Stop all’attribuzione d’ufficio del carico di cura al componente maggiorenne del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di Inclusione (Adi) che abbia presentato domanda per l’erogazione del Supporto Formazione e Lavoro (Sfl). Le due misure, infatti, sono incompatibili tra loro e, pertanto, se non sussiste un altro componente maggiorenne nel nucleo cui attribuire il carico di cura in fase di istruttoria o di rinnovo della domanda di Adi l’Inps non provvederà all’attribuzione d’ufficio del beneficio. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 2388/2025 in cui spiega che resta ferma la possibilità per l’interessato di rinunciare al Sfl.
Carichi di cura
La normativa Adi, ai fini della determinazione della soglia di reddito richiesta per l’accesso all’ADI e del successivo calcolo del beneficio economico, prevede l’attribuzione di determinati parametri a seconda della composizione del nucleo. Il primo componente ha un «punteggio» pari ad 1 (il minimo) a cui si sommano i seguenti punteggi degli altri componenti:
- 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente secondo quanto previsto dall’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;
- 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’articolo 6, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 48/2023;
- 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica Amministrazione;
- 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- 0,10 per ogni ulteriore minore.
Complessivamente si può acquisire un massimo di 2,2, ulteriormente elevato 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
Attribuzione d'Ufficio
Il parametro 0,4 viene riconosciuto ai nuclei familiari in cui siano presenti soggetti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza.
Di regola l’indicazione del componente (non più di uno per nucleo) cui attribuire il carico di cura va effettuata al momento della presentazione della domanda di Adi. Con il messaggio n. 592/2025 l’Istituto ha chiarito che, in assenza della comunicazione, l’attribuzione avviene d’ufficio al primo componente del nucleo. In fase di analisi multidimensionale del nucleo familiare, i servizi sociali potranno confermare il carico di cura al soggetto cui è stato attribuito d’ufficio, o modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.
Alternativa al SFL
La legge prevede che non si considerano beneficiari dell’Adi e, pertanto, sono esclusi da tutti gli obblighi, i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza ai fini dell’Adi. Questi soggetti possono presentare domanda di SFL e cumularla con il benefico dell’Adi entro il limite massimo di 3.000 euro annui per singolo componente.
L’Inps osserva, tuttavia, che la domanda di SFL non è compatibile con il carico di cura in quanto, in tal caso, l’attribuzione della maggiorazione dello 0,4 farebbe figurare il componente all’interno della scala di equivalenza ai fini dell’Adi.
Per evitare, pertanto, l’indebita erogazione dell’SFL e considerando che il SFL è potenzialmente economicamente più vantaggioso se viene rilevata la presenza di una domanda del SFL di un componente del nucleo familiare, accolta al momento dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura, l’Inps non provvederà ad attribuire d’ufficio il carico di cura al soggetto maggiorenne del nucleo familiare che abbia la domanda attiva del SFL, se il carico di cura non può essere attribuito ad altri componenti.
Tale soggetto continuerà, pertanto, a essere beneficiario del SFL fino a quando la sua domanda risulti nello stato di “accolta”, anche nel caso in cui nel mese di rilevazione non risultino pagamenti in corso. Resta salva, comunque, la facoltà per l’interessato di rinunciare al SFL.
Ove sia stato già attribuito d’ufficio il carico di cura il componente a cui è riconosciuto il relativo parametro non può accedere successivamente alla misura del SFL pure avendone i requisiti, a meno che il carico di cura non possa essere attribuito a un altro soggetto del nucleo dell’ADI o fintanto che non vengano meno i requisiti per la sua attribuzione.
L’attribuzione d’ufficio del carico di cura, spiega l’Inps, potrà avvenire solo dal mese successivo a quello del termine di fruizione o della rinuncia al SFL. E, in caso di rinuncia, l’interessato può comunque avviare o proseguire un percorso volontario di attivazione lavorativa.
Comunicazione della Variazione Occupazionale
Con il messaggio n. 592/2025 l’Inps aveva comunicato il riesame d’ufficio delle domande respinte di Adi per superamento del reddito familiare a causa del mancato riconoscimento del carico di cura. Con liquidazione anche degli arretrati. Tenuto conto che alcune di queste sono state sospese per la mancata comunicazione delle variazioni occupazionali nel periodo in cui la domanda risultava respinta e per le quali risultano decorsi i termini normativamente previsti per la presentazione dei relativi modelli “ADI-Com esteso” l’Inps riapre i termini di presentazione dei predetti modelli.
In particolare l’Istituto invierà agli interessati un SMS o una email con l’invito a presentare il modello “ADI-Com esteso” entro 60 giorni a pena di decadenza dalla prestazione.
Documenti: Messaggio Inps 2388/2025













