Cassa Integrazione COVID-19, Trattamenti estesi sino al 31 marzo 2021

Nicola Colapinto Lunedì, 11 Gennaio 2021
La proroga è contenuta nella legge di bilancio 2021. Disponibili altre 12 settimane aggiuntive. Termini di scadenza diversificati tra Cassa Ordinaria e Cassa in Deroga.
Proseguirà anche nel 2021 il mix di strumenti, cassa integrazione ed esonero contributivo, per le imprese che hanno ridotto o sospeso l'attività a causa del coronavirus. I trattamenti di integrazione salariale ordinaria con causale COVID-19 potranno durare sino al 31 marzo 2021 (invece che sino al 31 gennaio 2021) per un totale di 12 settimane aggiuntive fruibili dal 1° gennaio 2021. Per l'ASO e la CIGD il lasso temporale per fruire delle 12 settimane sarà più lungo di tre mesi, terminerà il 30 giugno 2021. Inoltre per tutte le aziende, a differenza del passato, l'accesso sarà gratuito (a prescindere cioè dalla riduzione del fatturato). Lo prevede l'articolo 1, co. 299 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) in vigore dal 1° gennaio 2021.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono trattamenti COVID-19 sarà prorogato l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Cassa Covid

L'articolo 1, co. 299 della legge n. 178/2020 dispone: a) ulteriori 12 settimane di CIGO fruibili dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per tutte le aziende che abbiano subito una riduzione o una sospensione dell'attività lavorativa (senza pagamento di alcun contributo addizionale); b) ulteriori 12 settimane di CIGD e ASO fruibili dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per tutte le aziende che abbiano subito una riduzione o una sospensione dell'attività lavorativa (senza pagamento di alcun contributo addizionale). I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del DL 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane in questione. 

Si conferma che le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (in fase di prima applicazione, il termine di decadenza viene fissato al 28 febbraio 2021). In caso di pagamento diretto della prestazione al dipendente da parte dell’INPS (ivi compreso il trattamento di CISOA), il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui sia collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione; tuttavia, qualora il termine così determinato sia anteriore al 31 gennaio 2021, il termine medesimo è costituito da quest’ultima data. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico (in via definitiva) del datore di lavoro inadempiente.

E' previsto anche il rinnovo del trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) con causale COVID-19. Questo trattamento, non prorogato con l'ultimo dl n. 137/2020, viene concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Si prevede, infine, che i trattamenti siano riconoscibili a tutti i lavoratori dipendenti in forza al 1° gennaio 2021.

Esonero contributivo

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono trattamenti COVID-19 viene prorogato l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese di maggio e giugno 2020 (con causale COVID-19) ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Attualmente per effetto della novella di cui all'articolo 12 del dl n. 137/2020 l'esonero spetta per un periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021 (aggiuntive rispetto ai quattro mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020 già previsti dall'articolo 3, dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020). E' riconosciuta, infine, la facoltà ai datori i quali abbiano richiesto lo sgravio in base al suddetto dl n. 137/2020 di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi delle nuove disposizioni. 

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