Cassa Integrazione, Ecco cosa cambia con il DL Agosto

Valerio Damiani Giovedì, 20 Agosto 2020
Le integrazioni salariali con causale legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 potranno durare sino al 31.12.2020. Ma in assenza di una riduzione del fatturato di almeno il 20% il datore di lavoro dovrà versare un contributo addizionale per parte del periodo richiesto.
Ancora una estensione per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, ASO e CIGD) a favore dei datori di lavoro che abbiano ridotto o sospeso l'attività economica per l'emergenza epidemiologica del COVID-19. I trattamenti economici copriranno, infatti, fino ad un massimo di 18 settimane ricomprese tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020 suddivise in due tranche (9+9) in aggiunta ai periodi concessi sino al 12 luglio 2020 in forza dei precedenti provvedimenti. Lo prevede l'articolo 1 del DL 104/2020 (DL "Agosto") con il quale il legislatore ha rivisto (è la quarta volta in pochi mesi) i termini e le condizioni per l'accesso alla prestazioni di integrazione salariale.

La nuova disciplina

La nuova disciplina, che vale per tutti i trattamenti di «Cig Covid-19» (Cigo, Cigd e Asso), ridetermina in 18 settimane la durata massima dei trattamenti che hanno a disposizione tutti i datori di lavoro nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 (eventuali periodi già richiesti eccedenti il 12 luglio sono imputati al predetto limite). La modifica normativa, quindi, rivede i periodi fissati dalla precedente decretazione d'urgenza (DL 18/2020 e DL 34/2020) che aveva previsto un massimo di 14 settimane per periodi sino al 31 agosto 2020 integrabili di ulteriori 4 settimane da fruirsi entro il 31 ottobre 2020. Il DL 104/2020, fermo restando le settimane di integrazione salariale fruite entro il 12 luglio 2020, divide peraltro in due tranche (9+9) le settimane fruibili tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020 a seconda o meno della presenza di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che fanno richiesta delle integrazioni salariali per periodi oltre le prime 9 settimane (cioè della seconda tranche).

Nello specifico i datori di lavoro che richiedono la seconda tranche dovranno versare un contributo addizionale rispettivamente pari al 9% o al 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per cig se dal raffronto del fatturato del I semestre 2020 con quello del corrispondente semestre 2019 si è registrata una riduzione inferiore al 20% o non ci sia stata alcuna riduzione. Ove la riduzione del fatturato sia risultata pari o superiore al 20%, e per coloro che hanno avviato l'attivita' di impresa successivamente al primo gennaio 2019, non è dovuto il pagamento di alcuna contribuzione addizionale.

I termini

Il dl Agosto conferma che la domanda di cig si presenta all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello d'inizio della cassa integrazione. In fase di prima applicazione, il termine è fissato alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del dl n. 104/2020, quindi al 30 settembre. Resta possibile, inoltre, il pagamento diretto da parte dell'Inps della cig, nel qual caso il datore di lavoro e' tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (tramite il modello SR41) entro i medesimi termini già individuati nel DL 34/2020 (cfr: messaggio inps 3007/2020) e cioè entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, il citato termine è stato fissato al 14 settembre 2020, se successivo rispetto a quello ordinariamente previsto secondo i criteri appena menzionati. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Autocertificazione

Nelle domande relative ai periodi della seconda tranche il datore di lavoro deve autocertificare l'eventuale sussistenza di riduzione del fatturato, ai fini del calcolo del contributo addizionale, pagato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della cig. In assenza dell'autocertificazione il datore di lavoro sarà chiamato a versare il contributo addizionale nella misura massima del 18%.

La sanatoria

E' stabilita inoltre una sanatoria generalizzata sui termini decadenziali per l'invio delle domande di accesso all Cig Covid-19 e quelli di trasmissione dei dati per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa: a) tutti quelli in scadenza entro il 31 luglio sono differiti al 31 agosto; b) quelli in scadenza tra il 1° ed il 31 agosto sono differiti al 30 settembre.

CISOA

Il DL Agosto incide anche sul trattamento di cassa integrazione salariale degli operai agricoli (CISOA) connesso all'emergenza epidemiologica da COVID (di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020). Si prevede la concessione di un trattamento di durata massima di 50 giorni nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020 (eventuali periodi già richiesti eccedenti il 12 luglio sono imputati al predetto limite). La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine è fissato alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del dl n. 104/2020, quindi al 30 settembre.

Ex zone rosse

Vengono, inoltre, riconosciuti i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, ASO, CISOA e CIGD) a favore dei datori di lavoro che hanno sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilita' di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorita' abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I datori di lavoro possono presentare domanda di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 30 aprile, per un massimo di quattro settimane, se operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia e a condizione che non abbiano trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (sul punto si attendono chiarimenti da parte dell'Inps).

La prestazione può essere richiesta, anche limitatamente ai soli soggetti impossibilitati nel recarsi sul posto di lavoro, a pena di decadenza entro il 15 ottobre, con allegata l'autocertificazione che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione. In caso di pagamento diretto della prestazione, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Inps i dati necessari per il pagamento entro il 15 novembre.

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