Pensioni Complementari, Deducibile dal reddito anche il contributo datoriale

Bernardo Diaz Mercoledì, 15 Settembre 2021
Lo conferma una nota dell'Agenzia delle Entrate. I contributi versati ai fondi pensione sono deducibili entro il limite di 5.164,57€ indipendentemente dal soggetto che li sostiene. 

I contributi versati alle forme di previdenza complementari sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite di 5.164,57 euro all’anno. In presenza di un rapporto di lavoro dipendente tale importo comprende sia la quota versata dal lavoratore sia l'eventuale contributo a carico del datore di lavoro. Lo precisa l'Agenzia delle Entrate in riposta ad un quesito di un contribuente (risposta n. 589/2021).

Deducibilità

L'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005 prevede che sono deducibili i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente entro il limite di euro 5.164,57 mentre in base all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al citato decreto legislativo.

Come già indicato nella Circolare delle Entrate n. 70/E del 2007 l'espressione contenuta nel comma 4 dell'articolo 8, ovvero «somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro», benché utilizzi la congiunzione "e" debba essere intesa nel senso di ammettere la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti (lavoratore, collaboratore ovvero datore di lavoro, committente).  Una diversa interpretazione, che portasse ad escludere la deducibilità in mancanza di versamenti congiunti, spiega l'Amministrazione, sarebbe in contrasto con le finalità del decreto, che intende favorire il ricorso alla previdenza complementare in assoluta libertà di scelta circa la forma previdenziale e l'ammontare del contributo da versare.

Tutti i contributi

Conseguentemente, spiega la nota dell'Amministrazione Finanziaria, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57 anche se versati dal datore di lavoro. Pertanto, entro la predetta soglia, il sostituto d'imposta, trattenendo l'onere dal cedolino del dipendente: a) deduce i contributi a carico del lavoratore; b) non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro. Ovviamente è esclusa dalla deduzione la quota di TFR in quanto non rientra nel reddito imponibile.

Esempio

A titolo esemplificativo, laddove il datore di lavoro avesse versato in favore di un proprio dipendente euro 4.000 a titolo di contributi di previdenza complementare e analogo importo fosse versato dal lavoratore al fondo di previdenza complementare, il datore di lavoro, a fronte di un reddito di lavoro dipendente di euro 100.000 assoggetterà a tassazione euro 98.835,43.

In tale ipotesi infatti, il versamento di euro 4.000 del datore di lavoro, nonché quello di euro 1.164,57 del lavoratore esauriscono il plafond di euro 5.164,57 e, conseguentemente, la restante contribuzione pari ad euro 2.835,43 (dato da 8.000 - 5.164,57), concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

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