Fondi Pensione, Ok alla rendita anticipata per il disoccupato da oltre due anni

Bernardo Diaz Martedì, 08 Agosto 2017
Il Disegno di Legge sulla Concorrenza approvato in via definitiva dalla Senato prima della pausa estiva introduce una serie di modifiche sulla previdenza complementare. 
Chi ha perso il lavoro da almeno due anni potrà ottenere l'erogazione anticipata della pensione complementare, cioè quella versata nei fondi pensione. A patto che gli manchino non piu' di 5 anni al compimento dell'età pensionabile salvo i fondi di previdenza integrativi non stabiliscano un termine maggiore, sino a 10 anni. Lo prevede il disegno di legge sulla concorrenza approvato ieri dalla Commissione Industria del Senato dopo un iter durato oltre 24 mesi. Il provvedimento reca diverse misure per flessibilizzare la previdenza complementare con l'obiettivo di aiutare i lavoratori che si trovino in difficoltà economica ad ottenere un sostegno al reddito.

Nello specifico sono abbreviati i termini per l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche integrative, consentito in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (dai 48 mesi attuali) e con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. La novella conferma, dunque, l'attuale limite massimo di 5 anni ma introduce la possibilità che lo statuto ed il regolamento della forma pensionistica complementare elevino il limite fino a 10 anni. 

L'estensione appare quindi un ulteriore aiuto, a costo praticamente zero per lo stato, riservato però solo a coloro che sono iscritti a forme di previdenza complementare. La scelta, per quanto opportuna, dovrà comunque essere soppesata adeguatamente dall'interessato: anticipare l'accesso alla rendita previdenziale complementare di dieci anni comporterà l'erogazione di un rateo assai piu' contenuto. La misura si abbina alla recente RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata, che decollerà in autunno e che si rivolge ai lavoratori con almeno 63 anni e 20 anni di contributi a non più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio. 

Il conferimento del TFR

Altra modifica riguarda la possibilità per la contrattazione collettiva di determinare la quota minima di Tfr maturando da destinare alla previdenza complementare con l'obiettivo di agevolare le ade­sioni alla previdenza anche nelle aziende con meno di 50 dipendenti, per le quali si continua a riscontrare un tasso di penetrazione basso. Come noto la destinazione del Tfr maturando al fondo complementare è una scelta del lavoratore che può decidere se lasciare la liquidità nell'impresa o se metterla nel fondo pensione per ottenere una rendita pensionistica integrativa. In ogni caso il trasferimento del Tfr avviene per intero. In sostanza il lavoratore ha solo due alternative: o trasferire l'intera quota del TFR o lasciarla all'azienda e riceverla una volta cessato il rapporto di lavoro. Con la modifica proposta, invece, gli accordi collettivi potranno decidere quanta parte del Tfr maturando potrà essere destinato alla previdenza complementare e quanta lasciarne in azienda in modo da superare le resistenze dei lavoratori connesse alla perdita integrale di tale forma di liquidità. In assenza di indicazioni da parte della contrattazione collettiva circa la quota destinata alla previden­za complementare, il conferi­mento continua a corrispon­dere al 100% del Tfr annual­mente maturato.

Il riscatto totale della posizione individuale

Il provvedimento chiarisce, infine, che la facoltà di riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente, non può essere esercitata non solo nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari (come attualmente previsto), ma anche nel maggior periodo (fino ad un massimo di 10 anni) eventualmente fissato dallo statuto o dal regolamento della forma pensionistica complementare. E si precisa che sia nelle forme pensionistiche complementari collettive sia in quelle individuali, il diritto al riscatto della posizione maturata spetta anche in tutti i casi in cui i motivi della cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma medesima siano diversi da quelli per i quali è riconosciuto il regime tributario più favorevole (cioè nei casi di invalidità permanente, morte o disoccupazione). Resta fermo che, per i suddetti casi residuali, l'aliquota (a titolo di imposta) è pari al 23 per cento e che il regime più favorevole è costituito da un'aliquota (sempre a titolo di imposta) del 15 per cento (ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti). La base imponibile è costituita dalle somme percepite in sede di riscatto, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.  

Riforma del settore della previdenza integrativa

Un'ultima modifica prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, convochi un tavolo di consultazione, cui partecipino le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) ed esperti della materia previdenziale, inteso ad avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari secondo alcune precise linee guida: revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali ed internazionali, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare e dei responsabili delle principali funzioni; determinazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati e dei regimi gestionali; individuazione di procedure di aggregazione intese ad aumentare il livello medio delle consistenze e a ridurre i costi di gestione ed i rischi. 

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