Cassa Covid, Tutele sino al 31 dicembre 2021

Valerio Damiani Venerdì, 19 Novembre 2021
Via libera dell'INPS alle 13 settimane aggiuntive di Cassa Covid per le imprese fuori dalla CIG ordinaria sino al 31 dicembre 2021. Nove settimane di CIGO-COVID-19 anche per le imprese tessili e del settore dell'abbigliamento.

Cassa Covid gratuita sino al 31 dicembre 2021 per le imprese fuori dal perimetro della CIGO. I datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 possono, infatti, richiedere ulteriori 13 settimane di CIGD o di Assegno ordinario senza pagamento di alcun contributo addizionale.

Lo rende noto l'INPS, tra l'altro, nel messaggio n. 4034/2021 in cui fornisce le prime istruzioni per l'inoltro delle domande in attesa della pubblicazione della relativa circolare attuativa.

Cassa COVID

L'articolo 11 del dl n. 146/2021 (cd. decreto fisco lavoro) ha prorogato la Cassa COVID-19 per le imprese non rientranti nel perimetro di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (queste ultime dal 1° luglio 2021 possono utilizzare la CIG ordinaria, cioè non-Covid, per la quale, in deroga alla normativa generale, non si paga il contributo addizionale sino al 31 dicembre 2021 in cambio dell'impegno a non licenziare).

L'ultimo intervento, come noto, risale al dl n. 41/2021 (cd. decreto sostegni) che aveva riconosciuto 28 settimane di CIGD e ASO dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021. Il provvedimento aggiunge ulteriori 13 settimane di ASO o CIGD con causale COVID-19 nel periodo temporale tra il 1° ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021 a favore dei lavoratori in forza alle aziende al 22 ottobre 2021 per coprire potenzialmente anche l'ultimo trimestre del 2021.

La proroga è ammessa a condizione che siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di CIGD/ASO, decorso il periodo precedentemente autorizzato. Pertanto i datori di lavoro sono tenuti ad "esaurire" dapprima le settimane fruibili con il dl n. 41/2021, ancorché residuino al 1° ottobre 2021, non essendo possibile alcuna sovrapposizione temporale tra i due interventi di integrazione salariale.

Industrie tessili

Nove settimane aggiuntive di CIGO COVID-19 nel periodo temporale dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 vengono riconosciute ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15. Questi datori, in deroga alla normativa post-covid, avevano già ottenuto una estensione della CIGO COVID di 17 settimane tra il 1° luglio 2021 ed il 31 ottobre 2021 con il dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis).

L'opzione per la CIGO COVID-19, peraltro, è ammessa anche ai datori di lavoro che al 22 ottobre 2021 avessero in corso una CIGS e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica.

Niente contributo addizionale

Come per i precedenti interventi di Cassa COVID durante il periodo di percezione dell'ammortizzatore sociale è stabilito il divieto di licenziamento per motivi economici (ad eccezione di talune specifiche ipotesi); non si paga alcun contributo addizionale (l'intervento è gratuito); tutte le prestazioni (in particolare l'ASO) danno diritto alla contribuzione figurativa e agli ANF.

Domande al via

Per la presentazione delle domande l'INPS ha istituito l'apposita causale "COVID 19 - DL 146/2021" e “COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS”. Confermati i termini di trasmissione delle istanze: entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Sono confermati, infine, anche i termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti: in caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Documenti: Messaggio Inps 4034/2021

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