Articolo 18, ecco la mappa degli indennizzi contro i licenziamenti illegittimi

Bernardo Diaz Lunedì, 30 Novembre 2015
Al lavoratore licenziato in modo illegittimo spetta un risarcimento pari a 2 mensilità per ogni anno di lavoro in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo sui contratti a tutele crescenti dallo scorso 7 marzo sono mutate le tutele offerte dall'ordinamento contro i licenziamenti illegittimi. La normativa si applica, è bene ricordarlo subito, solo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015, lasciando invece immutato il regime previgente nei confronti dei lavoratori senior, cioè per chi già aveva un contratto a tempo indeterminato prima della predetta data.

Le linee guide della Riforma hanno introdotto, anche per le aziende con oltre 15 dipendenti, la regola dell' indennizzo sia per i licenziamenti economici che per quelli con motivi disciplinari, limitando la reintegra nel posto di lavoro ai soli licenziamenti disciplinari nei quali si accerti in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Questo in sintesi il quadro delineato dal provvedimento.

Licenziamenti discriminatori. Come oggi, le nuove regole prevedono per il lavoratore sia la reintegrazione sia un risarcimento valutato in un minimo di cinque mensilità di paga. La novità sta nella facoltà data al lavoratore di optare per l'incasso di un'indennità di 15 mensilità al posto della reintegra, scelta da farsi necessariamente entro 30 giorni dalla sentenza del giudice. Peraltro, se entro questo termine il lavoratore non fa l'opzione né riprende il lavoro, il rapporto s'intende risolto. Queste nuove regole si applicano a tutti i nuovi assunti dall'entrata in vigore del decreto di riforma, di tutte le aziende piccole e grandi.

Licenziamenti economici. L'illegittimo licenziamento per motivi economici non è mai punito con la reintegrazione, sia che si tratti di piccole (fino a 15 dipendenti, cinque se agricole) che di più grandi aziende. Mentre è previsto un risarcimento a favore del lavoratore d'importo crescente al crescere dell'anzianità di servizio in azienda, la cui misura è differente tra piccole e grandi aziende: a) due mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con minimo di quattro e massimo di 24 nelle aziende con più di 15 dipendenti (5 se agricole); pertanto, la tutela è fissa fino al 2° anno di assunzione (quattro mensilità), per poi crescere dal 3° e stabilizzarsi al 10° anno di servizio (24 mensilità); b) due mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con minimo di due e massimo di 6 nelle aziende fino a 15 dipendenti (5 se agricole).

Licenziamenti disciplinari. L'illegittimo licenziamento disciplinare non è mai punito con la reintegrazione, solo qualora si tratti di piccole aziende (fino a 15 dipendenti, 5 se agricole). In particolare, vale la medesima disciplina risarcitoria prevista per l'illegittimo licenziamento economico (due mensilità per ogni anno di servizio, con minimo di due e mas.simo di sei). Nelle aziende con più di 15 dipendenti (5 se agricole), l'illegittimo licenziamento disciplinare è punito con reintegrazione e risarcimento (fino a 12 mensilità più contributi) in un unico e solo caso: qualora «sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore».

Le specifiche fattispecie non sono un elenco tassativo di casi, ma il giudizio di un tribunale cui è affidato il compito di appurare l'avvenuta dimostrazione dell'insussistenza del fatto disciplinare contestato al lavoratore.  



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