Prorogata la riduzione della contribuzione previdenziale a favore dei datori di lavoro del settore edile. Lo stabilisce il decreto interministeriale (lavoro ed economia) n. 368 del 21 maggio 2024 pubblicato nella sezione «pubblicità legale» del sito internet del ministero del lavoro, in cui viene prorogata la riduzione dell'aliquota contributiva, anche per l'anno 2024, come stabilito negli anni passati. Il beneficio consiste in una riduzione contributiva – nella misura dell’11,50 per cento – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.
L'incentivo
Come noto, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n. 244/1995 possono fruire dell'agevolazione solo le imprese edili che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e le società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, che non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell'agevolazione e che siano in possesso dei requisiti per la regolarità contributiva (Durc) nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili. Ne hanno diritto, in particolare, i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, nonché quelli del settore artigianato aventi i codici statistici contributivi da 41301 a 41305. L'agevolazione non spetta con riferimento agli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale nè per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).
La proroga
La normativa in parola impone, infatti, che entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo debba procedere a verificare gli effetti dell'agevolazione sul gettito contributivo al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e dell e politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva in parola.
Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione dell'agevolazione hanno evidenziato che l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell’11,50 per cento, il Ministero del Lavoro ha confermato la vigenza dell'agevolazione anche per il 2024 (cioè per i periodi di paga da gennaio a dicembre del 2024).
Condizioni
L’accesso al beneficio è subordinato ad alcune condizioni, tra cui il rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Tale norma impone ai datori di lavoro che intendano fruire di qualunque beneficio, sia di tipo normativo sia contributivo in materia di lavoro e previdenza, di possedere il Durc, cioè di essere in possesso di regolarità contributiva, nonché di rispettare gli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi, nazionali e regionali, territoriali o aziendali se sottoscritti, stipulati da parte di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, è necessario anche il possesso della fedina penale pulita in materia di sicurezza sul lavoro: l’impresa non deve aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione relative alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
La domanda
Lo sgravio è riconosciuto dall'Inps a seguito di presentazione di domanda da parte del datore di lavoro interessato, da inviare esclusivamente in via telematica (modulo «Rid-Edil»), e in cui va autocertificato il possesso dei requisiti. Le domande sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dell'Inps e definite entro un giorno lavorativo. In caso di esito positivo al controllo, per consentire la fruizione del beneficio, l'Inps attribuirà alla posizione contributiva dell'impresa il codice di autorizzazione «7N» che il datore di lavoro potrà utilizzare sul modello Uniemens. Nelle prossime settimane l'Inps fornirà le consuete modalità applicative dello sgravio.