Cassa COVID, Ecco cosa cambia con il Decreto Sostegni

Nicola Colapinto Domenica, 28 Marzo 2021
I primi chiarimenti dell'INPS sulla proroga contenuta nel dl n. 41/2021 sino al 31 dicembre 2021. Le nuove settimane si aggiungeranno a quelle già riconosciute con la legge di bilancio per il 2021.
I datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività nel 2021 a causa dell'emergenza sanitaria avranno 25 settimane di CIGO da fruire tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021 e 40 settimane di CIGD o ASSO da fruire tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021. Lo spiega, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 1297/2021 in cui l'Istituto fornisce i primi chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel dl n. 41/2021 (c.d. decreto sostegni).

Conteggio più favorevole

L'articolo 8 del predetto dl n. 41/2021 ha ulteriormente prorogato i trattamenti di cassa integrazione con causale covid-19 a favore dei datori di lavoro che abbiano sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza sanitaria in corso. L'ultimo intervento, risalente alla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) aveva riconosciuto 12 settimane di CIGO fruibili dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 e 12 settimane di CIGD o ASSO fruibili dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 a favore dei lavoratori in forza al 4 gennaio 2021 e senza pagamento del contributo addizionale. Il dl n. 41/2021 rinnova la CIGO per ulteriori 13 settimane fruibili dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (per un totale di 25 settimane dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) e la CIGD e l'ASSO per 28 settimane fruibili dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

A tale ultimo riguardo dato che il legislatore non ha imposto l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della disciplina previgente, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, l'INPS spiega che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente. Pertanto i datori di lavoro che chiedono l'ASSO o la CIGD potranno contare su un totale di 40 settimane (12+28) fruibili tra il 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Resta inteso, comunque, che il periodo di 12 settimane previsto dalla legge n. 178/2020 debba essere fruito improrogabilmente entro il 30 giugno 2021.

CISOA

Discorso simile per la CISOA, la cassa integrazione per gli operai agricoli, che il dl n. 41/2020 rinnova per una durata massima di 120 giorni fruibili tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021. Anche in tal caso l'INPS spiega che il trattamento si aggiunge a quello riconosciuto dalla legge n. 178/2020 (90 giorni fruibili tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021). Per cui nel 2021 si potrà godere di un totale di 210 giornate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 (fermo restando che i 90 giorni previsti dalla legge n. 178/2020 debbano essere fruiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2021).

Destinatari

Le nuove tutele, decorrenti dal 1° aprile 2021, si rivolgono ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021 e possono essere attivate a prescindere dalla fruizione dei precedenti interventi di integrazione salariale con causale covid-19 (sono ammesse, quindi, anche le aziende che non hanno mai fatto ricorso a tali interventi). Non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro. Viene confermata anche la possibilità per le imprese che alla data del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) di optare per la CIGO COVID a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria. L'Inps non fa cenno, invece, alla medesima facoltà di opzione a favore dell'assegno ordinario ai datori di lavoro iscritti al FIS che hanno in corso al 23 marzo 2021 l'assegno di solidarietà.

Modalità di pagamento

Il dl n. 41/2021 prevede che anche la CIGD per le imprese plurilocalizzate possa essere anticipata dal datore di lavoro (con riferimento ai periodi decorrenti dal 1° aprile 2021). Pertanto tutti i trattamenti previsti dal dl n. 41/2021 (CIGD, CIGO, ASSO e CISOA) possono essere concessi sia con la modalità a conguaglio sia con il pagamento diretto da parte dell'INPS (in tal caso anche con l'anticipo immediato del 40% per CIGO, CIGD e ASSO) senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Termini di presentazione delle domande

Non ci sono novità per quanto riguarda la presentazione delle domande all'lnps che dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Così le domande riferite al mese di aprile dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2021. Stesso discorso per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS: il termine scade entro la fine mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale oppure entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. Da segnalare, infine, che tale adempimento, per le domande di trattamenti di integrazione salariale chieste dal 1° aprile 2021, verrà effettuato con il flusso telematico denominato "UniEmens-Cig" che sostituisce il modello SR41.

Settore areo

Per il settore areo viene riconosciuta l'erogazione delle prestazioni integrative dell’indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, finanziati dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, previste ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016 anche ai periodi di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati compresi tra il 1° aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021 per una durata massima di 28 settimane (aggiuntive rispetto alle 12 settimane già concesse dalla legge n. 178/2020 in riferimento al periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021).

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Documenti: Messaggio Inps 1297/2021

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