Fisco

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Due gli appuntamenti da annotare sul calendario per pagare le tasse locali sugli immobili: il 16 Giugno ed il 16 Dicembre. La prima rata dovrà essere versata di regola sulla base dell'aliquota e delle detrazioni del 2014.

Kamsin Si avvicinano gli appuntamenti per il pagamento delle tasse sulle casa. Da quest'anno, le regole sono piu' semplici in quanto non modificate all'ultimo minuto dal Governo e vedono la tempistica di versamento pienamente allineata sia per l'Imu e che per la Tasi. Si pensi infatti che lo scorso anno il susseguirsi di provvedimento aveva determinato due differenti scadenze per l'acconto: per circa 2000 Comuni che avevano deliberato in tempo utile, l'acconto ha avuto scadenza il 16 Giugno mentre per circa 6000 Comuni l'acconto ha avuto come scadenza il 16 Ottobre. Infine per i Comuni che non avevano deliberato il tributo la scadenza dell'acconto è stata unita a quella del saldo il 16 Dicembre ad aliquota base.

Quest'anno invece in tutti i Comuni i contribuenti dovranno recarsi alla cassa entro il 16 giugno per il versamento della prima rata ed entro il 16 dicembre per il saldo. Ciò indipendentemente dalla data di approvazione delle deliberazioni relative alle aliquote e alle eventuali detrazioni. La prima rata dovrà essere versata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni del 2014 ma se il comune ha già deliberato in materia, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto all'anno scorso, il contribuente può utilizzare le delibere  relative a quest'anno anche per il pagamento dell'acconto.

La seconda rata, invece, si calcolerà a saldo, applicando le aliquote e le detrazioni approvate dai comuni per il 2015, a condizione che le stesse siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'apposito «portale del federalismo fiscale» entro il prossimo 21 ottobre, in modo che il ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet entro il termine del 28 ottobre. Qualora gli enti non provvedano all'invio delle proprie deliberazioni entro il sopra citato termine, il saldo andrà conteggiato con le aliquote dell'anno precedente.

I presupposti impositivi sono gli stessi dell'anno scorso. Per le aliquote bisogna quindi necessariamente vedere le delibere comunali anche se la legge pone alcuni paletti. L'Imu ad esempio, può essere chiesta solo sulle abitazioni diverse da quelle principali ad eccezione degli immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e loro pertinenze. La Tasi va di regola versata per qualunque immobile utilizzato con la particolarità che l'imposta deve essere corrisposta anche dall'utilizzatore quando l'immobile non è utilizzato dal proprietario (inquilino, comodatario). Spesso, però, le delibere comunali hanno mantenuto la Tasi solo sull'abitazione principale (magari con alcune detrazioni) mentre hanno lasciato l'Imu sulle seconde case. In altri casi il peso fiscale è stato riversato tutto sulle seconde case.

Per quanto riguarda le aliquote la recente legge di stabilità ha mantenuto i vecchi tetti dell'anno scorso. Anche per il 2015 quindi la TASI non può superare l'aliquota del 2,5 per mille e comunque la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare il 6 per mille per le abitazioni principali (si ribadisce però che solo le abitazioni principali di lusso pagano l'IMU) e il 10,6 per gli altri immobili. L'aliquota massima TASI può essere aumentata dello 0,8 per mille se il Comune ha previsto detrazioni e riduzioni sulle abitazioni principali o sulle altre tipologie di immobili previste dalla Legge. In pratica a seconda di come il Comune ripartisce la maggiorazione, il prelievo fiscale massimo (IMU-TASI) può teoricamente toccare l'11,4 per mille sulle abitazioni diverse da quelle principali (e il 6,8 per mille per quelle di lusso) oppure, in alternativa, sino al 3,3 per mille sulle abitazioni principali diverse da quelle di lusso.

La TASI si calcola con lo stesso criterio dell'IMU, quindi si prende la rendita catastale non rivalutata la si moltiplica per il coefficiente di rivalutazione (1,05) poi per il moltiplicatore (per le abitazioni il valore è pari a 160) ed infine si applica l'aliquota TASI. Al risultato bisogna sottrarre le detrazioni qualora i Comuni le abbiano stabilite. Per quanto riguarda l'Imu il percorso è lo stesso, anche se chiaramente bisogna applicare l'aliquota IMU, con la particolarità che nell'Imu resta la detrazione di 200 euro per le abitazioni principali.

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L'accordo di incentivazione all'esodo raggiunto nell'ambito della legge 223/1991 può essere validato dall'Inps solo se tutti i lavoratori risultino in possesso dei requisiti prescritti. 

L’Inps ha fornito con il messaggio 3088/2015, nelle more del rilascio di tutte le funzionalità del Portale prestazioni atipiche, le indicazioni in merito alle modalità di gestione dei casi in cui i datori di lavoro esodanti ex legge 92/2012 presentino all’Istituto accordi sindacali nell'ambito di procedure di mobilità ordinaria a sensi della legge 223/1991.

Com'è noto la disciplina di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, trova applicazione nei casi di esubero di personale per i lavoratori destinatari della citata legge che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro, a seguito della stipula di accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale.

L’Inps all'esito di tali accordi eroga ai lavoratori interessati una prestazione di esodo a totale carico del datore di lavoro esodante di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti, con l’accredito della relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’Inps, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e ai lavoratori interessati.

La prestazione di esodo disciplinata dalla legge 92/2012 può essere oggetto anche di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 (procedure di mobilità ordinaria). In tali casi l'inps ricorda tuttavia che l’accordo ai sensi della legge n. 223/1991 può essere validato esclusivamente:

  • nell’ipotesi in cui tutti i lavoratori indicati come destinatari della  prestazione ex art. 4 siano in possesso dei requisiti prescritti e cioè raggiungano i requisiti per il trattamento pensionistico entro 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • nell’ipotesi in cui l’ accordo preveda che il medesimo resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia stata riscontrata la presenza dei requisiti, o indipendentemente da tale numero minimo.

Sarà cura dunque delle parti inserire espressamente nell'accordo la previsione ex ante di permanenza di validità dell’accordo medesimo in caso in cui uno o piu' lavoratori interessati dalla procedura non risultino in possesso dei requisiti prescritti per l'esodo. 

L'Inps ammette anche una comunicazione di validità dell'accordo successivamente ad un eventuale rigetto da parte dell'istituto. Laddove, infatti, la Sede competente per la certificazione e quantificazione del diritto verifichi la mancanza dei requisiti in capo anche ad un solo lavoratore, deve comunicare via PEC al datore di lavoro tale impossibilità di validazione allegando comunque il prospetto relativo ai lavoratori certificati. A questo punto le parti stipulanti l’accordo possono ex post comunicare all’Inps di volere comunque procedere all’esodo ex art. 4 per i lavoratori in possesso dei requisiti.

Documenti: Messaggio Inps 3088/2015

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Arrivano ufficialmente altri 479 milioni per gli ammortizzatori in deroga nel 2014. Con il decreto interministeriale 89936/2015 firmato lo 8 maggio scorso del ministro del Lavoro e delle politiche e sociali e del ministro dell'Economia e delle finanze, vengono coperti i fabbisogni delle regioni per far fronte alle richieste di ammortizzatori in deroga per i restanti mesi del 2014. Kamsin  Il provvedimento attribuisce, inoltre, alle Regioni la facoltà di utilizzare una quota pari del 5% delle risorse stanziate dal predetto decreto per concedere trattamenti di integrazione salariale e di mobilità al di fuori dei limiti imposti dal decreto interministeriale n.83473 dell'agosto 2014, che ha modificato in senso restrittivo sia i requisiti dei lavoratori che possono beneficiare degli ammortizzatori in deroga, sia quelli delle imprese richiedenti.

Si ricorda che questa volta l'assegnazione delle risorse alle singole Regioni è stata fatta sulla base dei loro fabbisogni per coprire tutte le domande di concessione o proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria e di mobilità in deroga alla vigente normativa, relative all'anno precedente. Il Dm 89936 ripartisce, infatti, le risorse tra le 12 regioni che non hanno potuto far fronte a tutte le domande del 2014 con le precedenti assegnazioni (Dm 83527 del 6 agosto 2014 e 86486 del 4 dicembre 2014) e che non hanno potuto contare su economie di spesa per evadere le eccedenze. Dall'attuale provvedimento sono rimaste escluse pertanto regioni come la Lombardia, il Lazio, il Piemonte, la Campania e la Liguria: si tratta di regioni in cui non si è registrato uno scostamento tra l'ammontare nominale delle domande presentate nel 2014 e quello delle economie accertate e certificate dall'Inps o comunque, erogabili tramite fondi interni.

Il decreto prevede che le Regioni beneficiarie di queste ultime risorse stanziate sono tenute a controllare i flussi di spesa per l'erogazione delle prestazioni e darne comunicazione al ministero del Lavoro e al Mef, per il rispetto del limite di stanziamento.

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Documenti: DM 89936/2015

L'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi fissa otto punti per riformare ed armonizzare la gestione separata. Tra le richieste anche l'estensione della facoltà di ricongiunzione.

Kamsin Riduzione dell'aliquota base contributiva al 24% come è previsto nelle altre gestioni Inps; prevedere la ricongiunzione gratuita o onerosa al pari degli altri lavoratori, estensione della prosecuzione volontaria del versamento dei contributi anche da parte degli iscritti alla gestione separata Inps oggi ancora esclusi. Sono le principali richieste formulate al neo Presidente dell'Inps, Tito Boeri, dal numero uno dell'Ancot, l'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi, Arvedo Marinelli. L'Associazione, nello specifico ha individuato otto punti di intervento con lo scopo di armonizzare le regole che riguardano la previdenza dei lavoratori autonomi con partita iva senza un'autonoma cassa con quelle di altri lavoratori.

Particolare attenzione ricordano dall'Ancot va riservata comunque a quei problemi che potrebbero essere risolti a costo zero. Tra questi ci sono quelli relativi ai contributi silenti per i quali si chiede la correzione di alcune norme in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione nella gestione per facilitare il perfezionamento del diritto alla pensione o di incrementare la misura. Un altro tema da risolvere è l'estensione della facoltà di ricongiungere la contribuzione nella gestione separata nelle altre forme di previdenza obbligatoria al pari di quanto accade negli altri fondi previdenziali. Un'assenza, quella della ricongiunzione, che si traduce spesso in assegni più bassi o piu' lontani per gli iscritti dato che questi sono costretti a optare necessariamente per la totalizzazione.

Tra le altre richieste formulate dall'Associazione spicca la riduzione delle sanzioni e degli interessi per ritardato pagamento; l'aumento della rivalsa dal 4 al 6% così come concessa agli iscritti alle Casse di Previdenza; la contribuzione ridotta per i giovani che lo richiederanno per i primi cinque anni dell'esercizio della professione e proporzionale al reddito. Marinelli propone al riguardo la riduzione al 50% dell’aliquota base fino a 35 anni e reddito fino a 10mila euro e del 70% aliquota base fino a 35 anni sul reddito sino a 20mila euro. Ciò avrebbe l’obiettivo di agevolare l’emersione del lavoro nero e nel contempo facilitare l’inserimento dei giovani che intendono avviare una professione autonoma. 

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Parte il conto alla rovescia per il pagamento dell'acconto di Imu e Tasi. Le aliquote da applicare per la scadenza di Giugno, se il Comune non ha già deliberato, sono quelle relative al 2014.

Kamsin A giugno i contribuenti potranno versare gli acconti Imu e Tasi sulla base delle nuove aliquote deliberate dai Comuni per il 2015. Se le delibere non sono state approvate in tempo utile i contribuenti dovranno pagare gli acconti secondo le aliquote fissate dai Comuni nel 2014. Lo ricorda l'Ifel in una nota in cui ricorda che la Conferenza Stato Città ha approvato lo slittamento del termine per la deliberazione dei bilanci preventivi dei Comuni dal 31 maggio al 30 Luglio.

Al riguardo l'Ifel sottolinea che il nuovo termine ha quale naturale conseguenza che i Comuni e le Province potranno quindi intervenire nella disciplina di tutti i tributi propri fino alla fine di luglio, modificando aliquote e agevolazioni, ben oltre il termine per il pagamento dell’acconto IMU e Tasi, che è fissato dalla legge al 16 giugno. Si deve ricordare che tale situazione non determina alcuna incertezza negli adempimenti richiesti ai contribuenti, in quanto la legge prevede che il pagamento degli acconti di entrambi i tributi sia “eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente”, disciplina che ormai è consolidata (art. 13, co. 13-bis del dl 201 del 2011, per l’IMU; art.1, co. 688 della Legge di stabilità 2013, per la TASI).

In pratica il contribuente è in regola se versa l’acconto IMU e TASI entro il 16 giugno 2015, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune per il 2014 (e risultanti sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze), salvo poi procedere ad eventuale conguaglio in sede di saldo nel caso di variazioni delle aliquote e delle detrazione dei citati tributi, che dovranno essere pubblicate sul sito Mef dai Comuni, entro il 28 ottobre 2015. Nulla vieta, naturalmente, che, nel caso in cui il Comune abbia già deliberato in materia di aliquote e detrazioni IMU e Tasi, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2014, il contribuente possa far riferimento alle delibere relative a quest’anno anche per il pagamento dell’acconto.

Le delibere comunali 2014 sono consultabili presso il sito http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm

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L'Inps non potrà definire eventuali richieste di ricostituzione relative ai trattamenti pensionistici interessati dalla sentenza, fino all’adozione delle relative iniziative legislative.

Kamsin La Sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco per il biennio 2012-2013 dell'indicizzazione degli assegni superiori a 3 volte il trattamento minimo è formalmente in vigore ma i pensionati coinvolti non possono presentare domanda per la ricostituzione dell'assegno. Lo ha ricordato ieri l'Inps con un messaggio interno nel quale ha sgombrato il campo da eventuali dubbi. Tutto rimandato quindi: bisogna attendere un decreto legge (dovrebbe arrivare a giorni) nel quale saranno stabiliti tempi e modalità del rimborso. I 5 milioni di pensionati coinvolti nella misura quindi non dovranno fare praticamente nulla (nessun ricorso legale) perchè sarà l'Inps, come è accaduto in passato in situazioni analoghe, a corrispondere automaticamente gli importi sulla base di quanto verrà deciso dal Cdm.

La decisione del Governo introdurrà, è ormai scontato, una certa gradualità nella rivalutazione degli assegni: saranno pienamente rivalutati solo quelli inferiori ad un certo importo mentre oltre una determinata soglia si la percentuale che sarà riconosciuta sarà minore, ci sarà in pratica una rivalutazione parziale. E' lecito ad esempio immaginare che gli importi sino a 4 volte il minimo saranno indicizzati al 95%, quelli superiori a 5 volte al 50% e quelli superiori a 6 volte al 45% o in quota fissa. Si vedrà cosa sarà deciso. 

Per ora vale la pena di sottolineare che gli assegni interessati sono quelli superiori a 1.404 euro lordi nel 2011 e a 1.442 euro nel 2012 a carico dell'AGO e dei fondi esclusivi, integrativi e sostitutivi della stessa. Non sono invece coinvolti i pensionati che hanno ottenuto l'assegno dal 2013 in poi perchè il loro trattamento è stato indicizzato all'inflazione ai sensi della legge 147/2013 a partire dall'anno successivo. Costoro in pratica non hanno subito il "blocco" della Legge Fornero.

Occhio poi alla tassazione dei rimborsi. Le cifre in gioco non sono irrisorie come è possibile simulare dalla pagina dedicata del nostro portale: si parte da almeno 4mila euro per gli assegni piu' bassi sino a superare facilmente i 6-7 mila euro per gli assegni piu' ricchi. Le cifre riferibili ad anni precedenti e percepiti per effetto di sentenze saranno assoggettate a tassazione separata come prevede il testo unico delle imposte sui redditi. Ciò porterà un vantaggio fiscale in capo ai pensionati che percepiscono importi più elevati, poiché pagheranno l'aliquota media (in luogo dell'aliquota marginale) e non subiranno il prelievo a titolo di addizionale regionale e comunale. Invece le somme di competenza dello stesso anno in cui sono rimborsate saranno assoggettate alla tassazione ordinaria. Quindi, per esempio, se tutti gli importi dovessero essere restituiti quest'anno, quelli relativi al 2015 saranno assoggettati alla tassazione ordinaria e quelli tra il 2012 e il 2014 a tassazione separata.

Del resto la medesima situazione si è verificata in occasione della restituzione del contributo di solidarietà per gli anni 2011-2013. Alla tranche del 2013 restituita quell'anno è stata applicata la tassazione ordinaria; mentre alle tranche relative al 2011 e al 2012 si è applicata la tassazione separata.

Si ricorda inoltre che, al pari di quanto accade per i ratei di tredicesima non riscossi dal pensionato defunto, gli eredi legittimi del pensionato deceduto potranno riscuotere i ratei maturati per effetto dell'adeguamento con obbligo di presentazione della dichiarazione di successione.

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