Bonus Sud 2019, Come funziona l'incentivo per assumere a tempo indeterminato

Valentino Grillo Giovedì, 18 Luglio 2019
L'Inps detta la normativa applicabile ai datori che assumono a tempo indeterminato soggetti disoccupati nelle regioni del Mezzogiorno. Incentivo esteso anche con riferimento alle assunzioni tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2019.

L'Inps spiega le modalità per ottenere nel 2019 l'incentivo per l'Occupazione Mezzogiorno. La Circolare 102/2019 pubblicata dall'Istituto di previdenza rende operativo l'incentivo per i datori di lavoro del settore privato che assumono lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età o con 35 anni di età e oltre, purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi in una delle otto regioni del meridione ( Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Come noto originariamente la misura era stata rinnovata dalla scorsa legge di bilancio per il 2019 solo per le assunzioni avvenute tra il 1° maggio ed il 31 dicembre 2019, recentemente, tuttavia, il DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita) ha previsto che l’incentivo possa trovare applicazione anche per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019.

Rapporti incentivabili

L'Inps nella Circolare 102/2019 spiega, pertanto, che l'incentivo spetta i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, che assumano a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019 soggetti disoccupati di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età o con 35 anni di età e oltre, purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La sede di lavoro, al pari di quanto previsto lo scorso anno, deve essere in una di queste otto regioni: Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Tra le novità rispetto allo scorso anno la circostanza che sono incentivabili anche le assunzioni di soggetti tra 16 e 34 anni il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ciò a seguito della novella contenuta nell’articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019, che sostanzialmente ha considerato in stato di disoccupazione non solo chi risulta privo di impiego ed ha effettuato la Did, cioè la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ma anche chi, pur avendo un'occupazione, percepisce da essa redditi inferiore alla soglia di imponibilità fiscale.

La misura delle Agevolazioni

L'agevolazione consiste nell'esonero per un massimo di 12 mesi dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, entro il limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. L'attivazione delle agevolazioni è subordinata all'attivazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019 - anche a scopo di somministrazione o part-time - nonché ad un rapporto di apprendistato professionalizzante. L'Inps al riguardo precisa che il beneficio spetta per il solo periodo formativo e, pertanto, non può essere concesso per il periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato ancorché compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione. L’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. 

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale. Le due agevolazioni sono a disposizione di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (come ad esempio studi professionali, associazioni riconosciute e non riconosciute, enti morali eccetera). Restano fermi i vincoli in materia di Aiuti di Stato.

Il cumulo con gli altri incentivi

Il documento spiega che il bonus è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza previsto dal Decreto legge 4/2019 nonché con il nuovo esonero volto all’assunzione giovanile stabile previsto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. L'Inps al riguardo si riserva di fornire indicazioni per la fruizione in cumulo delle agevolazioni in questione.

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Documenti: Circolare Inps 102/2019

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