Pensioni, Per i professionisti opzione entro 30 giorni

Mercoledì, 16 Novembre 2022
I chiarimenti in un documento pubblicato da Cassa Forense e Cassa Dottori Commercialisti in merito al regime previdenziale previsto per i professionisti assunti a tempo determinato dalle PA per l'attuazione del Pnrr.

I professionisti iscritti ad una Cassa Professionale, assunti da una Pubblica Amministrazione, sono tenuti a comunicarlo alla rispettiva Cassa, attraverso un messaggio inviato con Posta elettronica certificata (Pec), «entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico».  E, comunque, se il reclutamento da parte dell'amministrazione è avvenuto in una fase precedente, dovranno renderlo noto «entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore» del decreto del ministero del Lavoro del 2 settembre 2022 ovvero non oltre il 2 dicembre 2022, specificando «l'accettazione dell'incarico e la volontà di mantenere, o meno l'iscrizione» presso la Cassa Professionale.

Lo precisano due comunicati stampa diffusi l’altro giorno da Cassa Forense e da Cassa Dottori Commercialisti in merito all’inquadramento previdenziale previsto dal decreto n. 80/2021 per i professionisti assunti a tempo determinato dalle Pubbliche Amministrazioni, per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Per gli addetti agli uffici del processo Cassa Forense, peraltro, ha deliberato che la sospensione dagli Albi «ex lege» (in virtù dell'art. 33, secondo comma del decreto 17/2022) è «equiparabile alla sospensione obbligatoria, di cui all'art. 20 primo comma della legge 247/2012», che comporta la cancellazione dalla Cassa. E ciò facendo salva la facoltà, per il professionista, di manifestare via Pec la volontà di restare iscritto all'Ente.

In una missiva inviata dal direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative di via Veneto, Angelo Marano, agli enti previdenziali il Dicastero, tra l’altro, ha colto l’occasione per precisare che se il professionista opta per il non mantenimento dell’iscrizione all’ente privato «non potrà esercitare attività libero – professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze pubbliche». Nel caso il professionista assunto dalla Pa voglia continuare ad esercitare la libera attività resterà sotto la tutela della sua Cassa, cui sarà tenuto a versare «la contribuzione soggettiva ed integrativa minime, ove previste», fermo restando che il contemporaneo svolgimento degli incarichi non permette la ricongiunzione presso l’Ente privato del periodo assicurativo maturato presso l’Inps, giacché sarebbero periodi coincidenti, tuttavia «la contribuzione sarà comunque valorizzabile nei termini di legge», ad esempio, recita la lettera, consentendo «il conseguimento di un secondo trattamento pensionistico».

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