Lavoro, Incentivi rafforzati per trasformare i contratti di solidarietà difensivi

Valerio Damiani Mercoledì, 21 Settembre 2016
I bonus interesseranno i contratti difensivi in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da 12 mesi o meno. 
Via libera alla trasformazione dei contratti di solidarietà "difensiva" in contratti di solidarietà "espansiva". Lo prevede il decreto legislativo sui correttivi al Jobs Act che sarà adottato in via definitiva dal prossimo Consiglio dei Ministri. La misura interviene con una modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 148/2015 cheeliminando eventuali dubbi interpretativi, reca la possibilità di trasformare il contratto di solidarietà difensiva in solidarietà espansiva. L'obiettivo è quello di favorire nuove assunzioni tramite i contratti di solidarietà espansiva nel caso in cui l'impresa che fa ricorso alla solidarietà difensiva registri un miglioramento della propria situazione aziendale tale da consentire l'espansione dell' organico. 

La trasformazione potrà riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi (per evitare comportamenti opportunistici) nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno. La trasformazione lascia invariate la durata del contratto di solidarietà e l'entità della riduzione di orario non potrà essere superiore a quella già concordata con il datore di lavoro. 

Per le aziende e i lavoratori questa opzione viene resa abbastanza appetibile. I lavoratori avranno diritto a un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura di integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto. I datori di lavoro, invece, dovranno integrare tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria con l'incentivo, però, che l’integrazione a loro carico non sarà imponibile ai fini previdenziali. E i lavoratori comunque beneficeranno dell’accredito contributivo figurativo, e quindi non avranno penalizzazioni sulle future pensioni.

I bonus. Le assunzioni di nuovo personale, con il passaggio alla solidarietà “espansiva”, continueranno a beneficiare, inoltre, della riduzione dei contributi, nei primi tre anni, rispettivamente del 15%, del 10%, e del 5%; o degli incentivi dell’apprendistato (decontribuzione e sotto-inquadramento), se si fanno firmare contratti a lavoratori fino a 29 anni. Il beneficio, si applicherà, per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua scadenza. Vale a dire se si fanno 36 mesi di solidarietà difensiva e ne sono trascorsi già 12, se si trasforma il contratto in solidarietà espansiva si avranno incentivi per i restanti 24 mesi. 

Altra agevolazione riguarda il TFR. La norma approvata dal Consiglio dei Ministri stabilisce che le quote di trattamento di fine rapporto (relative alla retribuzione persa), maturate durante il periodo di solidarietà, resteranno a carico dell’Inps (o della gestione previdenziale di afferenza) e il datore sarà tenuto a versare la metà dei contributi addizionali che avrebbe pagato con la solidarietà difensiva. Si tratta di una misura incentivante in quanto il datore anziché pagare nei 36 mesi il 9%, il 12%, il 15% di contributi addizionali per l’utilizzo dell’ammortizzatore, pagherà rispettivamente il 4,5%, il 6%, il 7,5 per cento. 

Da segnalare, infine, che per i lavoratori interessati dalla trasformazione non troverà applicazione l'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 148/2015 il quale prevede che ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati contratti collettivi espansivi, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, il trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati