Dal 1° gennaio 2025 va in soffitta l’esonero contributivo totale per le lavoratrici madri di due figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 401/2025 nelle more che sia data attuazione alla nuova versione della decontribuzione prevista dalla legge n. 207/2024. Resta, invece, in vigore sino al 31 dicembre 2026 quello a favore delle lavoratrici madri di tre figli di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.
Bonus Mamme
Come noto l’articolo 1, co. 180 e ss. della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha previsto per i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad eccezione del lavoro domestico, due esoneri contributivi pari al 100% della quota di contribuzione a carico:
- delle madri di tre o più figli per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo;
- delle madri di due o più figli fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo sui periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Destinatari
Lo sgravio spetta a tutte le madri dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico. Sono agevolabili solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche a regime part-time, sia instaurati che instaurandi, oltre che l’apprendistato e i rapporti di somministrazione a tempo indeterminato.
Lo stop dal 1° gennaio 2025
La legge n. 207/2024 non ha prorogato la misura nella versione attuale e, pertanto, il 31 dicembre 2024 è cessata la fruizione per le lavoratrici di cui al punto b). Continua, invece, ad essere fruibile sino al 31 dicembre 2026 per le lavoratrici madri di almeno tre figli di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni. In merito l’Inps spiega che questa versione può trovare applicazione anche se il terzo figlio nasce (o venga adottato) negli anni 2025-2026. In tal caso la fruizione scatterà dal mese di realizzazione dell’evento (nascita o adozione) sempre che sussista un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La versione 2.0
Sul punto è bene ricordare che l’articolo 1, co. 219 e 220 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha rivisto la misura ampliando la platea ma rinviando ad un decreto interministeriale Lavoro-Economia il compito di fissarne la relativa entità.
Nello specifico il bonus sarà riconosciuto, a decorrere dall’anno 2025, in misura parziale (non più totale) sulla quota di contribuzione a carico delle lavoratrici madri di due o più figli. A differenza della versione attuale la nuova decontribuzione riguarderà sia le lavoratrici dipendenti (anche non a tempo indeterminato) sia le autonome, con la sola eccezione dei rapporti di lavoro domestico, con retribuzione annua o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000€ (ora non c’è limite).
L’esonero spetterà fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Resta salva l’applicazione dell’attuale esonero nei confronti delle madri con tre o più figli per gli anni 2025 e 2026.
In merito alla nuova misura l’Inps si riserva apposite istruzioni una volta che sarà adottato il decreto interministeriale.
Documenti: Messaggio Inps 401/2025