L'AdR è uno strumento che aiuta la ricollocazione del mondo del lavoro delle persone che beneficiano della Cassa Integrazione Straordinaria. Consiste in un servizio intensivo di ricerca di un lavoro presso le agenzie per il collocamento al lavoro. 

L'assegno di Ricollocazione

L’assegno di ricollocazione (Adr) è uno strumento che aiuta le persone a ricollocarsi nel mercato del lavoro. Consiste nell'attribuzione di un voucher denominato «assegno individuale diricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilita', spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati per aumentare le possibilità di un nuovo impiego. 

La misura è attualmente prevista solo per i lavoratori in Cassa integrazione straordinaria (ADR Cigs) purché i loro profili e ambiti siano previsti dall’Accordo di ricollocazione sottoscritto dalla loro azienda e dalle organizzazioni sindacali. Obiettivo: anticipare la ricerca di un nuovo impiego tramite l'AdR prima della cessazione definitiva di quello precedente. In passato l'ADR era stato previsto anche per i lavoratori percettori di Naspi e RdC. 

Funzionamento

La persona beneficiaria dell’Adr Cigs ha tempo 30 giorni dalla firma dell’accordo di ricollocazione per prenotare l’Adr nell’area riservata del Portale per le politiche attive del lavoro. Le agenzie in questione vengono remunerate (dallo Stato o dalla regione con la dote attribuita al lavoratore) solo a occupazione trovata; il voucher, in altri termini, è pagabile solo a seguito dell'effettivo ricollocamento del lavoratore, a risultato ottenuto e non per l'attività, comunque, svolta genericamente a sostegno del soggetto. L'assegno ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno e il suo importonon costituisce reddito imponibile nè ai fini Irpef nè ai fini previdenziali per il lavoratore che lo richiede.

Il valore dell'assegno di ricollocazione 
Il valore dell'assegno di ricollocazione è determinato dall'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, attraverso un algoritmo che tiene conto di alcune informazioni necessarie per stilare il profilo del lavoratore, dalla scolarizzazione, alle competenze, area geografica, durata disoccupazione, tra le altre. L'Anpal elabora in automatico il profilo occupazionale, il profiling, un indicatore di distanza dal mercato del lavoro che si riassume con un numero da 0 a 1 in base alle possibilità di occupazione del lavoratore. Ad esempio chi segna uno 'score' di 0,5 ha il 50% delle possibilità di trovare lavoro, chi segna 1 avrà l'assegno più alto (5mila euro), chi segna 0 quello più basso (mille) e nel mezzo tutti i decimali possibili a cui corrisponde dunque una diversa entità dell'assegno entro una forchetta di valori minimi e massimi stabilita dall'Anpal a seconda del tipo di contratto che l'agenzia per il collocamento riuscirà a far conseguire al lavoratore. Il valore della profilazione viene aggiornato ogni 90 giorni sulla base della durata della disoccupazione e della frequenza di corsi di aggiornamento professionali stabiliti dal tutor. 

Il valore riscuotibile dall'Agenzia varia da 1.000 a 5.000 euro in caso di risultato occupazionale che preveda un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato); da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi; da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi (solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). L'Agenzia viene remunerata anche per i casi di insuccesso alla ricollocazione: 106,5 euro fisse per ciascun lavoratore preso in carico a condizione, però, che l'Agenzia abbia collocato una percentuale di disoccupati superiore alla media del territorio nel semestre solare precedente.

I servizi che l'agenzia per il lavoro deve erogare nei confronti dei lavoratori hanno natura intensiva rispetto al generico patto di servizio personalizzato che i disoccupati attivano per fruire delle prestazioni contro la disoccupazione. In particolare è prevista l'assegnazione al lavoratore di un tutor o job advisor, che lo segue nel percorso verso un nuovo impiego attraverso una riqualificazione professionale. I lavoratori, tuttavia, non hanno l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. L’offerta di lavoro potrà essere pertanto liberamente rifiutata senza che ciò comporti conseguenze in relazione all’integrazione salariale percepita e al servizio di Assistenza intensiva. Tale obbligo può sorgere solo qualora, e dal momento in cui, il destinatario di Adr Cigs acquisisca lo stato di disoccupazione e diventi percettore di Naspi.  

E' prevista la sospensione del servizio se la persona ottiene un'assunzione in prova o a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi. Il servizio riprende una volta cessato tale rapporto e comunque entro il termine di 6 mesi. Se la durata del rapporto di lavoro è prorogata fino a raggiungere o superare il termine di 6 mesi, il servizio di assistenza si chiude definitivamente al termine dei 6 mesi. Il lavoratore può cambiare una sola volta l'ente che eroga il servizio di assistenza, fino a quando non viene proposta l'offerta di lavoro.

Sgravi Contributivi

Al datore di lavoro che assume un lavoratore in Cigs che ha aderito all’Assegno di ricollocazione è riconosciuta una agevolazione pari al 50% degli oneri contributivi complessivi a suo carico, nel limite massimo di 4.030 euro annui. La durata dell’agevolazione è fissata a 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il beneficio spetta per ulteriori 6 mesi. 

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