Fisco

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Secondo la Cassazione tutte le erogazioni la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale o dall'atteggiarsi delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto sono esenti dalla retribuzione imponibile.
I due ex coniugi separati/divorziati, se mantengono la residenza, possono richiedere al comune la scissione del nucleo d'origine in due distinti nuclei.
Introdotta una stretta sul falso in bilancio, con pene fino a 8 anni per le società quotate e fino a 5 anni per le non quotate. Aumentano le pene per i reati di corruzione, peculato, induzione indebita e associazione mafiosa.

Kamsin Entrerà in vigore il prossimo 14 Giugno la legge di Riforma del falso in bilancio. Il provvedimento approvato il 21 maggio dalla Camera dei Deputati in via definitiva prevede, oltre ad una serie di misure sui reati contro la pubblica amministrazione e quelli di associazione mafiosa. La novità principale prevista dal provvedimento è che il falso in bilancio torna ad essere un delitto per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa. La reclusione, per le società quotate, nello specifico andrà da 3 a 8 anni (oggi è fra i 6 mesi e i 3 anni), mentre per le aziende non quotate va da 1 a 5 anni (oggi la pena è l'arresto fino a 2 anni, ma ci sono una serie di casi di esclusione della punibilita che sono stati cancellati). Il testo prevede anche un inasprimento delle sanzioni amministrative a carico delle società.

Nel provvedimento c'è anche un l'aumento delle pene previste dal codice penale per una serie di reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione. In particolare: la pena massima per il peculato la reclusione passa a 10 anni e 6 mesi dagli attuali 10 anni; la pena massima per la corruzione per l'esercizio della funzione passa a 6 anni dagli attuali 5 anni; la pena per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio sarà punita con la reclusione da 6 a 10 anni (oggi da 4 a 8 anni). Streatta anche sul reato di corruzione in atti giudiziari che verrà punito con la reclusione da 6 a 12 anni (oggi da 4 a 10 anni e per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità che sarà punito con la reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi (oggi da 3 a 8 anni). Il provvedimento, infine, dispone un aumento generalizzato delle pene per il reato di associazione mafiosa.

Documenti: Il testo della legge 69/2015 sul Falso in Bilancio

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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo a disposizione le risposte ad alcune domande frequentemente poste all’amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito all’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ai sensi del D. L. n. 4 del 2015. Kamsin Nel documento le Finanze provvedono a chiarire alcuni punti relativi all'applicazione della detrazione da 200 euro, della dichiarazione Imu e sui versamenti e rimborsi del tributo. 

In particolare le Finanze ricordano che la detrazione di 200 euro si applica anche nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, concede i terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 20 04, iscritti anch’essi nella previdenza agricola. La detrazione di 200 euro, inoltre, è calcolata con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni di collina svantaggiata.

Per quanto riguarda la dichiarazione Imu questa deve essere presentata - come stabilito nelle istruzioni allegate al modello di dichiarazione approvato con D. M. 30 ottobre 2012, al paragrafo 1.3 dedicato ai casi in cui si deve presentare la dichiarazione IMU - per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni. Detto obbligo non sussiste qualora il comune è, comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

Tale evenienza si verifica sicuramente nelle fattispecie contenute nell’art. 1, comma 1, lett. a) e a- bis ) del D. L. n. 4 del 2015, vale a dire nel caso di terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani e in quelli delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’obbligo dichiarativo, inoltre, viene meno anche in tutti quei casi in cui la condizione soggettiva di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola è stata già dichiarata al comune.

Documenti: Faq Ministero dell'Economia e delle Finanze

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I giornalisti in quiescenza possono continuare a collaborare con la pubblica amministrazione. Alle predette attività, infatti, non si applica il divieto imposto dall'articolo 6 del dl n. 90/2014 il quale è circoscritto ai soli incarichi di studio, consulenza e a quelli dirigenziali. Kamsin È quanto si legge nel testo della deliberazione n. 15/2015, con cui la Corte dei conti  sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni pubbliche ha fatto chiarezza sulla portata normativa delle disposizioni introdotte al citato articolo 6, dove si prescrive che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Oggetto del casus belli è un contratto di attività giornalistica, consistente nella cura della comunicazione ed informazione istituzionale, stipulato nel dicembre dello scorso anno tra il Ministero dello sviluppo economico ed una giornalista in pensione. Analizzando lo stesso, il collegio della magistratura contabile ha preliminarmente rilevato che, per ascrivere o meno tale contratto nell'alveo del divieto normativo imposto, occorre individuarne la natura e che, in dettaglio, questo viene espressamente intestato quale «contratto di collaborazione ex art. 2 Cnnl giornalisti del 26 marzo 2009». A seguito delle osservazioni formulate in istruttoria, il Mise rilevava che l'incarico esaminato non ammette alcun vincolo di subordinazione, lo svolgimento di responsabilità gestionali né l'assegnazione di risorse umane o di capitoli di spesa dell'Amministrazione prevedendo esclusivamente lo svolgimento dell'attività giornalistica.

Sul punto, la Corte ha osservato che la norma limitatrice si esprime nel senso che il divieto si circoscrive ai soli «incarichi di studio» ed «incarichi di consulenza», oltre che agli «incarichi dirigenziali». Pertanto, un contratto di natura giornalistica non può rientrare nel divieto normativo sopra citato. La limitazione imposta dal legislatore, infatti, è da valutare come criterio di stretta interpretazione e, quindi, non è possibile estenderne gli effetti fondandosi su semplici analogie. In poche parole, il divieto di conferire incarichi a soggetti in quiescenza è applicabile ai soli casi espressamente indicati all'articolo 6 del dl n. 90/2014

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Occhio alle delibere comunali. I sindaci possono aver previsto un trattamento di favore agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. 

Kamsin Anche quest'anno le regole per il calcolo delle imposte sugli immobili concessi in comodato risulta particolarmente complesso e richiede di prendere nota delle delibere del proprio Comune. Il decreto legge 47/2014 prevede infatti che i Comuni, con propria delibera, possano equiparare ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino, a loro volta, come abitazioni principali. L'assimiliazione, in tal caso, a seconda di quanto stabilito dal Comune opera: 1) limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; 2) senza alcun limite di rendita nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Nel primo caso, il tetto da 500 euro funziona come una franchigia, per cui fino a concorrenza di esso si applica l'aliquota della Tasi deliberata dal Comune e le eventuali detrazioni previste per l'abitazione principale, mentre per la quota eccedente si applicherà l'aliquota Tasi prevista dal Comune per le abitazioni diverse da quelle principali. E sempre su tale quota "in eccedenza" il proprietario dovrà anche pagarci l'Imu.

Il Comune però, come visto, potrebbe aver deciso di assimilare l'abitazione a quella principale solo se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 15mila euro annui. In questo caso, sull'intero valore non è dovuta l'Imu ma solo la Tasi e il tributo si calcola sull'intero valore dell'immobile con i parametri delle prime case.

A pagare il tributo sarà poi di regola il proprietario. Infatti, secondo il Mef, laddove si è in presenza di un'abitazione principale (inclusi i casi di assimilazione) l'obbligo di versamento della Tasi ricade interamente sul proprietario/possessore e non sull'occupante. Quindi, a pagare la Tasi sarà il proprietario e non l'occupante con l'aliquota per le abitazioni principali. Tuttavia, occorre considerare che, in caso di rendita superiore a 500 euro, come si è visto, l'assimilazione non vale per la quota in eccesso: su quest'ultima, quindi, l'occupante deve almeno in teoria versare la sua nella percentuale fissata dal comune fra il 10 e il 30% (10% se il comune non ha deliberato sul punto) dell'aliquota ordinaria; il proprietario la restante parte.

Se, invece, il comune non ha deciso per l'assimilazione alla prima casa, l'immobile sarà trattato alla stregua di una normale seconda abitazione e pertanto si applicherà la Tasi ad aliquota ordinaria (con la suddivisione tra il 10 ed il 30% tra proprietario/possessore e occupante). Sull'immobile, il proprietario, dovrà anche versare l'Imu. Possibile anche che il Comune, pur non avendo previsto l'assimilazione, abbia stabilito una aliquota agevolata al posto di quella ordinaria. In tal caso gli importi da corrispondere saranno verosimilmente piu' bassi. 

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