bonifico bancario/postale sia carente dei requisiti indicati dalla legge. La carenza dei citati requisiti nel bonifico bancario/postale, pregiudica, infatti, la possibilità alle banche e alle Poste Italiane Spa di operare la ritenuta fiscale del 4 per cento (articolo 25 del Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010).
In sostanza, non sarà possibile fruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora il bonifico sia carente dei dati identificativi delle parti (partita Iva o codice fiscale) o non sia indicata la causale del versamento (legge 449/1997 e articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986), proprio come nel caso di specie. Resta inteso che la detrazione potrà essere riconosciuta nel caso in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento all'impresa venditrice con un nuovo bonifico bancario/postale, nel quale siano stati inseriti correttamente tutti i dati richiesti dalla legge. Questo sotto il profilo generale. Nel caso di specie, tuttavia, effettivamente la ritenuta del 4% è stata effettuata e nessun danno è pervenuto all'erario. Resta ferma, però, la percentuale della detrazione spettante. E, soprattutto, gli adempimenti necessari per accedere ai benefici sono differenti per il 36% rispetto al 55% e l'indicazione, nella causale del bonifico, del 36 per cento, invece del 55 per cento, porterebbe i verificatori a non poter riscontrare se la procedura seguita è corretta.
Pertanto, potrebbe essere utile la ripetizione (annullamento bonifico e emissione nuovo bonifico corretto). Nel caso in cui la ripetizione non sia possibile, si potrebbe sostenere che si tratta di errore scusabile, in quanto la ritenuta del 4% è stata comunque effettuata, ma sulla base di un riferimento normativo diverso (quello del 55 per cento, ex articolo 4 del Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011, e articolo 11 del DI 83/2012, convertito in legge 134/2012).
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