Premi di produttività, tassazione agevolata solo se ci sono incrementi reali

Valerio Damiani Lunedì, 22 Ottobre 2018
I chiarimenti in un documento pubblicato dall'Amministrazione delle Entrate. La tassazione agevolata è possibile solo se l'azienda faccia registrare un incremento della produttività rispetto al periodo antecedente la maturazione del premio. 
Criteri restrittivi per la detassazione dei premi di produttività. Il vantaggio fiscale è conseguibile, infatti, solo se il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto a quello antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio. Il chiarimento lo fornisce l'Agenzia delle Entrate nell'importante risoluzione numero 78/2018 in risposta ad un quesito formulato da una azienda che chiedeva lumi circa le corrette condizioni per invocare il regime premiale introdotto dalla legge di bilancio per il 2016.

Il regime fiscale dei premi di produttività

Come noto il legislatore ha introdotto a partire dal 2016 una modalità di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto interministeriale del 25 marzo 2016. Possono formare oggetto dell'agevolazione fiscale i premi di produttività corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato entro un massimo di 3mila euro annui a seguito, peraltro, di un accordo collettivo aziendale o territoriale di secondo livello da depositare telematicamente presso il Ministero del Lavoro. 

Il valore incrementale
L'Amministrazione finanziaria precisa che per accedere al regime fiscale agevolato non è sufficiente che l'accordo collettivo fissi un obiettivo legato alla produttività dell'impresa e che questo sia effettivamente raggiunto ma che deve, altresì, registrarsi un incremento del parametro oggetto dell'accordo rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio. Il requisito dell'incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso costituisce, in altri termini, una caratteristica essenziale dell'agevolazione, così come prevista dalla legge di Stabilità 2016, che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall'incremento di produttività.

Nel caso scrutinato l'azienda aveva fissato la corresponsione del premio di produttività ai dipendenti al raggiungimento di un determinato valore dell'EBIT e al rispetto dei tempi di consegna della merce, parametri che secondo l'Amministrazione non sono sufficienti per giustificare l'attribuzione del regime fiscale agevolato sulle somme in questione. L'Agenzia osserva, infatti, come nel caso di specie l'erogazione del premio di risultato non è stata subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro bensì è stato ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, costituito dal raggiungimento di un valore dell’EBIT e, in relazione al basket di commesse, dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna.

Pertanto, l'Agenzia è del parere che il premio di risultato non possa fruire del regime fiscale agevolato salvo l'azienda dimostri che il valore dell’EBIT raggiunto in riferimento all’anno 2017 risulti incrementale rispetto al valore dell’EBIT registrato in riferimento all’anno 2016 e che i tempi di consegna della merce risultino migliorati rispetto ai parametri rilevati nel 2016. Solo in questi termini può essere, cioè, verificato l'incremento della produttività.

Periodo congruo

Il documento fornisce anche un ulteriore chiarimento con riferimento alla durata del periodo congruo, il periodo cioè entro cui deve registrarsi l'incremento. Ebbene secondo l'amministrazione tale periodo è flessibile in quanto rimesso alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall'azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo stesso.



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