Tasi, per i ritardatari c'è il ravvedimento sprint

Venerdì, 17 Ottobre 2014
I contribuenti possono ricorrere al ravvedimento operoso e versare una sanzione ridotta oscillante tra lo 0,2 per cento e il 3,75 per cento del tributo maggiorato degli interessi legali.

Kamsin Per gli omessi o insufficienti versamenti della Tasi, come anche per la Tari e per l'Imu, è possibile regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.

Occorre precisare che per i tardivi o insufficienti pagamenti, la decisione di non applicare sanzioni è rimessa in sostanza ai vari Comuni. Ciò soprattutto laddove il contribuente sani la sua posizione con il pagamento del saldo a Dicembre e se l'errore è dovuto all'impossibiltà di determinare correttamente le aliquote. In tali casi sarebbe possibile invocare la protezione dell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente che prevede la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa. Tuttavia dato che - a differenza di quanto accaduto in passato con il saldo della Tares 2013 e della seconda rata dell'Imu 2013 - non è stata prevista la disapplicazione delle sanzioni per via normativa, la decisione di non applicare le sanzioni è rimessa al Comune.

Se invece il contribuente non vuole rischiare e si vuole mettere subito in regola può avvalersi del ravvedimento operoso pagando una mini-sanzione dello 0,2% giornaliero, se il ravvedimento è eseguito entro 14 giorni (cd. ravvedimento sprint); del 3% se il ravvedimento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione, o del 3,75% se il ravvedimento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.

Il ravvedimento sprint -  In questo caso, la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Pertanto se la regolarizzazione nel pagamento del tributo avviene dopo 10 giorni dalla sua scadenza la sanzione sarà pari al 2 per cento mentre se avviene dopo 14 giorni il contribuente dovrà versare una sanzione pari al 2,8 per cento. Se avviene dopo il 15° giorno ma entro il 30° la sanzione sarà invece pari al 3%.

Il ravvedimento "sprint", per sole sanzioni e interessi, può essere fatto anche entro 30 giorni nel caso di contribuente che ha pagato solo le imposte dovute entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria.

Ad esempio, se un versamento di 500 euro viene eseguito con dieci giorni di ritardo e il ravvedimento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari al 2 per cento, pari cioè a 10 euro (0,2% per i 10 giorni di ritardo).

Oltre alla sanzione ridotta dovranno essere versati gli interessi legali. Che sono pari all'1 per cento (fino al 31 dicembre 2013 erano del 2,5 per cento) su base annua e vanno calcolati in proporzione ai giorni di ritardo.

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