Tasi 2015, così le regole per il calcolo dell'acconto di giugno

Davide Grasso Lunedì, 18 Maggio 2015
Due gli appuntamenti da annotare sul calendario per pagare le tasse locali sugli immobili: il 16 Giugno ed il 16 Dicembre. La prima rata dovrà essere versata di regola sulla base dell'aliquota e delle detrazioni del 2014.

Kamsin Si avvicinano gli appuntamenti per il pagamento delle tasse sulle casa. Da quest'anno, le regole sono piu' semplici in quanto non modificate all'ultimo minuto dal Governo e vedono la tempistica di versamento pienamente allineata sia per l'Imu e che per la Tasi. Si pensi infatti che lo scorso anno il susseguirsi di provvedimento aveva determinato due differenti scadenze per l'acconto: per circa 2000 Comuni che avevano deliberato in tempo utile, l'acconto ha avuto scadenza il 16 Giugno mentre per circa 6000 Comuni l'acconto ha avuto come scadenza il 16 Ottobre. Infine per i Comuni che non avevano deliberato il tributo la scadenza dell'acconto è stata unita a quella del saldo il 16 Dicembre ad aliquota base.

Quest'anno invece in tutti i Comuni i contribuenti dovranno recarsi alla cassa entro il 16 giugno per il versamento della prima rata ed entro il 16 dicembre per il saldo. Ciò indipendentemente dalla data di approvazione delle deliberazioni relative alle aliquote e alle eventuali detrazioni. La prima rata dovrà essere versata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni del 2014 ma se il comune ha già deliberato in materia, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto all'anno scorso, il contribuente può utilizzare le delibere  relative a quest'anno anche per il pagamento dell'acconto.

La seconda rata, invece, si calcolerà a saldo, applicando le aliquote e le detrazioni approvate dai comuni per il 2015, a condizione che le stesse siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'apposito «portale del federalismo fiscale» entro il prossimo 21 ottobre, in modo che il ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet entro il termine del 28 ottobre. Qualora gli enti non provvedano all'invio delle proprie deliberazioni entro il sopra citato termine, il saldo andrà conteggiato con le aliquote dell'anno precedente.

I presupposti impositivi sono gli stessi dell'anno scorso. Per le aliquote bisogna quindi necessariamente vedere le delibere comunali anche se la legge pone alcuni paletti. L'Imu ad esempio, può essere chiesta solo sulle abitazioni diverse da quelle principali ad eccezione degli immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e loro pertinenze. La Tasi va di regola versata per qualunque immobile utilizzato con la particolarità che l'imposta deve essere corrisposta anche dall'utilizzatore quando l'immobile non è utilizzato dal proprietario (inquilino, comodatario). Spesso, però, le delibere comunali hanno mantenuto la Tasi solo sull'abitazione principale (magari con alcune detrazioni) mentre hanno lasciato l'Imu sulle seconde case. In altri casi il peso fiscale è stato riversato tutto sulle seconde case.

Per quanto riguarda le aliquote la recente legge di stabilità ha mantenuto i vecchi tetti dell'anno scorso. Anche per il 2015 quindi la TASI non può superare l'aliquota del 2,5 per mille e comunque la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare il 6 per mille per le abitazioni principali (si ribadisce però che solo le abitazioni principali di lusso pagano l'IMU) e il 10,6 per gli altri immobili. L'aliquota massima TASI può essere aumentata dello 0,8 per mille se il Comune ha previsto detrazioni e riduzioni sulle abitazioni principali o sulle altre tipologie di immobili previste dalla Legge. In pratica a seconda di come il Comune ripartisce la maggiorazione, il prelievo fiscale massimo (IMU-TASI) può teoricamente toccare l'11,4 per mille sulle abitazioni diverse da quelle principali (e il 6,8 per mille per quelle di lusso) oppure, in alternativa, sino al 3,3 per mille sulle abitazioni principali diverse da quelle di lusso.

La TASI si calcola con lo stesso criterio dell'IMU, quindi si prende la rendita catastale non rivalutata la si moltiplica per il coefficiente di rivalutazione (1,05) poi per il moltiplicatore (per le abitazioni il valore è pari a 160) ed infine si applica l'aliquota TASI. Al risultato bisogna sottrarre le detrazioni qualora i Comuni le abbiano stabilite. Per quanto riguarda l'Imu il percorso è lo stesso, anche se chiaramente bisogna applicare l'aliquota IMU, con la particolarità che nell'Imu resta la detrazione di 200 euro per le abitazioni principali.

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