Assegno di ricollocazione, ecco come funziona per i beneficiari del reddito di cittadinanza

Paolo Piva Mercoledì, 26 Giugno 2019
L'Anpal ha pubblicato la determina che recepisce le modifiche apportate dal DL 4/2019 in materia di assegno di ricollocazione. Lo strumento sino al 2021 sarà abbinato all'erogazione del Reddito di Cittadinanza.

Debutta l'assegno di ricollocazione (AdRdC) per i beneficiari di reddito di cittadinanza. L'Anpal ha pubblicato l'altro giorno la delibera n. 5/2019 con cui detta le modalità operative e l'importo di AdRdC a favore dei percettori di RdC in base all'art. 9 del dl n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

Con l’intervento del Dl 4/2019, l’assegno di ricollocazione diviene parte integrante della funzione attribuita al reddito di cittadinanza con l'obiettivo di agevolare la ricerca di un'occupazione. L'impianto normativo prevede che il beneficiario del RdC se tenuto alla stipula del Patto per il lavoro con il centro per l’impiego riceva dall'Anpal l’assegno di ricollocazione (AdRdC) da spendere presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati. Si tratta di un vero e obbligo dato che la mancata attivazione dell'assegno o del rispetto dei programmi volti alla ricerca intensiva di un'occupazione determinerà la perdita - cioè la decadenza - del RdC. Come detto sono coinvolti nella novità i soggetti obbligati alla stipula del patto per il lavoro presso i CpI, cioè tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare percettore del RdC, non occupati né frequentanti un corso di studio, con esclusione degli affetti da disabilità e dei titolari di pensione diretta o d'età almeno di 65 anni.

Riconoscimento dell'AdRdC

Il riconoscimento dell'AdRdC avviene all'esito della prima convocazione dei richiedenti l'RdC a cura dei centri impiego, tenuti a convocare i beneficiari per le verifiche sull'occupazione e la stipula del «patto di lavoro». Una volta verificato che il beneficiario del RdC è tenuto alla stipula del patto per il lavoro entro 60 giorni dal riconoscimento del RdC, tramite «MyAnpal», il centro per l'impiego comunica all'Anpal il nominativo del beneficiario al fine dell'assegnazione dell'AdRdC da parte dell'Anpal. A questo punto spetta al beneficiario scegliere il soggetto erogatore del servizio, il soggetto cioè presso il quale intende spendere l'AdRdC (scelta libera anche di centro impiego diverso da quello del domicilio).

La scelta è obbligatoria, va fatta entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di attribuzione dell'AdRdC da parte dell'Anpal, a pena di decadenza dal RdC. In tale sede, il beneficiario sceglie anche la data del primo appuntamento con il soggetto erogatore, data a partire dalla quale decorrerà il periodo di assistenza che dura sei mesi, prorogabile di altri sei mesi. Presenze e assenze sono tracciate, anche per l'applicazione delle previste misure sanzionatorie. È consentito una sola volta di cambiare il soggetto erogatore, nel qual caso il subentrante erogherà il servizio per il periodo residuo.

Da segnalare che l’attribuzione dell’AdR sospende il patto per il lavoro eventualmente stipulato. In sostanza il Programma di ricerca intensiva sottoscritto con il soggetto erogatore scelto dal beneficiario, sostituisce a tutti gli effetti il Patto per il lavoro fermo restando che il CpI è tenuto a verificare che il beneficiario segua il programma di formazione e di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro. In caso di violazione di tali impegni verrà revocato l'RdC.

I servizi di politica attiva

L'AdRdC consente di ricevere un servizio di «assistenza intensiva nella ricerca di lavoro» che si compone di due prestazioni principali: a) assistenza alla persona e tutoraggio (assegnazione di un tutor; definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva del lavoro); b) ricerca intensiva di opportunità occupazionali (promozione del profilo occupazionale del beneficiario; selezione dei posti di lavoro; assistenza nelle preselezioni e nelle prime fasi di inserimento in azienda).

La delibera Anpal riproduce per il resto gran parte delle indicazioni già fornite lo scorso anno con l'avvio dello strumento (ADR-NASPI). In particolare l'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale ed è graduato in funzione del profilo personale di occupabilità a seconda del grado di profilazione del beneficiario, nonché del tipo di contratto.

Il valore riscuotibile dall'Agenzia varia da 1.000 a 5.000 euro in caso di risultato occupazionale che preveda un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato); da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi; da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi (solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). Come per il precedente Adr-Naspi l'assegno può essere speso soltanto presso il soggetto erogatore, al quale, inoltre, è liquidato solo a «risultato» ottenuto, cioè solo in caso di occupazione del beneficiario-assistito.

Documenti: La determina Anpal 5/2019

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