Bonus 150€, Conta il singolo rapporto di lavoro

Venerdì, 18 Novembre 2022
I chiarimenti in un documento dell’INPS. L’indennità contro il caro energia va riconosciuta anche ai lavoratori part-time purché almeno uno dei rapporti di lavoro abbia un imponibile non superiore a 1.538€.

L’indennità di 150€ contro il caro energia prevista dal cd. «decreto aiuti ter» a favore della generalità dei lavoratori dipendenti amplia le platee. Va erogata, infatti, anche ai lavoratori con più rapporti di lavoro (es. a tempo parziale) purché almeno uno abbia una retribuzione imponibile nella competenza nel mese di novembre non superiore a 1.538€. E quindi è irrilevante che la somma dei due stipendi splafoni, eventualmente, tale soglia. Se entrambi i rapporti stanno al di sotto della soglia l’indennità spetta una sola volta e va chiesta ad un solo datore di lavoro. A spiegarlo è l’Inps nel messaggio n. 4159/2022 condiviso con il Ministero del Lavoro.

Caro Bollette

I chiarimenti riguardano la nuova indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti, di 150 euro, introdotta con le ulteriori misure in materia di politica energetica nazionale. L'art. 18 del dl 144/2022, in particolare, prevede l'erogazione automatico del nuovo bonus, tramite i datori di lavoro nella retribuzione di competenza di novembre, anche se erogata a dicembre, a favore di tutti lavoratori dipendenti che nella competenza del mese di novembre abbiano una retribuzione imponibile previdenziale non superiore a 1.538€. L’Istituto ha fornito istruzioni in merito con la Circolare n. 116/2022.

Il limite di 1.538€

Ora spiega, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che tale limite è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, «stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022».

Rapporti Part-Time

Il documento illustra, inoltre, che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l'importo di 1.538 euro, «è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa». Per cui se ci sono due rapporti di lavoro part-time uno «sopra soglia» ed uno «sotto soglia» l’indennità spetta su quest’ultimo.

L’Inps aggiunge, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Documenti: Messaggio Inps 4159/2022

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