Vittime del Dovere, Esenzione Irpef solo sui trattamenti di privilegio

Vittorio Spinelli Venerdì, 11 Agosto 2017
L'Inps precisa che il beneficio prescinde dal grado d’invalidità riportato a seguito dell’evento e va applicato esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio. 
L'esenzione Irpef sui trattamenti pensionistici erogati nei confronti delle vittime del dovere e loro superstiti prescinde dal grado di invalidità riportato dal lavoratore e va applicato solo sui trattamenti pensionistici di natura privilegiata. Lo stabilisce l'Inps con il messaggio 3274/2017 pubblicato ieri dall'istituto di previdenza in cui fornisce ulteriori indicazioni circa l'attuazione della novella contenuta nella legge di bilancio per il 2017. Come noto l’art.1, comma 211 della legge 232/2016, ha esteso, a decorrere dal 2017 ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi. 

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono stati esentati dall’imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti: 1) alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, co. 563 della legge 266/2005; 2) alle categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dal comma 564 della predetta legge; 3) ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata. 

Le categorie interessate

Nella categoria delle vittime del dovere in senso stretto appartengono, come noto, tutti i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza d’eventi verificatesi: 1) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; 2) nello svolgimento di servizi d’ordine pubblico; 3) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 4) in operazioni di soccorso; 5) in attività di tutela della pubblica incolumità; 6) a causa d’azioni in situazioni d’impiego internazionale, non necessariamente ostili; sono equiparati alle vittime del dovere invece tutti coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Ebbene nel messaggio di ieri l'Istituto ribadisce che sono soggetti al beneficio esclusivamente i trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato “a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato”. Conseguentemente, l'esenzione fiscale viene riconosciuta a tutti i soggetti riconosciuti vittime del dovere, anche equiparati, prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito dell’evento. L'esenzione fiscale, inoltre, può essere concessa solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato.

A seguito dell'indicazione dell'Inps la ricostruzione normativa porta dunque a ritenere che i trattamenti coinvolti nell'esenzione sono la pensione privilegiata (senza limiti di percentuale) nonchè la pensione privilegiata indiretta (erogata nei confronti dei superstiti della vittima) concesse a causa di un evento invalidante riconosciuto nell'alveo delle casistiche "vittime del dovere". Non gode dell'esenzione, invece, la doppia annualità estesa a decorrere dal 1 gennaio 2008 alle vittime del dovere e della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti dall’articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nè parimenti guadagna l'esenzione irpef il trattamento di privilegio (anche indiretto) riconosciuto a seguito della generica causa di servizio. 

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Documenti: Messaggio inps 368/2017 ; Messaggio inps 1412/2017; Messaggio inps 3274/2017

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