Ammortizzatori Sociali, La Cig prevale sulla malattia

Giorgio Gori Domenica, 27 Marzo 2016
Il trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.
 La recente riforma degli ammortizzatori sociali, tra le altre novità, ha introdotto espressamente il principio per cui la cassa integrazione prevale sulla malattia. Si tratta di un assunto già in parte regolato dall'Inps con istruzioni precedenti che tuttavia è bene ricordare. Se durante la sospensione dal lavoro (nel caso di cassa integrazione a «0» ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continua a fruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, per cui non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore che non dovrà, quindi, nemmeno comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro e potrà continuare a percepire le integrazioni salariali.

Diversa è la situazione nel caso in cui lo stato di malattia è insorto precedentemente all'inizio della sospensione dell'attività lavorativa. In questa circostanza occorre distinguere, dice l'Inps: a) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili (unità produttiva) al quale il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entra in cig dalla data d'inizio della stessa; b) qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia (sempreché, ovviamente, ne abbia diritto in base alla normativa vigente). A questa regola generale c'è tuttavia una deroga: se l'intervento di cassa integrazione è relativo a una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti a orario ridotto, la cig lascia posto all'indennità economica di malattia che in tal caso dunque prevarrà sulla cassa integrazione. 

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