Aree di Crisi Complessa, Ammortizzatori sociali in deroga anche nel 2021

Valerio Damiani Mercoledì, 14 Luglio 2021
I chiarimenti in un documento dell'ente di previdenza dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021.

Ammortizzatori sociali in deroga senza limiti per le aree industriali di crisi complessa. Le regioni potranno, infatti, disporre un ulteriore estensione della cassa guadagni straordinaria e/o di mobilità in deroga anche nel 2021 a favore dei lavoratori del settore pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure.

Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 2584/2021 pubblicato ieri ad illustrazione dell'articolo 1, co. 289 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

La disposizione da ultimo richiamata ha stanziato ulteriori 180 milioni di euro per il completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per i lavoratori appartenenti alle cd. aree di crisi complessa. Tali somme possono essere destinate dalla Regioni, nell'anno 2021, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (cioè per la corresponsione di nuovi trattamenti di CIGS in deroga ai limiti di durata ordinari e/o per la concessione di trattamenti di mobilità in deroga). Gli ammortizzatori sociali, come noto, sono subordinati alla presentazione da parte dell'impresa di un piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a tal proposito, ha chiarito che le regioni possono utilizzare, anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti e, inoltre, che il citato articolo 1, comma 289, della legge n. 178/2020, perseguendo l’intento di semplificare, in un’unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, consente di utilizzare le risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine da quest’ultimo articolo.

Pertanto l'INPS spiega che beneficiano della proroga i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Quindi le regioni potranno riconoscere ulteriori 12 mesi di CIGS e ulteriori 12 mesi di mobilità in deroga a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda i trattamenti di mobilità resta fermo il vincolo secondo cui a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità in deroga. A ripartizione dei 180 milioni di euro stanziati dalla legge n. 178/2020 il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto interministeriale n. 18 sulla base dei fabbisogni comunicati dalle regioni.

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Documenti: Messaggio Inps 2584/2021

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