Cassa COVID, Stop al contributo addizionale dal 1° gennaio 2021

Valentino Grillo Venerdì, 29 Gennaio 2021
L'Inps fornisce le prime istruzioni relative alla presentazione delle domande di integrazione salariale previste dalla legge di bilancio per il 2021. Ok a 12 settimane aggiuntive fruibili dal 1° gennaio 2021.
Via libera dell'Inps alla presentazione delle istanze per le 12 settimane di integrazione salariale con causale covid-19 dal 1° gennaio 2021. I chiarimenti li fornisce l'Inps con il messaggio n. 406/2021 ad illustrazione della novella contenuta nell'articolo 1, co. 299 della legge n. 178/2020 che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali emergenziali per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Cassa Covid dal 1° gennaio 2021

La disposizione da ultimo richiamata ha infatti prorogato ulteriormente gli strumenti offerti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del dl n. 18/2020 a causa della pandemia riconoscendo sino a 12 settimane aggiuntive che questa volta, però, si atteggiano in maniera diversa a seconda del trattamento richiesto: sotto il profilo della cassa integrazione ordinaria le 12 settimane potranno essere utilizzate dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021; per l'assegno ordinario e per la cassa in deroga potranno essere utilizzate in un ambito temporale più ampio, dal 1 ° gennaio al 30 giugno 2021.

Come già osservato con la proroga disposta dal dl n. 104/2020 (cd. decreto "agosto") e poi con il dl n. 137/2020  (cd. decreto ristori) i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati che si collocano dal primo di gennaio 2021 sono imputati alle 12 settimane riconoscibili dal 1° gennaio 2021. Viene anche rifinanziata la CISOA per la durata massima di 90 giorni nel periodo dal primo di gennaio al 30 giugno del 2021.

Le nuove tutele, inoltre, trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 178/2020). Tutti i trattamenti (CIGO, CIGD, CISOA, ASO) possono essere richiesti a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

Stop al contributo addizionale

L'Inps spiega che a differenza di quanto previsto dal dl agosto e dal dl ristori i datori di lavoro che fanno ricorso al trattamento non devono pagare il contributo addizionale. A ben vedere, tuttavia, questa novità dovrà essere armonizzata con le precedenti disposizioni posto che i trattamenti richiesti ai sensi del dl n. 137/2020 e ricadenti nel periodo temporale 1.1.2021 - 31.1.2021 in taluni casi erano soggetti al contributo addizionale. Bisognerà quindi capire come conciliare i vecchi criteri con il fatto che gli ammortizzatori dal primo di gennaio 2021 risultano esenti dal contributo. 

Termini di presentazione delle domande

Non ci sono novità per quanto riguarda la presentazione delle domande all'lnps che dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Così le domande riferite al mese di gennaio dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2021. Resta inteso che i termini non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta.

Modalità

L'Inps comunica, pertanto, che è stato già aggiornato l'applicativo per l'inoltro telematico delle istanze nelle more della pubblicazione della circolare attuativa della misura. In particolare per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con una nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”, mentre per il trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) la nuova causale è “CISOA L. 178/20”.

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Documenti: Messaggio Inps 406/2021

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