Omissioni Contributive, La sanzione mite è retroattiva

Martedì, 30 Maggio 2023
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Il nuovo importo, proporzionale all'omissione (da una volta e mezza a quattro volte) luogo di quello fisso (da 10mila a 50mila euro), si applica retroattivamente, cioè anche alle omissioni commesse prima del 5 maggio.

Disco verde dell'Inps al ricalcolo in autotutela della minore sanzione per l'omesso versamento di ritenute contributive. Il nuovo importo, proporzionale all’omissione, si applica anche alle omissioni commesse prima del 5 maggio 2023 data di entrata in vigore del decreto legge n. 48/2023 (cd. decreto «calderone»).

Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1901/2023 in cui spiega che una interpretazione costituzionalmente orientata dal provvedimento rende sostenibile l'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem.

 Riforma Calderone

L’art. 23 del DL n. 48/2023, ha corretto la norma che prevedeva sanzioni amministrative particolarmente pesanti per il datore di lavoro (da 10.000 a 50.000 euro) in caso di omesso versamento delle quote di contributi previdenziali a carico del lavoratore, a prescindere dall’entità dell’omissione (art 3, c. 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).

Con la disposizione da ultimo richiamata, il legislatore ha stabilito che la misura delle sanzioni irrogabili per le omissioni fino a 10mila euro (quelle, cioè, che hanno formato oggetto di depenalizzazione dal 2016) possa oscillare tra un minimo di una volta e mezza ed un massimo di quattro volte l’importo omesso, legando direttamente l’entità della sanzione al valore dell’omissione contributiva.

Effetti Retroattivi

L’ente previdenziale precisa che la nuova (più favorevole) disposizione si applica, anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 48/2023, ritenendo equiparabile la sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività.

Siccome il provvedimento non ha interessato il procedimento di notifica degli accertamenti della violazione, già posti in essere l’Ente previdenziale spiega di aver aggiornato le procedure di calcolo delle sanzioni e di aver avviato, in autotutela, anche la rideterminazione delle sanzioni per le situazioni pendenti e in corso.

L’applicazione

La novità non si applica alle ordinanze-ingiunzioni per le quali sia intervenuto il pagamento integrale della sanzione (in tal caso il procedimento è chiuso). Negli altri casi, se il pagamento è in forma rateale e l'importo delle rate versate al 5 maggio superiore a quello della sanzione ricalcolata, l'Inps comunica la chiusura del procedimento sanzionatorio; se, invece, l'importo delle rate già versate è inferiore, l'Inps quantifica un nuovo piano di ammortamento. In ogni caso è escluso il rimborso di quanto eventualmente versato in misura superiore all'importo della sanzione ricalcolata.

Infine, nei contenziosi in essere gli avvocati dell'Inps procederanno a rideterminare la sanzione e a emettere un nuovo provvedimento che annulla e sostituisce il precedente, oggetto dell'opposizione già proposta.

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