Inps, Sospensione Ampia per i contributi nelle zone del sisma 2016-2017

Bruno Franzoni Venerdì, 03 Agosto 2018
La Legge di conversione al decreto terremoto ha spostato al 31 gennaio 2019 anche il termine per versare in unica soluzione i contributi sospesi. I chiarimenti in un documento dell'Inps.
Sospensione Ampia per il versamento dei contributi previdenziali sospesi nella Aree Coinvolte nel Sisma del 2016 e 2017. Anche coloro che hanno scelto di versare il dovuto in unica soluzione potranno farlo entro il 31 gennaio 2019. Lo precisa l'Inps nel messaggio numero 3088 del 3 Agosto 2018 in cui l'Istituto informa di un correttivo introdotto durante l'esame in Parlamento della legge di conversione del decreto legge 55/2018 contenente misure a sostegno per i lavoratori e i residenti nelle aree del sisma 2016/2017.

La proroga del decreto legge terremoto

Come noto l'articolo 1 del decreto legge numero 55/2018 ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, riguardanti il periodo tra la data del sisma ed il 30 settembre 2017 sospesi ai sensi dell’articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016, possono essere pagati senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019 (prima dell'intervento normativo i contribuenti avevano 24 mesi per il pagamento rateale che sarebbe dovuto decorrere dal 31 maggio 2018).

A causa di una dimenticanza, tuttavia, la proroga era stata concessa solo in favore di coloro che avevano fatto istanza per il pagamento rateale lasciando fuori chi avrebbe dovuto pagare le somme oggetto della sospensione in unica soluzione; l'Istituto al riguardo aveva già fornito le istruzioni applicative con il messaggio numero 2181 lo scorso 30 maggio 2018.

Sospensione piena sino al 31 gennaio 2019

La legge di conversione numero 89/2018 con la quale sono state stabilizzate le misure contenute del decreto legge 55/2018 ha, tuttavia, disposto che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati entro il 31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019.

L'Inps comunica, pertanto, che, a seguito dell’emanazione della legge in oggetto, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici – verificatisi nelle Regioni di cui sopra in data 24 agosto 2016, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 – risulta prorogato al 31 gennaio 2019, altresì, il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione. La ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 31 maggio, dovrà quindi avvenire alla data del 31 gennaio 2019.

Documenti: Messaggio Inps 2078/2018; Messaggio Inps 2108/2018; Messaggio Inps 2181/2018; Messaggio 3088/2018

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