Inail, Aggiornate le rendite dal 1° luglio 2023

Lunedì, 21 Agosto 2023

Il Ministero del Lavoro ha comunicato i valori delle rendite Inail per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024. Aumenti dell’8,1% rispetto allo scorso anno. Crescono anche gli assegni continuativi.

Rivalutazione maxi per le rendite dell'Inail. Dal 1° luglio, le prestazioni per infortuni e malattie professionali salgono dell’8,1% nei settori industria, compreso quello marittimo, agricoltura e medici radiologi. A stabilirlo due decreti del ministero del lavoro, pubblicati l'altro giorno nella sezione pubblicità legale del sito internet, che approvano le delibere Inail 88/2023 e 89/2023 e che saranno recepiti prossimamente dalla consueta Circolare Inail.

Rendite

La rivalutazione, con effetto dal 1° luglio 2023 fino al 30 giugno 2024, comporta per il settore industria la fissazione della retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale a 91,53 euro (84,67 fino al 30 giugno). Di conseguenza i due limiti di calcolo delle rendite, massimo e minino, dal 1° luglio diventano in misura annua 35.696,70 euro (33.021,30 fino al 30 giugno) e 19.221,30 euro (17.780,70 fino al 30 giugno). Nel settore marittimo, la retribuzione massima annua sale a 51.403,25 euro (47.550,67 fino al 30 giugno) per comandanti e capi macchinisti; a 43.549,97 euro (40.285,99 fino al 30 giugno) per i primi ufficiali di coperta e di macchina; 39.623,34 euro (36.653,64 fino al 30 giugno) per gli altri ufficiali.

Assegni continuativi mensili

Spettano ai superstiti (coniugi e figli) di titolari di rendita Inail: per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate fino a tale data, con grado d'inabilità permanente non inferiore al 65% riconosciuto dall'Inail; per infortuni verificatisi e malattia denunciate dal 1° gennaio 2007, con grado di menomazione non inferiore al 48%. Le misure spettanti sono: 50% al coniuge fino a morte o nuovo matrimonio; 20% a ciascun figlio fino al 18° anno di età o fino al 26° se studenti; 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 50% per ogni figlio inabile.

Gli importi effettivi spettanti dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 oscillano da 355,14€ a 2.059,02€ per il settore industria e da 444,83€ a 2.143,55€ per il settore agricoltura. Gli importi sono indicati in tabella.

Assegno per assistenza personale continuativa

L'assegno integra una rendita già percepita dall'Inail e spetta in caso d'invalidità che richieda un'assistenza personale continuativa a causa di una particolare condizioni patologica (è una specie di indennità di accompagnamento tanto che, se già si percepisce questa prestazione, non si ha diritto all'assegno). L'importo dell'assegno, dal 1° luglio, sale dai precedenti 585,51€ a 632,94€.

Assegno una tantum

La prestazione viene erogata per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a infortunio sul lavoro o a una malattia professionale. Spetta ai superstiti se hanno i requisiti per fruire della rendita a superstite. In mancanza è corrisposto a chi dimostri di aver sostenuto le spese per la morte del lavoratore. L'importo, dal 1° luglio, sale a da 10.742,76€ a 11.612,92€.

Incollocabilità

La rivalutazione ha effetti anche sull'assegno d'incollocabilità che sale da 268,37€ a 290,11€ al mese. Si tratta della speciale prestazione erogata dall'Inail ai soggetti che, a seguito di infortunio o di malattia professionale, hanno riportato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% e che, per tali conseguenze, non siano più in condizione di svolgere un'attività di lavoro, né di essere destinatari del beneficio dell'assunzione obbligatoria (ex legge n. 68/1999).  

 

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