Buste Paga, Così le sanzioni per chi paga in contanti dal 1° Luglio

Valerio Damiani Sabato, 07 Luglio 2018
Dal 1° luglio i datori di lavoro e committenti sono tenuti a erogare ai lavoratori retribuzione e compensi, nonché ogni acconto di essi, solo attraverso una banca oppure un ufficio postale facendo uso di specifici mezzi di pagamento.
Sanzioni in chiaro per chi non rispetti l'obbligo della tracciabilità del pagamento degli stipendi. I datori di lavoro che corrispondano la paga in contanti dal 1° luglio 2018 saranno oggetto di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro per ogni mensilità di paga per la quale sia stato consumato l'illecito, a prescindere dal numero dei lavoratori che ne sono stati interessati. Lo ha precisato ieri l'INL, l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota protocollo n. 5828/2018.

Come noto a seguito della legge di bilancio per il 2018 dal 1° luglio 2018 è scattato l'obbligo per i datori di lavoro e per i committenti di erogare ai lavoratori retribuzione e compensi, nonché ogni acconto di essi, solo attraverso una banca oppure un ufficio postale facendo uso di specifici mezzi di pagamento. I trasgressori saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro. Con alcuni quesiti indirizzati all'Inl è stato chiesto di sapere come si calcola la nuova sanzione.

Il calcolo della sanzione

Secondo l'INL il regime sanzionatorio deve essere riferire alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro; di conseguenza, la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione. Se si tratta di un solo dipendente o di mille cui sia stata erogata la retribuzione in moneta contante, la sanzione per la violazione sarà sempre calcolata nell'importo compreso da 1.000 a 5.000 euro. Tuttavia, aggiunge l'Inl, in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione (che per lo più avviene a cadenza mensile) comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito. Ad esempio, se la violazione è stata protratta per tre mensilità con riferimento a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 sarà pari a: euro 1.666,66 (importo sanzione mensile) x 3 (mesi per i quali c'è stata violazione) = 5.000 euro. L'INL rammenta che, ai sensi dell'art. 16, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole e se è stabilito un minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo entro il termine di 60 giorni. Poiché, come detto, la sanzione è svincolata dal numero di lavoratori per i quali c'è stata violazione, l'importo di 5.000 andrà versato per i tre mesi per i quali c'è stata violazione anche se i lavoratori interessati sono in numero minore o maggiore di due, rispetto all'esempio.

Modalità di pagamento

Circa gli strumenti elettronici di pagamento richiesti dalla nuova norma, l'Inl spiega che vi rientra la carta di credito prepagata intestata al lavoratore anche se non collegata a un Iban; in tal caso, per consentire l'effettiva tracciabilità dell'operazione eseguita, il datore di lavoro è tenuto a conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza. A tal proposito, l'Inl rammenta che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche "prestatori" (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul "libretto del prestito", aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che: tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore "prestatore"; il versamento sia documentato nella "lista pagamenti sul libretto" a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

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