Cassa COVID gratuita sino al 31 dicembre 2021

Valerio Damiani Lunedì, 13 Dicembre 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS dopo la novella contenuta nel dl n. 146/2021. Ok alle ultime 13 settimane di CIGD e ASO e 9 settimane di CIGO per le imprese tessili. 

Piccola sanatoria dei termini per l'invio delle domande di proroga della Cassa Covid-19 previste dal dl n. 146/2021 (cd. decreto fisco lavoro). Le domande relative ai periodi di sospensione/riduzione dell'attività decorrenti da "ottobre 2021" potranno essere utilmente trasmesse all'INPS entro il 31 dicembre 2021 (in luogo dell'ordinario termine del 30 novembre 2021, ormai scaduto).

Lo rende noto l'INPS, tra l'altro, nella Circolare n. 183/2021 in cui fornisce i dettagli della proroga della Cassa Covid-19 prevista dal dl n. 146/2021 (cd. decreto fisco lavoro) ancora in corso di conversione in Parlamento.

CIGD COVID

L'articolo 11 del dl n. 146/2021 (cd. decreto fisco lavoro) ha, infatti, prorogato la Cassa COVID-19 per un massimo di ulteriori 13 settimane dal 1° Ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 per le imprese non rientranti nel perimetro di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie. L'intervento si sostanzia in una proroga della CIGD e dell'ASO a favore delle aziende che abbiano esaurito le 28 settimane stabilite dall'ultimo intervento legislativo in materia (dl n. 41/2021) per coprire potenzialmente anche l'ultimo trimestre del 2021 di sospensione o riduzione dell'attività per l'emergenza epidemiologica.

Il dl sostegni aveva riconosciuto 28 settimane di CIGD o ASO fruibili dal 1° aprile al 31 dicembre 2021. Per ottenere le 13 settimane aggiuntive le aziende devono avere richiesto ed essere state autorizzate dall'INPS alla fruizione di tutte e 28 le settimane precedenti, decorso il periodo autorizzato (si prescinde comunque dall'effettiva fruizione). Ciò significa, tra l'altro, che la proroga riguarda i lavoratori in attività alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del dl n. 41/2021) e che siano ancora in forza al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del dl n. 146/2021).   

Assegno ordinario

Potrebbe accadere che i datori di lavoro rientranti nel perimetro di applicazione dei fondi di solidarietà o del FIS abbiano già esaurito le 28 settimane di ASO prima del 22 Ottobre 2021 e abbiano presentato domanda di ASO non covid. In tal caso, l'Inps spiega che le aziende possono presentare una nuova domanda con la nuova causale "COVID 19 - Dl 146/2021" per le settimane non ancora autorizzate chiedendo contestualmente l'annullamento della prestazione ordinaria.

Industrie tessili

Il dl n. 146/2021 ha riconosciuto, inoltre, nove settimane aggiuntive di CIGO COVID-19 nel periodo temporale dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15. Questi datori, in deroga alla normativa post-covid, hanno già ottenuto una estensione della CIGO COVID di 17 settimane tra il 1° luglio 2021 ed il 31 ottobre 2021 con il dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis).

Ebbene l'Inps spiega che il nuovo periodo di 9 settimane può essere concesso esclusivamente ai datori di lavoro che siano stati già autorizzati (anche parzialmente) al precedente trattamento a prescindere dalla durata di quest'ultimo che, pertanto, potrà risultare anche inferiore al massimo richiedibile pari a 17 settimane. In definitiva il trattamento non spetta alle aziende che non hanno mai presentato domanda di CIGO COVID 19 ai sensi del dl n. 73/2021. Per le altre il trattamento spetta a condizione che sia decorso il periodo precedentemente autorizzato e a favore dei lavoratori in forza al 22 ottobre 2021.

L'opzione per la CIGO COVID-19, peraltro, è ammessa anche ai datori di lavoro che al 22 ottobre 2021 avessero in corso una CIGS e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica.

Caratteristiche

Al pari dei precedenti interventi emergenziali gli interventi in parola sono gratuiti (non si paga il contributo addizionale); non esiste il requisito dell'anzianità aziendale; ai datori di lavoro è fatto divieto di licenziare per motivi economici per tutta la durata dell'intervento di integrazione salariale richiesto (quindi sino al massimo al 31 dicembre 2021); sono riconosciuti gli ANF (anche sull'ASO).

Domande

Le domande, come già anticipato nel messaggio n. 4034/2021, possono essere inviate a partire dal 18 novembre 2021 utilizzando l'apposita causale "COVID 19 - DL 146/2021" e “COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS”.

I termini di trasmissione sono quelli ordinari cioè entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia per consentire un più ampio accesso alla misura l'INPS concede tempo sino al 31 dicembre 2021 per tutte le domande relative a periodi di sospensione/riduzione delle attività decorrenti nel mese di "ottobre 2021" i cui termini ordinari sarebbero scaduti il 30 novembre 2021.

Sono confermati, infine, anche i termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti: in caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Documenti: Circolare Inps n. 183/2021

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