Reddito di Cittadinanza, Beneficio addizionale per chi avvia un'attività autonoma

Valerio Damiani Lunedì, 22 Novembre 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS che attua l'incentivo per l'avvio di un'attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa dai percettori di RdC.  Beneficio massimo di 4.680 euro.

Il beneficio addizionale per l'avvio di attivita' di lavoro autonomo, di impresa individuale o di societa' cooperativa spetta anche a chi costituisce o fa ingresso in una società a responsabilità limitata o di persone (snc o sas) a condizione che il beneficiario sia un socio lavoratore, cioè presti attività lavorativa e non si limiti al solo conferimento di capitale sociale.

Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nella Circolare n. 175/2021 nella quale spiega che la genuinità dell'attività svolta verrà verificata avendo riguardo all'iscrizione nelle rispettive gestioni previdenziali obbligatorie (es. casse professionali, gestione separata dell'Inps, gestione commercianti, artigiani o coltivatori diretti).

Beneficio Addizionale

I chiarimenti riguardano le disposizioni contenute nel Dm 12 Febbraio 2021 (GU. n. 115 del 15-5-2021) attuativo dell'articolo 8, co. 4 del dl n. 4/2019 in base al quale ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale (rispetto all'RdC) pari a sei mensilita' del Rdc, nel limite di 780 euro mensili.

Condizioni

Il beneficio spetta in presenza di quattro condizioni:

  1. Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere componente di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione (non spetta, quindi, se l'RdC si è esaurito per superamento del periodo massimo di percezione);
  2. Il richiedente deve aver avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio;
  3. Il richiedente non deve aver cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non aver sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
  4. Il richiedente non deve essere componente di nuclei familiari beneficiari di Rdc già fruitori del beneficio addizionale.

Attività 

Tra le attività eleggibili l'INPS spiega che si utilizzano i criteri validi per la liquidazione anticipata della Naspi (cd. incentivo per l'auto-imprenditorialità). Pertanto è inclusa:

  • L'attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome;
  • L'attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
  • La sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • La costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio illimitatamente responsabile (solo in tal caso);
  • La costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (Snc, Sas o Srl) a condizione che il socio svolgi attività lavorativa (è escluso il mero conferimento di capitale)

Per l'accertamento di tali requisiti l'INPS verificherà che i lavoratori autonomi siano iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, secondo le specifiche modalità e tempistiche previste dalle gestioni di appartenenza.

Ammontare

L'ammontare è pari a sei volte l'importo dell'RdC spettante nel mese in cui è avviata l'attività oggetto di incentivazione nel limite massimo di 4.680€ (780€ x 6).

Domanda

La domanda va presentata entro 30 giorni dall'avvio dell'attività tramite il nuovo modello "COM esteso" reso disponibile dall'INPS a partire dal 30 settembre 2021. La comunicazione va effettuata anche se l'attività è stata regolarmente avviata e già comunicata all'INPS con le precedenti modalità e la fruizione dell'RdC risulti ancora in corso al 30 settembre.

L'Inps accetterà anche le domande provenienti da nuclei il cui RdC sia scaduto tra il 15 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Dm 12 Febbraio 2021) ed il 30 settembre 2021 a condizione che l'attività sia stata comunicata regolarmente con le precedenti modalità (cioè entro 30 giorni dall'avvio tramite il modello "RdC-Com Esteso").

Pagamenti

Il beneficio viene erogato dall'INPS in unica soluzione sul conto corrente o tramite bonifico domiciliato entro il secondo mese successivo a quello della domanda.

Revoca

Anche se già erogato il beneficio addizionale può essere revocato (con iscrizione ad indebito delle somme percepite) se l'attività avviata cessa prima di 12 mesi dall'avvio della stessa oppure nelle ipotesi di decadenza «sanzionatoria» del RdC.

A tal fine, spiega l'INPS, rilevano le sanzioni previste dall'articolo 7 del dl n. 4/2019 (es. mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva, mancato aggiornamento della DSU per variazioni del nucleo familiare, eccetera) e le ipotesi di sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale (art 7-ter del dl n. 4/2019). In questi casi, pertanto, si perderà non soltanto l'RdC ma anche il beneficio aggiuntivo. 

Non rilevano, invece, le decadenze dal beneficio non determinate da omesse dichiarazioni o da condotte illecite (ad esempio, le decadenze determinate da variazione del nucleo Rdc per motivi diversi da nascite e decessi, di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4/2019 o alle decadenze per superamento delle soglie reddituali e patrimoniali di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), del dl n. 4/2019).

Documenti: Circolare Inps n. 175/2021

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