Contratto di Espansione, Ok al riscatto anticipato del Fondo Pensione

Vittorio Spinelli Mercoledì, 20 Ottobre 2021
La precisazione in una nota della Covip. Anche l'adesione al nuovo esodo incentivato consente il riscatto del 50% della posizione contributiva maturata nel fondo pensione.

Sì, al riscatto parziale della posizione contribuiva maturata nel fondo pensione ai lavoratori che aderiscono al contratto di espansione. Lo rende noto la Covip in risposta ad un quesito formulato da un fondo pensione circa la facoltà di riconoscere di esercitare il «riscatto parziale» (art. 14, comma 2, lett. b, del dlgs n. 252/2005).

Il contratto di espansione

L’esodo riguarda, in particolare, i lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021 e che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile a carico dell’AGO, o delle forme sostitutive o esclusive della stessa gestite dall’INPS, per il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata, secondo quanto previsto dalla normativa Fornero. Lo strumento nel 2021 è stato completamente riformato e disciplinato con la Circolare n. 48/2021 dell'INPS.

Sì al riscatto parziale

Il quesito formulato alla Covip chiede di sapere se il prepensionamento mediante contratto di espansione possa essere assimilato alla mobilità che, ai sensi del dlgs n. 252/2005, costituisce titolo per chiedere il riscatto parziale in misura del 50% della posizione individuale presso un fondo pensione. Per la Covip la risposta è positiva.

Come precisato negli «Orientamenti interpretativi in merito al riscatto della posizione in caso di cassa integrazione guadagni», il fattore comune a tutti i casi previsti di riscatto parziale è il verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, la cui ratio è la tutela dell'iscritto in presenza di situazioni di cessazione o di totale sospensione dell'attività. E' proprio in base a tali orientamenti che la COVIP ha riconosciuto la facoltà di riscatto anche in tutti quei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro è stata acquisita con il consenso del lavoratore. E' il caso dell'adesione all'isopensione di cui alla legge n. 92/2012 (cd. esodo fornero) nonché dell'assegno straordinario di solidarietà erogato dai fondi di solidarietà settoriali.  

L'agenzia delle entrate, aggiunge la Covip, con risposta a interpello n. 330/2021, ha espresso l'avviso che si possa ricondurre alle ipotesi di «riscatto parziale» anche il riscatto richiesto da coloro che aderiscono all'accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione, in base al dl Agosto (art. 14, comma 3, dl n. 104/2020). Detto articolo prevede la possibilità - in deroga al temporaneo blocco dei licenziamenti introdotto a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei riguardi dei datori di lavoro  che non hanno integralmente fruito dei previsti trattamenti di integrazione salariale ovvero dell’esonero dei contributi previdenziali - di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle  organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a detto accordo. A tali lavoratori è comunque riconosciuta la c.d. NASpI.

In definitiva, conclude la COVIP, pur variando, a seconda della normativa di riferimento, «i presupposti  legittimanti le varie forme di esodo incentivato sopra indicate e le forme di tutela assicurate ai lavoratori esodati, vi sono evidenti elementi di analogia tra le stesse che inducono a trattarle in modo omogeneo». Pertanto anche nell'esodo anticipato collegato al contratto di espansione è data facoltà di riscatto parziale.

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