Assegni Familiari, Gli importi e i limiti di reddito per il 2021

Bernardo Diaz Martedì, 29 Dicembre 2020
Pubblicati dall'Inps i limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari per il 2021.

L'Inps detta i limiti di reddito 2021 da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione e i limiti di reddito mensili da considerare per l'accertamento. Lo fa con la Circolare numero 157/2020 pubblicata ieri. Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e i piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la vecchia normativa sugli assegni familiari) e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

La prestazione da ultimo richiamata, come noto, è regolata da disposizioni diverse rispetto al più noto assegno al nucleo familiare corrisposto invece alla generalità dei lavoratori dipendenti e pensionati.  Il sistema di determinazione degli assegni familiari risulta, infatti, legato al concetto di capofamiglia al quale vengono riconosciute delle integrazioni per ciascun componente il nucleo familiare per il quale ne ha diritto. L'ammontare complessivo della prestazione risulta, pertanto, determinato, non da un importo complessivo in relazione al numero dei componenti il nucleo, ma dalla moltiplicazione di un importo fisso per il numero dei componenti rilevanti del nucleo parentale (richiedente, coniuge, figli legittimi o adottivi sino al 18° anno di età o sino al 26° anno se iscritti all'università, fratelli e sorelle conviventi minori di età o permanentemente inabili al lavoro, genitori, compresi quelli naturali, a determinate condizioni).

L'importo fisso dell'integrazione è pari a 8,18 euro mensili per i figli ed equiparati dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; 10,21 euro mensili per il coniuge, figli ed equiparati dei pensionati autonomi (iscritti alla gestione commercianti, artigiani e coltivatori diretti); €1,21 mensili per gli ascendenti ed equiparati dei Piccoli Coltivatori Diretti. L'integrazione spetta per ciascuno dei predetti familiari viventi a carico.

I limiti massimo di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione sono determinati in misura fissa dalla legge 41/86 in relazione al numero e dal tipo dei componenti il nucleo familiare. La legge prevede che gli importi indicati devono essere annualmente aggiornati e aumentati del 10% nelle ipotesi in cui il nucleo familiare è composto da un solo genitore e figli od equiparati, ovvero del 50% quando tra i componenti nucleo familiare per i quali si ha diritto alla prestazione ci siano soggetti dichiarati totalmente inabili. Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, e cioè nei casi in cui si sia in presenza di un solo genitore e di, almeno, un figlio inabile, la maggiorazione del limite reddituale viene portata al 60%. La tavola seguente indica, pertanto, i limiti di reddito per l'erogazione dell'assegno familiare per il 2021 a seguito della fissazione del tasso d'inflazione programmato per il 2020 in misura pari allo 0,8%.

I requisiti per i familiari a carico

Perchè possa essere riconosciuto il diritto agli assegni familiari al coniuge, ai figli ed ai genitori è necessario che gli stessi non superino determinati requisiti di reddito (requisito del carico). L'articolo 6 del DL 267/1972 convertito con legge 485/1972 ha stabilito che tali valori massimi di redditi sono determinati nella misura del trattamento minimo di pensione mensile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti maggiorato del 30% con riferimento al coniuge e ad un solo genitore e maggioratoulteriormente del 75% in ipotesi di presenza di entrambi i genitori. Posto che l'Inps con la determina numero 247 del 23 Novembre 1979 ha precisato che il trattamento minimo deve essere maggiorato di un dodicesimo della 13^ mensilità il valore del TM da assumere a parametro dell'importo è stabilito in misura pari a 558,545€. Pertanto i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risulta fissato in 726,11 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato e in 1.270,69 euro per due genitori ed equiparati.

Il reddito da prendere in considerazione secondo quanto dispone l'articolo 23 della legge 41/1986, è quello percepito dai componenti il nucleo familiare, escluso il coniuge legalmente ed effettivamente separato, ed è formato dai proventi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiori a 1.032,91 euro. Resta ovviamente escluso dal suddetto computo quanto viene percepito a titolo di assegno familiare.

Documenti: Circolare Inps 157/2020

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