Fisco

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L'Inps pubblica la Circolare 90/2015 con la quale regola le modalità di accesso al fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 e del nuovo Decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 (con il quale viene sostituito il precedente Dm 158/2000). Nella Circolare l'Inps riepiloga i requisiti per fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito e le istruzioni per il versamento della contribuzione correlata con le relative aliquote di finanziamento. 

A. PREMESSA

1. Il quadro normativo

Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale,  l’articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive  modifiche ed integrazioni, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.

Kamsin I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare, ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il comma 42 del citato articolo 3, dispone che i Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle norme previste dalla novella legislativa del 2012, con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, la cui adozione determina, ai sensi del successivo comma 43, l’abrogazione dei decreti interministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei relativi Fondi.

In data 20 dicembre 2013 è stato stipulato un accordo sindacale nazionale tra Abi e Dircredito FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Falcri-Silcea con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è convenuto di adeguare il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,  dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito” alle previsioni di cui al citato articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014  (allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del preesistente Fondo di solidarietà del personale del credito di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni, già istituito presso l’Inps, e del quale rappresenta una gestione.

L’entrata in vigore del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 ha determinato l’abrogazione del suddetto decreto n. 158/2000.

Il Fondo assume la nuova denominazione di “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”.

2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà

2.1 Finalità e ambito di applicazione

Il Fondo di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale delle aziende di credito, interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.

Il Fondo di solidarietà tutela i lavoratori delle imprese, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche, che applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), ed i relativi contratti complementari, anche con meno di quindici dipendenti.

Il Ccnl del credito si applica ai dipendenti delle aziende del credito, finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 385 del 10 settembre 1993.

2.2  Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto interministeriale.

Il Fondo di solidarietà è gestito da un Comitato amministratore, composto da cinque esperti designati da Abi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il verbale d’accordo 20 dicembre 2013, nominati con decreto del Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione.

Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria, ai sensi del comma 26 dell’articolo  3 della legge n. 92/2012.

Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.

Il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, sulla base del bilancio di previsione ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, in modo da garantire risorse continuative ed adeguate, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 29, della legge n. 92/2012, e successive modifiche ed integrazioni. 

Gli articoli 3 e 4 del citato decreto disciplinano la composizione, la durata delle cariche e i compiti del Comitato amministratore del Fondo. In particolare, il Comitato delibera la concessione degli interventi e dei trattamenti. Per quanto riguarda gli assegni straordinari, il Comitato prende atto degli accordi aziendali trasmessi dalle Sedi per il tramite della Direzione centrale pensioni. Nel frattempo le Sedi competenti per l’erogazione della prestazione liquidano gli assegni, salvo parere contrario da parte del Comitato medesimo.

Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 92/2012.

Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto direttamente, con le modalità definite dall’Istituto medesimo.

B.        INTERVENTI

1. Prestazioni

Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:

a)  in via ordinaria:

1)    a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o comunitari;

2)    al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale, di cui all’articolo 10, comma 6;

b)  in via straordinaria:

all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ed al versamento della contribuzione correlata;

c)   in via emergenziale:

all’erogazione nei confronti dei lavoratori in esubero (non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni previste dalla precedente lettera b, assegni straordinari) di  trattamenti di cui all’articolo 12 del decreto, che disciplina la così detta sezione emergenziale:

1)   all’erogazione per un massimo di 24 mesi di un assegno per il sostegno del   reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;

2)   al finanziamento, per un massimo di 12 mesi a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale ridotto dell’eventuale concorso degli apposti fondi nazionali e dell’Unione europea.

Tale prestazione è soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza previste per la indennità Aspi.

Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata calcolata sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile dovuta spettante al lavoratore, alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E’ escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del lavoratore dell’indennità Aspi.

Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le istruzione amministrative ed operative in ordine alla modalità di presentazione delle domande di prestazioni ordinarie di cui alle lettere a) e c), nonché la disciplina di dettaglio delle stesse. 

2. Assegno straordinario di sostegno al reddito

Destinatario delle prestazioni straordinarie (articolo 5, comma 1, lettera b) è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.

Con riferimento a quest’ultima, per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l’azienda esodante versa la così detta contribuzione correlata alla competente gestione previdenziale.

2.1       Requisiti del datore di lavoro

L’accesso alla prestazione straordinaria da parte di una azienda destinataria del Fondo di solidarietà di settore, è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale, prescritte dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall’accordo nazionale stipulato.

Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.

La società esodante presenta alla Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola dell’azienda) l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la Sede Inps presso la quale l’azienda medesima deve versare la provvista a copertura degli assegni straordinari.

Insieme con l’accordo, l’azienda esodante deve trasmettere alla predetta Sede Inps la dichiarazione denominata “Mod. di accreditamento e variazioni” (allegato n. 2).

2.2       Requisiti del lavoratore

La legge non individua requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma ne subordina il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, previsti dalla vigente normativa al momento del pensionamento, utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.

Si richiamano in particolare: la circolare n. 35 del 2012, che illustra la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato (articolo 24 della legge n. 214 del 2011, e successive modifiche e integrazioni), la circolare n. 63 del 2015 e il messaggio n. 2535 del 2015 in tema di incremento per aspettativa di vita, nonché la circolare n. 74 del 2015 che illustra la legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015). 

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla prestazione con i contributi versati in dette gestioni. In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo.

I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali devono essere computati una sola volta.

Se i lavoratori interessati sono iscritti alla Gestione pubblica, si rimanda alle indicazioni contenute nella circolare n. 37/2012.

Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.

L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda esodante sulla base della documentazione prodotta dai lavoratori. Su richiesta del lavoratore, ovvero su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Sedi Inps competenti provvedono a rilasciare i relativi estratti contributivi.

Si precisa altresì che la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

2.3       Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale

La Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione relativa  agli accordi di esodo,  procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che all’azienda richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione.

La medesima Sede provvede a trasmettere al Fondo, per il tramite della Direzione centrale pensioni, l’accordo aziendale insieme con la dichiarazione “Mod. di accreditamento e variazioni” contenente, in particolare, l’indicazione della Sede Inps scelta dall’azienda per il versamento della provvista mensile.

La Direzione centrale pensioni, ricevuto quanto sopra, procede all’attribuzione dell’apposito codice identificativo da comunicare al datore di lavoro esodante ai fini sia della presentazione della domanda di assegno straordinario per i singoli dipendenti sia del versamento della prevista provvista.

2.4  Presentazione della domanda 

La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve riportare sia i dati identificativi dell’azienda sia le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore.

La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante.

La Sede Inps competente per la liquidazione della prestazione è individuata in base al criterio generale della residenza del lavoratore (ovvero la sede così detta polo, se prevista).

La Sede Inps deve tempestivamente segnalare all’azienda esodante e al lavoratore eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla sede medesima.

2.5 Finalità e modalità di calcolo

L’articolo 10, comma 7, del citato decreto n. 83486/2014 stabilisce che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e conseguente accesso al Fondo di sostegno, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.

In particolare:

-      per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario; 

-      per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Ai sensi della delibera n. 3 del 9 giugno 2005 l’importo netto del trattamento pensionistico spettante si determina assoggettando l’importo lordo del predetto trattamento al regime fiscale vigente all’atto dell’accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile, ovvero le detrazioni di imposta, tempo per tempo vigenti.

Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive antecedenti la data del 1° gennaio 2012. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Agli assegni straordinari interessati da dette riduzioni, finalizzati alla pensione anticipata,  non si applica l’eventuale riduzione di cui all’ultimo periodo del comma 10, dell’articolo 24, legge n. 214/2011, “così dette penalizzazioni” (delibera n. 139 del 19 dicembre 2013).

A decorrere dal 1° gennaio 2012, per  le anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo (art. 24, comma 2, legge 214/2011, e s.m.i.).

A tale proposito la citata delibera n. 139 del 19 dicembre 2013 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 l’importo netto del trattamento pensionistico è calcolato computando la contribuzione correlata versata durante il periodo di fruizione dell’assegno in base alla disciplina previdenziale relativa al medesimo periodo e tenendo conto dell’età anagrafica raggiunta al momento del pensionamento (cfr. articolo 6, comma 3).

Pertanto, la contribuzione correlata versata dall’azienda esodante durante il periodo di fruizione della prestazione medesima deve essere computata nella così detta quota D.

Si evidenzia che trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione, a totale carico del datore di lavoro, e non di pensione:

  • non viene trattenuto il contributo ONPI;
  • non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
  • non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
  • non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;
  • non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.

Sugli assegni straordinari possono essere effettuate trattenute per contributo sindacale, per cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimento del giudice, nonché il recupero di somme eccedenti afferenti le prestazione stessa.

Non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).

Gli assegni straordinari sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario.

Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’accesso all’assegno straordinario, dietro presentazione di specifica domanda e - laddove richiesto -  di apposita dichiarazione del lavoratore.

In particolare:

- ai sensi della delibera n. 24 del 20 luglio 2005 all’assegno straordinario possono essere ammessi anche i soggetti la cui pensione venga liquidata esclusivamente con il sistema contributivo;

- ai sensi della delibera n. 25 del 20 luglio 2005 all’assegno straordinario possono essere ammesse anche le lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, a condizione  che  la decorrenza del trattamento pensionistico  si collochi entro il 31 dicembre 2015;

- ai sensi della delibera n. 113 del 23 febbraio 2006 l’importo dell’assegno straordinario è determinato tenendo conto della maggiore anzianità contributiva da riconoscere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni (soggetti privi della vista), nonché dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (soggetti non udenti o con invalidità superiore al 74%);

- ai sensi della delibera 21 del 22 aprile 2008 l’importo dell’assegno straordinario  è determinato tenendo conto della maggiorazione convenzionale per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 206/2004 (vittime del terrorismo).

2.6       Procedure di liquidazione  

La Sede Inps competente per la liquidazione, verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in argomento.

L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.

Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica 027, alla quale corrisponde la categoria alfabetica “VOCRED”.

2.7       Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno

A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata agli interessati,  unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza dell’assegno stesso.

Il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla Sede Inps competente, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione.

2.8       Erogazione in unica soluzione

Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tale caso, l’assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente alla data di decorrenza della prestazione.

La contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non viene versata dall’azienda esodante.

 

Anche in questo caso è necessario che in capo al lavoratore sussistano i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria. In particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della prestazione devono essere perfezionati non oltre il periodo massimo di permanenza nel Fondo.

2.9       Regime tributario 

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti al regime della tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR, ai sensi dell’articolo 19 TUIR (già articolo 17).

Lo stesso regime tributario si applica agli assegni straordinari erogati in unica soluzione.

2.10 Contributi sindacali 

Previa stipula di apposita convenzione tra l’Inps e le organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario hanno la facoltà di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo.

2.11 Contribuzione correlata alla prestazione di assegno straordinario

Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione  anticipata o di vecchiaia, è versata dal Fondo, alla Gestione d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata. La stessa è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

La contribuzione correlata è computata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.

Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.

La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente.

In particolare, per il 2015, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti alle gestioni FPLD e CTPS è pari al 33%. L’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS, CPUG è pari al 32,65%.

Dette aliquote verranno computate tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2015 è pari a € 100.324,00.

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia.

Qualora l’erogazione dell’assegno straordinario avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.

2.12 Cumulabilità

L’articolo 11 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.

L’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo, derivanti da attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.

Per i periodi di svolgimento di tali attività cessa sia l’erogazione dell’assegno sia il versamento della contribuzione ad esso correlata.

Gli assegni straordinari sono invece cumulabili entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato con i redditi derivanti da lavoro dipendente non in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato. Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell’assegno stesso. Ai fini della contribuzione correlata, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione del versamento dovuto.

Gli assegni straordinari sono altresì cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo non in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato, nella misura corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo.

La quota di assegno che supera questo limite viene trattenuta per i mesi di svolgimento dell’attività di lavoro.

Per l’individuazione del reddito da lavoro autonomo, si rimanda ai criteri esposti al punto 1 della circolare n. 197 del 23 dicembre 2003 e alle tipologie di reddito soggette a dichiarazione, pur se non esaustive di tutte le casistiche emergenti dalle evoluzioni del mercato del lavoro.

L’importo della trattenuta non può comunque essere maggiore del reddito prodotto, rapportato a mese.

Il beneficiario dell’assegno è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di rapporti di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.):

· all’azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;

. al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.

Nella predetta comunicazione devono essere indicati il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa ed i redditi conseguiti.

In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera l). 

3. Ricorsi amministrativi

Come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera h), del decreto n. 83486/2014, i ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo (presso la Direzione generale dell’Inps), al quale spetta decidere in unica istanza.

L’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore può essere sospesa dal Direttore generale per profili di illegittimità.

4. Soppressione incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati

Il decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 non ha previsto la conferma dell’incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati titolari di assegno emergenziale, disciplinato dall’articolo 11-bis, comma 8, del decreto n. 158/2000. In particolare, il comma 8 dell’articolo 11-bis disponeva che «qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a)». Le modalità di fruizione dell’incentivo erano state disciplinate con la circolare n. 88/2011.

Pertanto, attesa l’avvenuta abrogazione del decreto n. 158/2000 ad opera del decreto n. 83486/2014, l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori nel periodo in cui gli stessi fruiscono delle prestazioni di assegno emergenziale, disciplinato dall’articolo 11-bis, comma 8, del decreto n. 158/2000, non spetta per assunzioni successive alla data del 30 giugno 2014.

Si precisa che per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio contributivo disciplinato dall’articolo 11-bis, comma 8, del più volte citato decreto n. 158/2000, fino alla naturale scadenza.

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I freelance hanno ottenuto ieri un incontro con il presidente dell'Inps, Tito Boeri, per discutere di alcuni miglioramenti per il lavoro parasubordinato.

Kamsin Tito Boeri ha ricevuto una delegazione dei freelance verso le 14 e ha affrontato i nove punti della lettera inviatagli dal movimento la settimana scorsa per chiedere una riforma «universale» del fisco e in particolare della previdenza e delle tutele peri diritti fondamentali di un terzo della forza lavoro attiva in Italia: il quinto stato, coloro che lavorano come indipendenti e non hanno un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'incontro ha prodotto due risultati tangibili. In tempi brevissimi - si legge in un comunicato della Coalizione 27 febbraio - sarà operativa la circolare relativa alla Dis-Coll (cioè il sussidio di dosccupazione per i lavoratori parasubordinati introdotto dal secondo decreto attuativo del Jobs Act) e verranno erogate le indennità per chi è senza lavoro dal primo gennaio 2015. L'Inps si è anche impegnata a erogare tempestivamente le indennità per i tirocini svolti dagli iscritti al programma «Garanzia Giovani».

Sulla riforma della gestione separata che tartassa con le sue aliquote i lavoratori autonomi senza erogare servizi né garantire una copertura significativa in caso di malattie gravi, l'interlocuzione sembra aperta. Non è mai accaduto da quando l'associazione dei freelance Acta ha iniziato questa battaglia. Quanto alla richiesta di copertura delle malattie gravi che colpiscono anche gli autonomi, sostenuta dalla freelance Daniela Fregosi ieri presente al sitin, non è escluso che l'Inps possa elaborare una proposta che sarà inviata al governo. Boeri ha confermato il suo favore per un reddito minimo universale ma, in questo momento, ha ribadito, l'Inps può fare poco. Non ci sono le coperture. Si occuperà di chi, superati i 50 anni, non trova una nuova occupazione.

Il problema resta sul tavolo ed è chiaramente politico. «Il movimento dei freelance è riuscito a conquistarsi un tavolo con Boeri e a presentare le proprie istanze attraverso la forza della coalizione e agendo in assoluta autonomia  sostiene Francesco Raparelli delle Camere del lavoro autonomo e precario (Clap)  È un segnale di un processo di coalizione che vede insieme figure diverse del lavoro autonomo e precario, segnate dalla frammentazione, che iniziano a creare terreni comuni di mobilitazione». Per Cosimo Matteucci, presidente degli avvocati Mga, un altro motore del movimento: «Si sta consolidando la solidarietà tra categorie e lavoratori diversi.

Quello dei freelance è il primo, vero, grande fenomeno sindacale che potrebbe rappresentare la nuova futura forma di aggregazione dei lavoratori afferma  Bisogna ristabilire un sistema previdenziale equo e affrontare la questione delle pensioni non giustificate dai contributi versati. Questa situazione riguarda anche le casse professionali private e in particolare la cassa forense. Boeri ha risposto che non può agire sulle casse di previdenza, ma può invitarle a seguire lo stesso percorso di trasparenza che l'Inps inizierà dal primo maggio». La «carovana dei diritti» dei freelance continuerà con nuove iniziative sul fronte dell'equità fiscale e previdenziale. Il movimento vigilerà sugli impegni presi dall'Inps.

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Lo studio della Cgia di Mestre denuncia che se non si introdurrà la Local Tax il prelievo tributario sulle prime case schizzerà al 6 per mille nel 2016.

Kamsin Nel 2015 Imu e Tasi sono destinate ad aumentare: e se dal 2016 non verra' applicata la local tax, l'aliquota Tasi sulla prima casa rischia di salire al 6 per mille. E' il quadro che emerge dall'analisi dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha preso in esame le delibere di approvazione delle aliquote Imu e Tasi per il 2015 dei Comuni capoluogo di provincia pubblicate sino a questo momento nel sito del Dipartimento delle Finanze.

"Il campione analizzato e' ancora molto ristretto - spiega la Cgia - Tuttavia, la tendenza appare abbastanza chiara: i Comuni, anche per l'anno in corso, hanno deciso di aumentare il peso fiscale dell'Imu e della Tasi. Fino ad ora sono poco piu' di una dozzina le amministrazioni comunali capoluogo di provincia che hanno deliberato le aliquote/detrazioni dell'Imu e della Tasi per il 2015. Ebbene, oltre la meta' dei Sindaci che hanno gia' deliberato - come quello di Arezzo, di Bologna, di Livorno, di Modena, di Potenza, di Rimini e di Treviso - ha deciso di aumentare il peso delle tasse sugli immobili. Spesso si tratta di ritocchi che interessano un numero di contribuenti relativamente modesto: tuttavia, il trend e' orientato verso un appesantimento del carico fiscale sugli immobili".

"I primi cittadini di Aosta, di Carbonia, di Pesaro e di Rovigo, invece, hanno confermato la stessa situazione del 2014 - prosegue la Cgia - Gli unici Comuni che, infine, hanno disposto di alleggerire il carico fiscale sui propri concittadini sono stati quelli di Enna e di Mantova". "A fronte di 1,5 miliardi di euro di mancati trasferimenti previsti per quest'anno - dichiara Giuseppe Bortolussi segretario della Cgia - per assicurare i medesimi livelli dei servizi ai propri concittadini, la maggioranza dei Sindaci sottoposti a questa analisi ha deciso di ritoccare all'insu' le aliquote o di ridurre le detrazioni dell'Imu e/o della Tasi. E a rendere ancor piu' delicata la situazione segnalo che nel 2015 i Comuni non disporranno di 625 milioni di euro. Risorse stanziate a favore delle Amministrazioni comunali solo per il 2014 che, nelle iniziali intenzioni del legislatore, dovevano servire a ridurre il peso della Tasi sulla prima casa. Tra i tagli e il venir meno di queste preziose risorse, che nel 2014 sono servite ad abbattere il peso della Tasi sulla prima casa, per l'anno in corso mancheranno nelle casse dei Comuni oltre 2,1 miliardi di euro che, in parte, saranno coperti dai cittadini attraverso un inasprimento della tassazione sugli immobili".

"Ricordo - conclude Bortolussi - che con la Legge di Stabilita' 2015 e' stata scongiurata la possibilita', solo per l'anno in corso, di consentire ai Sindaci di aumentare l' aliquota della Tasi sulla prima casa fino al 6 per mille. Un pericolo, pero', che rischiamo di subire l'anno prossimo. Infatti, se dal 2016 non verra' applicata la local tax, la situazione si ripresentera' nuovamente".

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Sit-In della Coalizione 27 Febbraio davanti la sede dell'Inps. Al Presidente dell'Inps, Tito Boeri, viene chiesta una riforma della previdenza che tenga in debita considerazione le esigenze dei lavoratori autonomi.

Kamsin Riformare la previdenza dei giovani lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi rivedendo le aliquote di contribuzione nella gestione separata e le regole di calcolo degli assegni contributivi qualora le prestazioni scendano sotto un determinato importo. Sono queste le parole d'ordine lanciate dal movimento dei freelance «coalizione 27 febbraio» al presidente dell'Inps Tito Boeri nel corso del sit-in che si è tenuto sotto la sede dell'istituto di previdenza pubblica a Roma. Il movimento è eterogeneo e unisce, per la prima volta, le partite Iva e i precari: tra gli altri, ci sono i freelance di Acta; la mobilitazione generale degli avvocati (Mga); gli archivisti Anai e Archim; i farmacisti Fnpi; geometri architetti, ingegneri.

Questa «coalizione» tra lavoro indipendente e dipendente chiede l'equità previdenziale attraverso correttivi solidaristici al sistema contributivo; la riduzione dell'aliquota della gestione separata Inps sui parametri europei; una «pensione minima di cittadinanza» superiore all'attuale assegno sociale; l'unificazione delle prestazioni previdenziali e l'avvio dell'unificazione delle casse previdenziali degli ordini professionali in crisi; lo sblocco delle indennità dei tirocinanti di «Garanzia giovani».

Riprendendo la battaglia della freelance di Acta Daniela Fregosi, l'estensione universale del welfare
e «un reddito di base». Perché gli indipendenti, in caso di un tumore ad esempio, sono coperti dall'Inps solo per 60 giorni. E un tumore non lo si cura in due mesi. 

Il movimento dei freelance chiede che ci siano accorgimenti anche per la forza lavoro, dai 20 ai 50 anni, che produce il 18% del Pil. Quanto alla richiesta avanzata da Boeri al governo Renzi di prevedere un «reddito minimo» per gli esodati over 55, i freelance scrivono nella lettera: «Intendiamoci, sono da tutelare ad ogni costo, ma c'è un mondo  il nostro che in questo stato di cose non accederà mai ad una pensione dignitosa, è sottoposto a una pressione fiscale insostenibile e non dispone né di welfare né diritti».

In poche righe, viene descritta la nuova questione sociale che riguarda sia la forza lavoro qualificata che tutti coloro che non hanno un contratto da dipendente. Un problema comune a molti, ma ignorato in un paese dove la precarietà viene affrontata con strumenti «residuali, familistici, lavoristi e un workfare paternalistico» sostengono gli studenti della Rete della Conoscenza. La critica alle riforme previdenziali risale alla riforma Dini del 1995: «Ha portato ad un sistema pensionistico ispirato alla logica dell'equilibrio attuariale, come si trattasse di una mera assicurazione privata  sostengono le Clap.  Oggi i contributi degli autonomi e quelli degli operaie impiegati sono la cassaforte del sistema pensionistico, servono a coprire i buchi della gestione dell'lnps».

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Il nuovo prestito ipotecario vitalizio permetterà agli over 60 che possiedono una casa di convertire parte del valore del bene in denaro contante senza rinunciare a essere proprietari dell'immobile.

Kamsin Dal prossimo 6 maggio cambierà ufficialmente volto il prestito vitalizio ipotecario: enterà infatti in vigore la legge 44/2015, approvata a marzo dal Senato, che andrà a modificare il decreto legge 203 del 30 settembre del 2005. Il nuovo istituto sarà un'alternativa alla nuda proprietà, in grado di trasformare la casa in un bancomat, così da offrire ai pensionati in difficoltà la possibilità di accedere più facilmente ai finanziamenti bancari. 

Il nuovo prestito vitalizio ipotecario. La modifica introdotta dal legislatore intende rendere il prestito vitalzio ipotecario una forma di finanziamento alternativa ai canali tradizionali, concretamente praticabile, consentendo così al proprietario di un immobile – di età superiore a 60 anni – di convertire parte del valore del bene in contanti, per soddisfare esigenze di liquidità, senza che lo stesso proprietario sia tenuto a lasciare la proprietà residenziale (che viene comunque posta a garanzia del finanziamento tramite ipoteca) e senza dover pagare alcuna rata.

La restituzione del prestito avverrà infatti, di regola, alla morte del proprietario. Entro 12 mesi dal decesso gli eredi del beneficiario potranno scegliere tra l'estinzione del debito nei confronti dalla banca, la vendita dell'immobile ipotecato oppure, in ultima ipotesi, l'affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito con il pagamento degli interessi semplici. Le parti potranno, comunque, concordare modalità di rimborso graduale di interessi e spese, anziché corrisponderle contestualmente alla morte del proprietario. 

Il vantaggio rispetto alla nuda proprietà. Rispetto agli schemi della cosiddetta nuda proprietà – che hanno finalità analoghe – il prestito ipotecario vitalizio offre al mutuatario il vantaggio di non perdere la proprietà dell'immobile e, pertanto, di non precludere la possibilità per gli eredi di recuperare l'immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca. La quota del prestito richiedibile dipenderà però dall'età: più in là sono gli anni e più soldi offrirà la banca. La somma potrebbe arrivare al 50% dell'immobile verso i 90 anni mentre a 60 è intorno al 15-20%.

L'intenzione del legislatore è quello di smobilizzare il valore della proprietà fondiaria per rispondere al soddisfacimento di esigenze diverse da parte della clientela (esigenze di consumo che comportano spese anche rilevanti, la necessità di integrare il proprio reddito ovvero di avere immediate disponibilità economiche e l'esigenza di supportare i figli nell'acquisto della casa di abitazione, attraverso il versamento del necessario anticipo in contanti).

Questa formula era stata già introdotta nel 2005 con il Dl 203/2005 ma non aveva attecchito. A frenare erano alcune "imperfezioni" come l'età un po' troppo elevata. A far naufragare la misura fu soprattutto l'eccessivo peso finale da ripagare alla banca che in alcuni casi, una volta messi insieme gli interessi da ripagare e il valore del prestito, finiva addirittura per superare il prezzo dell'immobile. A quel punto gli eredi, non solo si trovavano senza niente, magari senza nemmeno saperlo, ma dovevano pure pagare la parte in più che ancora spettava alla banca. Un meccanismo totalmente a sfavore delle famiglie che ora è stato eliminato e che dovrebbe aiutare il decollo dell'istituto.

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Bruno Franzoni - Ordine Nazionale Consulenti Tributaristi

Per eventuali correzioni occorre presentare una dichiarazione integrativa al Caf o al professionista oppure trasmettere un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

Kamsin La dichiarazione dei redditi precompilata potrà essere accettata, integrata ed inviata alle Entrate a partire dal 1° maggio e sino al 7 luglio. Sino ad allora i contribuenti potranno solo accedere, tramite i pin dispositivi, al modello redatto dall'Agenzia per prenderne visione. Bisogna quindi attendere ancora alcuni giorni prima di poter concretamente inviare il modello all'amministrazione finanziaria e fruire delle agevolazioni sui controlli. 

Ricordiamo che il primo passo della rivoluzione verso un fisco digitale varata dal governo, però, interesserà solo i contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione per i quali l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto dai sostituti d’imposta la Certificazione Unica 2015  e che l'anno scorso hanno presentato il modello 730 oppure, pur avendo i requisiti per presentare il 730, hanno presentato il modello Unico o Unico Mini.

La dichiarazione viene predisposta anche per coloro che per l’anno 2013 hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT, RW del modello Unico. Niente precompilata, invece, se per il periodo d’imposta precedente il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa o correttiva per la quale è ancora in corso l’attività di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dovranno ricorrere alle vie ordinarie anche i lavoratori con partita iva e comunque coloro che non sono in possesso dei requisiti per la presentazione del 730.

Le rettifiche al 730 seguono il canale ordinario. Attenzione poi agli errori. Una volta trasmesso il modello il contribuente non può infatti inviare una nuova dichiarazione precompilata (neanche entro il 7 luglio, cioè se c'è ancora tempo prima dello spirare dell'ultima data utile per inviare il modello). Pertanto, per eventuali correzioni occorre presentare una dichiarazione integrativa al Caf o al professionista oppure trasmettere un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

In pratica se il contribuente riscontra errori o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi in dichiarazione, può presentare un modello 730 integrativo “a favore” (maggior credito o minor debito) rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato, anche se ha presentato direttamente il modello 730 precompilato o tramite sostituto d’imposta.

Il modello 730 integrativo non può però essere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate dal contribuente, salvo il caso in cui sia necessario modificare i dati del sostituto, o indicarne l’assenza, se l’Agenzia non è riuscita a comunicare il risultato contabile al sostituto d’imposta. In alternativa il contribuente può presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

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Dall'inizio dell'anno oltre 34mila contribuenti pugliesi hanno richiesto le credenziali di accesso ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate, che aprono le porte al 730 precompilato: sale così a quota 162mila il numero di contribuenti pugliesi abilitati a «Fisconline». I pin richiesti direttamente tramite il sito internet delle Entrate sono stati 29mila, mentre quelli richiesti in un ufficio territoriale dell'Amministrazione finanziaria sono stati 5mila, 100 quelli rilasciati via call center e 17 quelli richiesti presso i Consolati. A darne notizia è l'Agenzia delle Entrate pugliese, segnalando che al numero totale di contribuenti pugliesi abilitati a Fisconline devono essere sommati i cittadini già in possesso del pin dispositivo dell'Inps. Infatti, questi possono accedere al proprio 730 precompilato direttamente dal sito internet dell'ente previdenziale, raggiungibile an
che attraverso un link presente sul sito internet delle Entrate. Quattro le vie disponibili per ottenere il Pin: direttamente online dal sito dell'Agenzia delle Entrate; per telefono tramite il call center; in un qualsiasi ufficio dell'Amministrazione finanziaria; con la Carta nazionale dei Servizi. Per ottenere l'abilitazione ai servizi telematici occorre connettersi all'homepage del sito www.agenziaentrate.it (Area Riservata) e digitare il reddito complessivo indicato nella dichiarazione presentata nel 2014 e il codice fiscale. Gli stessi dati sono richiesti al contribuente che fa richiesta del Pin per telefono al call center al numero 848.800.444. In entrambi i casi il sistema fornirà subito la prima parte del Pin (le prime 4 cifre). Entro 15 giorni il contribuente riceverà al proprio domicilio una lettera con le ultime sei cifre del Pin e la password di primo accesso. Per chi fa richiesta del Pin in ufficio, il contri
buente riceve le prime quattro cifre del codice, la password provvisoria e il numero della domanda di abilitazione, da conservare per completare l'abilitazione attraverso il Web. Per ottenere la seconda parte del Pin il contribuente deve collegarsi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e accedere ai servizi di Fisconline inserendo il "nome utente" (il codice fiscale) e la password riportata nel foglio che gli è stato consegnato in ufficio. Successivamente, al primo accesso, il sistema chiede al contribuente di cambiare la password inserendone una nuova (quella provvisoria va comunque conservata). Per completare la registrazione al servizio telematico Fisconline e ricevere le ultime 6 cifre del Pin basta poi selezionare la funzione «Per coloro che hanno richiesto il Pin ad un ufficio» nella sezione «Profilo utente», inserire il numero della domanda di abilitazione e cliccare su «invia». La
),:q5 ADDIO ALLE CARTE In aumento l'utilizzo del web per le dichiarazioni
seconda parte del Pin e la password iniziale di accesso sono inviate per posta al domicilio del contribuente esclusivamente nel caso in cui a fare richiesta di abilitazione ai servizi telematici in ufficio è un delegato. Quanto ai contribuenti in possesso di «Smart Card/Cns», questi beneficiano di una procedura semplificata. Il sistema dopo aver effettuato i controlli sulla Carta nazionale dei servizi inserita nel lettore, fornirà immediatamente al contribuente il codice Pin e la password per l'accesso a Fisconline. Quando il contribuente smarrisce la password è possibile ripristinarla. Per farlo è necessario accedere alla funzione «Ripristina password» nell'area Entratel/Fisconline della home page del sito delle Entrate inserendo il codice Pin e la password iniziale. Chi non trova nemmeno la password iniziale deve chiedere in uno degli uffici dell'Agenzia di annullare l'attuale abilitazione e domandarne una nuova.
 
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