Bonus Irpef 2014, tra i beneficiari anche i tirocinanti e percettori di borse di studio

Martedì, 06 Maggio 2014
Se il rapporto di lavoro è stato interrotto prima di maggio, il lavoratore potrà ottenere il bonus richiedendolo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

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Non serve alcuna domanda e sarà automaticamente erogato nella busta paga in arrivo a fine maggio. La scorsa settimana la circolare 8/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate ha riassunto le istruzioni per applicare il credito introdotto dal Decreto Irpef del 18 aprile. Il bonus sarà erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti casi in cui l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

La circolare chiarisce anche cosa bisogna fare nel caso il rapporto di lavoro sia stato interrotto prima di maggio. In assenza di un datore di lavoro, che funga da sostituto d'imposta, infatti sarà possibile ottenere il bonus richiedendolo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

I beneficiari sono contribuenti che quest'anno percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati), al netto del reddito da abitazione principale, fino a 26 mila euro a condizione che l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta anche se l'imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, come quelle relative a carichi di famiglia.

In totale il beneficio massimo conseguibile nell'anno è pari a 640 euro, e dunque 80 euro al mese a partire da maggio (per tutti i redditi fino a 24 mila euro). Per i redditi superiori il bonus si riduce con gradualità fino ad azzerarsi a quota 26 mila euro.

Il bonus è inoltre rapportato al periodo di lavoro nell'anno in cui dovrà essere erogato e dunque sarà calcolato in base alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni effettivamente lavorati nel 2014. Tra i beneficiari del credito in busta paga ci sono anche i sacerdoti, i lavoratori socialmente utili, i tirocinanti e percettori di borse di studio.

 Sono esclusi invece i Percettori di indennità, Gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato - dalle Regioni - dalle Province - dai Comuni per l'esercizio di Pubbliche Funzioni; i compensi corrisposti ai Membri delle Commissioni Tributarie - ai Giudici di pace - agli esperti del Tribunale di sorveglianza.

Per quanto riguarda l'applicazione del bonus, la circolare delle Entrate chiarisce che i sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate a maggio. Secondo le Entrate esiste anche l'eventualità (per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi), che il bonus non arrivi a fine maggio. In tale evenienza  i Sostituti riconosceranno il credito a partire da giugno.

La circolare chiarisce anche che il bonus va anche ai contribuenti senza Sostituto d'Imposta e a tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio. In queste situazioni il bonus potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi, utilizzandolo in compensazione, oppure a rimborso.

La circolare individua poi, anche i casi in cui il credito deve essere restituito per superamento del reddito massimo agevolabile. Infatti nei casi di credito non spettante (ad esempio se il reddito complessivo supera i 26 mila euro per via di altri redditi oltre a quelli erogati dal Sostituto d'Imposta), gli interessati sono chiamati a comunicarlo al Sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga, oppure dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.

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