Buste Paga, Nessuno sconto per la violazione dell'obbligo di tracciabilità

Valentino Grillo Lunedì, 19 Aprile 2021
I chiarimenti in un documento dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Sanzioni duplicate in caso di pluralità di violazioni.
Nessuno sconto alle sanzioni per mancata tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni. Lo rende noto l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. n. 606/2021 in cui spiega che se si riscontrano pluralità di violazioni relativa alla corresponsione di stipendi e paghe senza strumenti tracciabili (cioè in più mesi), non è possibile applicare l'istituto c.d. del «cumulo giuridico», in virtù del quale è possibile applicare «la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo».

I chiarimenti riguardano la tracciabilità delle paghe, l'obbligo che vincola i datori di lavoro e i committenti a pagare retribuzioni e compensi, a lavoratori e collaboratori, solo attraverso una banca o un ufficio postale o utilizzando c.d. mezzi di pagamento tracciabili, pena l'applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro (articolo 1, co. 913 della legge n. 205/2017). All'Inl sono stati chiesti lumi circa la possibilità di applicare lo sconto di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981 (c.d. cumulo giuridico) e cioè la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, al regime sanzionatorio per l'obbligo della tracciabilità, nonché nei casi di contestazione anche della c.d. maxisanzione (ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 689/1981 che estende il «cumulo giuridico» alle violazioni in materia previdenziale).

Secondo l'Inl la risposta è negativa perché ciò significherebbe l'applicabilità a violazioni commesse per più mensilità, cioè con più condotte, che è un'ipotesi esclusa dalla giurisprudenza di legittimità dal campo di applicazione del «cumulo giuridico» indipendentemente dalla circostanza che l’illecito si riferisca ad uno o più lavoratori. Pertanto non c'è sconto né ove il datore di lavoro violi l'obbligo di tracciabilità per più mensilità per lo stesso prestatore sia ove la violazione si riferisca per lo stesso o per più mesi per più lavoratori. La sanzione, pertanto, rischia di essere particolarmente salata per i datori di lavoro. 

Maxisanzione

Inoltre siccome l'illecito si perfeziona a prescindere da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria non può applicarsi il cumulo giuridico nella ipotesi in cui sia contestata anche la violazione amministrativa dell’impiego di lavoratori "in nero" con conseguente applicazione della maxisanzione. In altri termini, spiega l'Inl, le due violazioni non sono riconducibili ad una configurazione unitaria e, pertanto, il datore di lavoro (oltre alla sanzione per la violazione dell'obbligo di tracciabilità) sarà oggetto anche della maxisanzione per il lavoro nero. Come noto tale sanzione è graduata per fasce in relazione alla durata dell'illecito: da 1.800 a 10.800 euro per lavoratore in caso d'impiego fino a 30 giorni; da 3.600 a 21.600 euro per lavoratore in caso d'impiego da 31 a 60 giorni; da 7.200 a 43.200 euro per lavoratore in caso di impiego oltre 60 giorni (gli importi aumentano del 20% in caso d'impiego di stranieri senza permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa).

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