Welfare Aziendale, Al via i conguagli all’Inps

Venerdì, 23 Dicembre 2022
I chiarimenti in un documento dell’ente di previdenza dopo gli incrementi della soglia di esenzione fiscale a 3.000€ per contrastare gli effetti del caro bollette. Se il limite è stato superato va versata la contribuzione previdenziale su tutto il beneficio erogato ai dipendenti.

Datori di lavoro alla cassa per pagare i contributi Inps sui fringe benefits erogati in misura complessivamente eccedente ai 3.000€ nel periodo d’imposta 2022. Se la soglia è superata (concorrono a tal fine anche i contributi elargiti dai precedenti datori di lavoro) si deve versare la contribuzione previdenziale sull’intera cifra erogata e non solo sulla somma eccedente. Lo ricorda l’Inps nel messaggio n. 4616/2022 pubblicato ieri in cui detta le modalità per conguagliare la contribuzione dovuta.

Caro bollette

Come noto per contrastare il caro bollette il legislatore con i decreti legge n. 115/2022 e n. 176/2022 ha incrementato la soglia di esenzione fiscale dei cd. fringe benefits, cioè beni e servizi che il datore di lavoro può assegnare ai propri dipendenti. Di regola l’esenzione fiscale è fissata in misura pari a 258,23€, i predetti decreti legge hanno aumentato la soglia a 3.000€ per il solo 2022 includendo tra queste anche le somme erogate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche (gas, acqua ed energia). Alla cifra si sono aggiunti altri 200€ a titolo di cd. «buono carburante» con il dl n. 51/2022.

Tali somme, ricorda l’Inps, non concorrendo alla formazione del reddito da lavoro dipendente non sono soggette neanche a prelievo previdenziale.

Limiti

L’agevolazione trova applicazione, per il periodo d’imposta 2022, a condizione che per ciascun lavoratore dipendente le predette soglie (3.000€ e/o 200€) non siano superate (bisogna tener conto anche delle somme corrisposte da eventuali precedenti datori di lavoro nel corso dell'anno). Diversamente i datori di lavoro dovranno assoggettare a prelievo previdenziale l’intera cifra erogata, anche quella d’importo inferiore alle citate soglie (non c’è franchigia).

Il conguaglio

Ai fini previdenziali, spiega l’Inps, in caso di superamento del limite previsto i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro). Per effettuare il conguaglio occorre:

  • portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
  • provvedere a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Il recupero

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante), si procederà al recupero della contribuzione versata sul differenziale. Che potrà avvenire con tre modalità:

  • tramite la denuncia contributiva di competenza dicembre 2022 utilizzando le variabili indicate nel messaggio;
  • utilizzando la procedura di recupero disponibile nel cassetto bidirezionale avente ad oggetto “Fringe Benefits fino a 3.000€”, allegando una apposita dichiarazione di responsabilità che attesti che quanto esposto nella relativa denuncia retributiva/contributiva (flusso Uniemens) corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit. La procedura prevede la generazione di un ticket che il datore di lavoro potrà utilizzare esclusivamente nelle denunce contributive di competenza gennaio o febbraio 2023;
  • secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità andrà utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.

Documenti: Messaggio Inps 4616/2022

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