Edilizia, Ok alla proroga dello sgravio contributivo

Sabato, 13 Gennaio 2024
L'incentivo si rivolge alle imprese che esercitano attività edile, anche in economia, come sconto dei contributi dovuti per gli operai occupati a 40 ore.

Prorogata la riduzione della contribuzione previdenziale a favore dei datori di lavoro del settore edile. Lo stabilisce il decreto interministeriale (lavoro ed economia) del 13 dicembre 2023 pubblicato  nella sezione «pubblicità legale» del sito internet del ministero del lavoro, in cui viene prorogata la riduzione dell'aliquota contributiva, anche per l'anno 2023, come stabilito negli anni passati. Il beneficio consiste in una riduzione contributiva – nella misura dell’11,50 per centoper le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.

L'incentivo

Come noto, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n. 244/1995 possono fruire dell'agevolazione solo le imprese edili che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e le società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, che non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell'agevolazione e che siano in possesso dei requisiti per la regolarità contributiva (Durc) nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili. Ne hanno diritto, in particolare, i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, nonché quelli del settore artigianato aventi i codici statistici contributivi da 41301 a 41305.  L'agevolazione non spetta con riferimento agli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale nè per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).

La proroga

La normativa in parola impone, infatti, che entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo debba procedere a verificare gli effetti dell'agevolazione sul gettito contributivo al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e dell e politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva in parola.

Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione dell'agevolazione hanno evidenziato che l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell’11,50 per cento, il Ministero del Lavoro ha confermato la vigenza dell'agevolazione anche per il 2023 (cioè per i periodi di paga da gennaio a dicembre del 2023).

Lo sgravio è riconosciuto dall'Inps a seguito di presentazione di domanda da parte del datore di lavoro interessato, da inviare esclusivamente in via telematica (modulo «Rid-Edil»), e in cui va autocertificato il possesso dei requisiti. Le domande sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dell'Inps e definite entro un giorno lavorativo. In caso di esito positivo al controllo, per consentire la fruizione del beneficio, l'Inps attribuirà alla posizione contributiva dell'impresa il codice di autorizzazione «7N» che il datore di lavoro potrà utilizzare sul modello Uniemens. Nelle prossime settimane l'Inps fornirà le consuete modalità applicative dello sgravio.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati