Pensioni, Arriva la Rendita a durata definita

Giovedì, 08 Gennaio 2026
Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2026 che contiene una mini riforma della previdenza complementare. La deducibilità fiscale dei contributi sale a 5.300€ annui. Rafforzato il silenzio assenso.

Sale da 5.164,57 a 5.300 euro il limite alla deducibilità dei contributi destinati alla previdenza complementare e arriva una rendita «a durata definita» oltre ad un nuovo «silenzio assenso» per l’adesione automatica alla previdenza complementare. Lo prevede l’articolo 1, co. 202 e ss della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) che contiene una vera e propria mini riforma della previdenza complementare con l’obiettivo di incrementare le adesioni. Da gennaio, inoltre, viene rafforzato l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria dell’Inps: riguarderà le aziende con almeno 60 dipendenti o, se la forza lavoro è inferiore, dall’anno successivo a quello durante il quale venga raggiunta la soglia occupazionale.

Cresce la Deducibilità

La prima novità è l’innalzamento, con decorrenza dal periodo d'imposta relativo all’anno 2026, del limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. La legge di bilancio 2026 innalza il limite annuo a 5.300€ dalla precedente soglia di 5.164,57 euro.

Il beneficio della deducibilità concerne sia i contributi in oggetto volontari sia quelli dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali; al fine del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro nei c.d. fondi interni aziendali costituiti in conti individuali, mentre non si tiene conto del Tfr annualmente destinato ai fondi pensione e alla previdenza integrativa.

Del nuovo limite deve tenersi conto anche nel caso dei lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, sempre a partire dal periodo d’imposta 2026, i quali possono beneficiare della deduzione, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme di previdenza complementare, in misura maggiorata. Questa maggiorazione è costituita dalla differenza tra i contributi versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza integrativa e l’importo dei relativi limiti annui di deducibilità, fermo restando che (la maggiorazione della deduzione) non può in ogni caso essere superiore, per ogni anno (dei 20 anni), alla metà dell’importo del limite annuo di deducibilità.

La rendita «a durata prestabilita»

La seconda novità riguarda l’introduzione dal 1° luglio 2026 di nuove prestazioni erogabili a favore degli iscritti. Oltre alla rendita vitalizia e alla liquidazione in forma di capitale del montante accumulato l’iscritto potrà scegliere tra le seguenti ulteriori modalità di erogazione:

  • rendita a durata definita, stabilita in un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata in base al rapporto tra il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale e il predetto numero di anni residui. La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita – in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione – come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione residente.
  • rendita nella forma di prelievi liberamente determinabili, che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita;
  • rendita mediante erogazione frazionata, per un periodo non inferiore a cinque anni, del montante accumulato. La COVIP definirà la periodicità e il numero minimo di rate in cui sia frazionabile il montante accumulato. 

La novità interesserà solo le forme di previdenza complementari in regime di contribuzione definita (con esclusione, quindi, di quelle a prestazione definita). In caso di morte del beneficiario prima del termine della durata, il montante residuo potrà essere riscattato dai soggetti da lui indicati.

Il regime fiscale delle nuove prestazioni

Alle nuove prestazioni (rendita a durata definita; prelievi periodici; forma frazionata), incluso il riscatto dei superstiti, si applica il regime fiscale già operativo per le prestazioni in capitale: è imponibile l’importo totale al netto della parte relativa ai redditi già assoggettati a imposta (rivalutazioni annuali del montante). La parte imponibile è tassata in via ordinaria, tranne nel caso di rendita in forma frazionata, nel qual caso è applicata la ritenuta d’imposta del 20% ridotta dello 0,25% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla previdenza integrativa, fino a una riduzione massima del 5%.

Liquidazione in capitale

La terza novità riguarda l’innalzamento del limite d’importo erogabile in capitale. Come noto attualmente la prestazione in capitale può essere erogata al massimo per il 50% dei contributi accumulati (c.d. montante), salvo che la rendita vitalizia, calcolata sul 70% del montante, risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale (546,24 euro mensili nel 2026): in tal caso diventa possibile ricevere l’intera prestazione in capitale. Ebbene la legge di bilancio 2026 innalza il limite d’importo erogabile in capitale dal 50% al 60% del montante.

Silenzio-assenso, tempi ridotti

La quarta novità riguarda il rafforzamento del silenzio-assenso in merito alle adesioni alle forme di previdenza complementare. A partire da luglio i lavoratori di prima assunzione saranno automaticamente iscritti alla previdenza complementare, salvo loro espressa rinuncia da esercitare entro 60 giorni (oggi il termine è di sei mesi). L’iscrizione a differenza di oggi avrà efficacia retroattiva dal momento dell’assunzione.

Il silenzio-assenso, inoltre, produrrà effetti anche sul versamento dei contributi a favore della previdenza integrativa sia a carico del datore di lavoro e sia del lavoratore (salvo, per quest’ultimo, la retribuzione annua lorda sia inferiore al valore dell’assegno sociale cioè 546,24 euro mensili nel 2026). Si prevede, inoltre, che il lavoratore possa devolvere anche solo parzialmente alla forma pensionistica complementare gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto qualora quest’ultima sia prevista dal contratto o accordo collettivo.

Infine gli effetti del silenzio assenso si producono anche riguardo ai lavoratori non di prima assunzione. In tale ipotesi il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Entro 60 giorni il lavoratore dovrà effettuare la scelta in caso contrario l’adesione si realizzerà automaticamente anche con riferimento al nuovo rapporto di lavoro.

Fondo di tesoreria Inps

Un’altra novità riguarda la destinazione del TFR al Fondo di Tesoreria dell’Inps. Come noto dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro privati (esclusi quelli di lavoro domestico) con almeno 50 dipendenti, sono obbligati a versare al Fondo di tesoreria dell’Inps le quote di Tfr maturate dai lavoratori e non destinate alla previdenza integrativa. Fino al 31 dicembre 2025 l’obbligo ha riguardato i datori di lavoro che abbiano soddisfatto quel limite dimensionale (50 addetti) nel primo anno di attività. Tale soglia viene rimodulata con la Manovra 2026 nel seguente modo:

  • dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027 vi sono tenuti anche i datori di lavoro che raggiungano la soglia di 60 addetti in qualunque momento (non più solo nel primo anno di attività), facendo riferimento alla media annuale nell'anno solare precedente;
  • dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2031 la soglia scende nuovamente a 50 dipendenti, in qualunque momento sia raggiunta (non più solo nel primo anno di attività), e comunque con riferimento alla media annuale dell'anno precedente;
  • dal 1° gennaio 2032 la soglia scenderà a 40 dipendenti.
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