Per il bonus anziani si può utilizzare l’ISEE «ristretto» in luogo di quello ordinario. Cioè, ai fini della valutazione dell’ISEE si può dichiarare esclusivamente l’anziano beneficiario delle prestazioni, il coniuge, i figli minorenni e i figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1842/2025 a seguito di parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Bonus Anziani
I chiarimenti riguardano la cd. «prestazione universale» introdotta dal dlgs n. 29/2024 in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026 a sostegno degli individui con almeno 80 anni, con un livello di bisogno assistenziale gravissimo, Isee fino a 6 mila euro, in possesso dei requisiti per l’indennità di accompagnamento.
La prestazione è composta da una quota fissa che assorbe l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili (L. 18/1980), cioè 542,02€ mensili, e da una quota integrativa definita «assegno di assistenza» pari a 850€ mensili che assorbe gli analoghi contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, co. 164 della legge n. 234/2021 dagli ambiti territoriali sociali (ATS).
Anche il nucleo ristretto
L'ISEE del nucleo familiare «ristretto», come noto, tiene conto dei redditi della persona bisognosa del sussidio, dell'eventuale coniuge e degli eventuali figli minorenni o maggiorenni a carico IRPEF con esclusione di eventuali altri componenti lo stato di famiglia anagrafica.
L’Isee «ristretto» si applica, tuttavia, solo per la richiesta di prestazioni socio sanitarie da parte di persone con disabilità o non autosufficienti maggiorenni (es. Isee Sociosanitario o Dottorato di Ricerca e Isee Sociosanitario Residenze). Pertanto, ad esempio, non lo si può utilizzare per l’assegno unico o l’assegno di inclusione. Con messaggio n. 949/2025 l’Inps lo aveva escluso anche per l’accesso alla nuova prestazione universale a favore degli anziani.
Ora il dietrofront. A seguito delle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Ente Previdenziale spiega che, ai fini della concessione della prestazione universale a favore degli anziani, può essere ritenuto valido anche un ISEE recante un nucleo ristretto sempre che il valore dell’attestazione risulti non superiore a 6mila euro. Di conseguenza saranno riesaminate d’ufficio eventuale istanze respinte per tale motivazione.
Documenti: Messaggio Inps 1842/2025