Fisco

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Gli assegni straordinari a favore degli esodati a carico dei fondi di solidarietà di settore sono sottoposti a tassazione separata con l’aliquota del TFR.

Kamsin Una delle principali problematiche che ci vengono segnalate dai lettori riguarda il regime di tassazione degli assegni di proroga di sostegno al reddito dei cd. esodati sacconi.  Com'è noto questi lavoratori possono, a talune condizioni, ottenere la proroga degli ammortizzatori sociali in godimento per coprire il vuoto economico derivante dall'applicazione delle cd. finestre mobili introdotte dalla legge 122/2010.

Nello specifico i lavoratori in questione sono:

1) I lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010 e con perfezionamento dei requisiti per la pensione, determinati con la normativa ante-Fornero, all'interno del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria. 

2) I lavoratori in mobilità lunga (ai sensi della legge 296/1996) e lavoratori ultracinquantenni (articolo 1 del decreto legge 68/2006, convertito nella legge 127 del 2006) con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010;

3) I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà con decorrenza dell'assegno straordinario compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010.

L'erogazione di queste mensilità viene garantita con appositi decreti ministeriali di anno in anno promulgati dal Ministero del Lavoro e da quello dell'Economia. Per effetto di tali misure i lavoratori hanno la possibilità, dunque, di ottenere la proroga dell'indennità di mobilità (ordinaria o lunga) oppure la proroga dell'assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore per tutti i mesi di slittamento nell'accesso alla rendita previdenziale come regolata dalla legge 122/2010.

Per quanto riguarda il regime fiscale delle prestazioni in parola: 

- le indennità di mobilità (ordinaria o lunga) sono assoggettate al regime di tassazione ordinaria;

- gli assegni straordinari a favore degli esodati a carico dei fondi di solidarietà di settore sono, invece, sottoposti a tassazione separata con l’aliquota del TFR, analogamente a quanto avviene per gli assegni erogati con onere a carico dei Fondi di solidarietà. In pratica la somma viene erogata al netto dell'Irpef con l'indubbio vantaggio di non assoggettare tale reddito alle Addizionali Irpef Regionale e Comunale.

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Zedde

L'importo degli assegni di incentivazione all'esodo finalizzati a conseguire la pensione saranno certificati solo provvisoriamente in attesa che si definiscano le nuove regole introdotte con la legge di stabilità.

Kamsin Le certificazioni sull'importo dell'assegno di incentivazione all'esodo saranno solo provvisorie. Lo comunica l'Inps con i messaggi 2200 e 2001, il primo con riferimento ai lavoratori iscritti nelle Casse Ex-inpdap, il secondo con riferimento alla gestione AGO Inps. L'istituto precisa che la certificazione dell'importo dell'assegno volontario di incentivo all'esodo (ex articolo 4 della legge 92/2012) risulterà provvisoria in attesa della pubblicazione delle istruzioni operative sull'applicazione dell’articolo 1, comma 707, della legge di stabilità, norma che ha introdotto un tetto (ancora tutto da decifrare) alla crescita degli assegni determinati con il sistema contributivo. 

La questione. Com'è noto la legge Fornero consente ai datori di lavori che impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti, laddove registrino una eccedenza di personale, la possibilità di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale per incentivare all'esodo i lavoratori piu' anziani. In tal caso il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento (sia di vecchiaia che anticipati).

L'importo dell'assegno di accompagnamento alla pensione, di durata massima quadriennale, è quindi ancorato al trattamento previdenziale che spetterebbe al lavoratore una volta raggiunta l'eta' pensionabile. E pertanto ne subisce gli effetti. Dato che la legge di stabilità ha indicato che l'assegno previdenziale non può mai eccedere quello che sarebbe stato liquidato con le vecchie regole, determinando quindi una (potenziale) riduzione dell'importo dell'assegno previdenziale, l'Inps comunica che, in attesa che si chiarisca tale normativa, l'importo degli assegni di incentivo all'esodo sarà determinato in via provvisoria, senza tener conto della quota contributiva di pensione.

L'Inps, pertanto, apporrà la seguente annotazione sulla lettera di certificazione relativa alla prestazione in oggetto: "Si informa che l’importo certificato è stato determinato con carattere di provvisorietà in attesa di procedere alla rideterminazione d’ufficio appena verranno pubblicati i criteri applicativi delle modifiche al calcolo delle pensione apportate dal comma 707 della legge di stabilità 2015".

L'impossibilità di determinare correttamente l'importo dell'incentivo degli assegni finalizzati a conseguire la pensione anticipata è emersa anche con riferimento al venire meno della penalizzazione dell'1-2% per quei lavoratori che conseguono il diritto alla pensione tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 Dicembre 2017. Non dovendosi piu' applicare la citata decurtazione anche l'importo dell'incentivo all'esodo dovrà essere aggiornato per tenere conto della novità.

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Zedde

Giorgio Gori - Patronato Inas

Da domani tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, non potranno piu' ricevere pagamenti in forma cartacea.

Kamsin Da domani scatterà l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di utilizzare con le imprese fornitrici esclusivamente la fattura elettronica. Si tratta dell'ultimo step previsto dalla legge 244 del 2007 che ha introdotto nell'ordinamento italiano l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione per i fornitori di beni e servizi.

La misura non è nuova. L'obbligo di fatturazione elettronica era stato, infatti, introdotto su base volontaria dal 6 dicembre 2013 nei confronti di quelle amministrazioni che avessero stipulato specifici accordi con i propri fornitori. Dal 6 giugno 2014, poi, l'obbligo è scattato nei confronti dei ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale Da domani, invece l'obbligo scatterà nei confronti di tutte le rimanenti amministrazioni pubbliche tra cui in particolare gli enti locali. Il termine del 31 marzo è stato così fissato dal decreto legge 66 2014 in sostituzione del precedente termine del 6 giugno 2015 individuato dalla legge 244/2007. Un primo fondamentale passo in attesa che lo stesso strumento sia poi esteso, con uno dei prossimi decreti delegati, anche ai rapporti tra privati. Da domani quindi nessun ente pubblico potrà più accettare o pagare semplici ricevute in forma cartacea.

Da qui a fine anno la Cgia stima, ricalcando i dati dell'Agenzia delle Entrate, che verranno emesse 50 milioni di fatture digitali, per un valore di 135 miliardi di euro. Verranno coinvolti 2 milioni di fornitori, incaricati di inviare le fatture a 21.840 pubbliche amministrazioni. Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, la sperimentazione è stata finora particolarmente fruttuosa, visto che in nove mesi sono state emesse 2,7 milioni di fatture elettroniche, con uno scarto sostanzialmente limitato del 17%, dovuto in gran parte a «problemi facilmente risolvibili».

Dopo Pasqua comincerà invece il conto alla rovescia per la dichiarazione dei redditi precompilata. Dal 15 aprile lavoratori dipendenti e pensionati potranno cominciare ad accedere online direttamente o con l'aiuto di Caf e commercialisti al 730 già parzialmente predisposto dalle Entrate. Il primo passo necessario è quello di dotarsi del pin di Fisconline o dell'Inps per poter scaricare il proprio documento personale che, integrato o meno, potrà essere riconsegnato all'Agenzia a partire dal primo maggio e fino al 7 luglio.

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Zedde

Cresce dello 0,2 per cento l'importo degli assegni erogati dai comuni a favore delle famiglie in condizioni economiche disagiate.

Kamsin Per l'anno 2015 l'assegno mensile di maternità vale 338,89 euro, quello per il nucleo familiare, sempre su base mensile e in misura intera, 141,31 euro. I limiti Isee per il diritto alle prestazioni sono fissati rispettivamente a 16.954,95 euro (assegno maternità) e 8.555,99 euro (assegno nucleo familiare). Lo comunica l'Inps con la Circolare 64/2015 precisando la portata dell'aggiornamento indicato nel comunicato del dipartimento delle politiche della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri, pubblicato nella G. U. del 25 marzo. Ovviamente, ricorda l'Inps, l'assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2014, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2014.

Com'è noto dal 1° gennaio 2015 è in vigore la nuova disciplina per valutare la ricchezza delle famiglie al fine di ottenere i servizi socio-asstenziali da parte dello Stato e dei Comuni. La riforma, interessandosi anche degli assegni concessi dai comuni, ha fissato nuove «soglie» per il diritto e, soprattutto, ha cambiato l'indice di riferimento: non più l'ise ma l'Isee. L'aggiornamento Istat (più 0,2%) riguarda entrambe le prestazioni corrisposte dai comuni: l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità alle madri, prive di tutela previdenziale obbligatoria.

Come previsto dalla Finanziaria 1999, che le ha istituite, le provvidenze sono soggette a rivalutazione annuale unitamente ai limiti reddituali che verificano diritto e misura, fissati in base al cosiddetto «riccometro».

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Zedde

In attesa dell'atteso piano contro la povertà già più volte annunciato per giugno dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti (che per il momento ha bocciato il reddito minimo nella versione M5S), restano ancora al palo le due misure specificamente concepite finora per supportare i nuclei familiari alle prese con gli effetti dei lunghi anni della crisi economica. Kamsin Stiamo parlando del bonus per le famiglie numerose, inserito nell'ultima Legge di stabilità. Sono passati, infatti, oltre tre mesi dall'approvazione del provvedimento (la legge 190 del 24 dicembre 2014), ma del decreto necessario un Dpcm per sbloccare la norma, attesa dal 1° gennaio, e renderla finalmente operativa non c'è traccia.

A confermarlo è lo scambio "epistolare" avvenuto nei giorni scorsi all'interno della commissione Affari sociali della Camera, dove i deputati Mario Sberna e Roberto Capelli, ambedue esponenti del gruppo Per l'ItaliaCd, hanno chiesto al dicastero del Lavoro delucidazioni su questa misura, peraltro minimale: si tratta  lo ricordiamo  di uno stanziamento di appena 45 milioni di euro, da destinare a buoni per l'acquisto di beni e servizi, in favore dei nuclei con almeno 4 figli minori. Un bonus vincolato per di più al reddito: per beneficiarne, quello ai fini Isee (l'Indicatore della situazione economica equivalente) non deve superare 8.500 euro annui.

Sberna e Capelli sottolineano il ritardo, che sta «eludendo le attese» proprio delle famiglie «maggiormente bisognose di aiuti in tempi brevi». La risposta dell'ufficio legislativo del ministero di via Veneto assicura che, «in raccordo con l'Inps», si sta cercando di «garantire, nel più breve tempo possibile, il sostegno economico».

Il problema  par di capire sta nel riferimento al reddito Isee, indicatore a sua volta riformato dal 1° gennaio scorso, con annessi ritardi paralleli collegati all'adozione del nuovo strumento. Gli uffici spiegano difatti che «è necessario acquisire dall'Inps un numero congruo di dichiarazioni ai fini Isee per poter simulare gli effetti connessi alla misura e, conseguentemente, l'importo del beneficio».

Al palo anche l'altra misura, il bonus bebe'. Per incentivare la natalità e dare un sostegno economico alle famiglie, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno mensile pari a 80 euro o 160 euro mensili secondo i limiti diretto familiare certificati dal modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, quindi esente ai fini Irpef, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito  dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea  o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno  di lungo periodo residenti in Italia.

Il decreto è stato firmato dal Cdm lo scorso 10 febbraio ma ancora oggi il provvedimento non è arrivato in Gazzetta e, pertanto, la misura non è operativa.

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Zedde

Secondo il Tar anche la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento non devono essere considerati quali "redditi" ai fini dell'Indicatore.

Kamsin Strada in salita per l'Isee, l'indicatore che dovrebbe fotografare con maggiore precisione la situazione patrimoniale dei cittadini in condizioni disagiate per la concessione dei benefici socio-assistenziali da Stato e Comuni.

Tre sentenze del Tar del Lazio (nn. 2454, 2458 e 2459 del 2015) hanno messo in luce due anomalie, e non di poco conto, del decreto che regola il nuovo indicatore: la prima si riferisce ad una disparità di trattamento tra disabili a seconda della minore o maggiore età (Isee favorito da franchigie da 4.000 a 9.500 euro solo nel caso dei minori). L'altra invece include fra gli incrementi di "ricchezza" del richiedente anche i trattamenti previdenziali e assistenziali percepiti in condizioni di disabilità. Come dire che la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento non devono essere considerati quali "redditi" ai fini dell'Indicatore.

Le irregolarità del decreto devono essere perciò sanate con un appropriato intervento legislativo, purtroppo attraverso un iter alquanto complesso e che tiene ora in sospeso l'efficacia del sistema. È anche vero che l'Inps, sul suo sito, precisa che in caso di difficoltà per l'Isee Sociosanitario è consentito richiedere allo stesso tempo un Isee ordinario, senza ricevere per questo il rigetto o lo scarto della domanda.

Ma anche l'Isee ordinario mostra le sue pecche. La maggior parte dei Comuni non ha ancora provveduto ad applicare i nuovi valori di calcolo previsti dalla legge e da applicare all'Isee 2015, lasciando così ancora in vigore gli importi del 2014; col rischio di considerare "poveri" oppure "ricchi" quelli che un corretto Isee valuterebbe altrimenti.

Assistenza domiciliare. A far le spese in questi giorni dell'Isee azzoppato sono gli interessati al progetto Inps "Home care Premium" che riserva ai pubblici dipendenti e ai pensionati del settore pubblico (ex Inpdap ed ex Enam), oltre ai rispettivi coniugi e familiari di primo grado, la possibilità di usufruire di diverse misure di assistenza, in particolare a domicilio, se sono in condizioni di non autosufficienza. La scadenza per la presentazione delle domande  presso i Comuni oppure on line sul portale dell'Inps è stata prorogata alle ore 12 del prossimo 31 marzo. Con la domanda va presentata la Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) collegata all'Isee Sociosanitario della famiglia nella quale è presente il beneficiario. Le anomalie riscontrate dal Tribunale del Lazio rischiano di mettere fuori gioco non pochi partecipanti al progetto.

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Zedde

A cura di Vittorio Spinelli

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