Tasi 2014, appuntamento doppio nei Comuni puntuali

Sabato, 14 Giugno 2014

La tempistica degli adempimenti per Imu e Tasi (nei Comuni puntuali) sarà la stessa.  I contribuenti dovranno recarsi alla cassa entro il 16 Giugno, in quanto la legge dispone che i soggetti passivi effettuano Kamsin il versamento dell'Imposta dovuta al Comune per l'anno in corso, in due rate di pari importo la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, fatta salva la possibilità di versamento dell'importo dovuto per l'anno in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Il doppio appuntamento Imu- Tasi riguarderà pertanto solo quei Comuni (poco piu' di 2mila), che hanno inviato al Mef le delibere entro lo scorso 23 maggio.

Il Ministero, nelle FAQ pubblicate lo scorso 4 Giugno, ha dato alcune indicazioni riguardo al rapporto tra Imu e Tasi dato che le due Imposte, sono talvolta strettamente legate. La disciplina Imu prevede che l'Imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni (articolo 9, comma 2 Dlgs. n. 23/2011). Normativa che tuttavia non è stata richiamata nella Tasi portando dunque diverse incertezze per i contribuenti. In materia il Mef ha indicato che per il periodo di possesso (nel silenzio della norma), si possono applicare le regole già previste per l'Imu e quindi conteggiare per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

Per quanto riguarda i comproprietari, il Ministero affronta anche il problema delle modalità di calcolo del Tributo, alla luce della norma che stabilisce che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della Tasi, a prescindere quindi dalla quota di possesso. Secondo le Faq del Mef nel caso di un Fabbricato posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diversa (primo comproprietario al 70% e secondo comproprietario al 30%) in cui solo il secondo abbia adibito l'immobile ad abitazione principale, se il Comune ha deliberato un'aliquota del 3 per mille per l'abitazione principale e dello zero per mille per gli altri Immobili, il comproprietario al 30% userà l'aliquota del 3 per mille e la detrazione prevista dal Comune mentre l'altro comproprietario non verserà nulla; fermo restando che entrambi i soggetti sono coobbligati e ciò consente al Comune di rivolgersi indifferentemente all'uno all'altro soggetto per la riscossione dell'intero Tributo.

Il Ministero dell'Economia, ha dato anche altre precisazioni in materia di rapporto tra Imu e Tasi soprattutto per quanto riguarda le Aree Fabbricabili. Il Mef precisa che la nozione di Area Fabbricabile è la stessa per entrambe le imposte e cioè è l'area indicata dallo strumento urbanistico generale (Prg), anche solo adottato dal Comune, indipendentemente dalle concrete possibilità edificatorie del suolo.

Secondo il Ministero il fatto che la disciplina della Tasi richiami le definizioni in materia di Imu, comporta che anche nel nuovo Tributo Comunale trovi applicazione la finzione giuridica dell'articolo 2 - lettera b -Dlgs 504/1992. Per cui le Aree Edificabili possedute e condotte da soggetti Iap (imprenditori agricoli professionali) e da coltivatori diretti si considerano ai fini Imu come Terreni Agricoli: in tali casi la Tasi non sarà versata, poiché i Terreni Agricoli sono esclusi da tale imposta.  Inoltre come ribadito dalle Finanze nella circolare n. 3/2012 in materia di Imu, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione l'agevolazione trova applicazione anche se un solo comproprietario possiede i requisiti di legge. In tal caso il suolo sarà considerato Terreno Agricolo nei riguardi della totalità dei comproprietari, anche se non soggetti Iap o Coltivatori Diretti.

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