Cassa COVID, Restano semplificati i criteri per l'ASO

Valerio Damiani Sabato, 27 Febbraio 2021
Le indicazioni in un documento dell'INPS. I chiarimenti riguardano i criteri di accertamento del requisito occupazionale per l'accesso all'assegno ordinario con causale COVID-19 nelle nuove durate fissate dalla legge n. 178/2020.
Aggiornati i criteri per accertare il requisito occupazionale dei datori di lavoro che presentano domanda di assegno ordinario con causale covid-19.  Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 769/2021 pubblicato l'altro giorno dall'ente di previdenza ad integrazione delle indicazioni già fornite nella circolare numero 28/2021.

I chiarimenti riguardano la valutazione del requisito occupazionale dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali richiedenti l'assegno ordinario con causale covid-19 nelle nuove misure individuate dalla legge di bilancio per il 2021 (l. n. 178/2020): massimo 12 settimane da collocarsi nell'arco temporale dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. La normativa legata al Covid stabilisce che possono chiedere l'ammortizzatore sociale anche i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (anziché 15) nel semestre precedente la sospensione (art. 19, co. 5 del dl n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020).

In un'ottica di semplificazione con riferimento al rinnovo delle istanze di integrazione salariale richieste sino al 31 gennaio 2021 l'Inps ha considerato tale requisito soddisfatto in presenza dell'accoglimento della prima domanda di integrazione salariale (Paragrafo 3 della Circ. Inps 84/2020). Nella Circolare n. 28/2021 era stato anticipato che tale orientamento non avrebbe più trovato applicazione con riferimento alle nuove richieste presentate ai sensi della legge n. 178/2020 (12 settimane decorrenti dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021).

Il nuovo orientamento

Nel messaggio n. 769/2021 l'Istituto rivede la posizione spiegando che: a) se il datore di lavoro ha già chiesto il trattamento di integrazione salariale per periodi compresi tra il 16 agosto 2020 ed il 31 gennaio 2021 (ai sensi del dl n. 104/2020 e del dl n. 137/2020, cd. decreto agosto e decreto ristori) si potrà continuare a tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda; b) se il datore di lavoro non ha già chiesto il trattamento di integrazione salariale per periodi compresi tra il 16 agosto 2020 ed il 31 gennaio 2021 si dovrà accertare che il datore di lavoro occupi mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.

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Documenti: Messaggio Inps 769/2021

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