A partire dal 1 ° gennaio di quest'anno, la Cigo è concessa dalla sede dell'lnps territorialmente competente per le seguenti causali: a) situazioni dovute a eventi transitori e non imputabili a impresa o dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. In secondo luogo, precisa i significati di transitorietà, temporaneità e non imputabilità, aspetti che devono caratterizzare le causali d'intervento.
Il decreto, quindi, individua le fattispecie concrete che integrano le due predette causali, precisandone le ragioni di sospensione o di riduzione attività lavorativa: a) mancanza di lavoro o di commesse (significativa riduzione di ordini e commesse); b) crisi di mercato (andamento mercato o settore merceologico cui appartiene l'impresa); e) fine cantiere o fine lavoro (brevi periodi di sospensione dell'attività tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non superiori a tre mesi); d) fine fase lavorativa (sospensione attività di lavoratori specializzati in attesa di reimpiego); e) perizia di variante e suppletiva al progetto (situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non derivante da necessità di variare/ampliare il progetto originario per esigenze del committente); f) mancanza di materie prime o componenti (deve trattarsi di materie e componenti che sono necessari alla produzione e la carenza non deve essere imputabile all'impresa); g) eventi meteo; h) sciopero di un reparto o di altra impresa (sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese all'interno della stessa impresa oppure sciopero di altre imprese produttivamente collegate); i) incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica; j) impraticabilità locali anche per ordine di pubblica autorità (eventi improvvisi e di rilievo, quali terremoti e alluvioni); k) sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità; i) guasti ai macchinari (causati da evento improvviso e non prevedibile); m) manutenzione straordinaria dei macchinari (revisione e sostituzione di impianti con carattere di urgenze ed eccezionalità).
Per ogni causale l'impresa dovrà produrre idonea documentazione per accertare la ragione della sospensione/ riduzione dell'attività e «dimostrare» di poter continuare ad operare sul mercato. Tale relazione è obbligatoria e va allegata alla domanda di Cigo sotto forma di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445/2000. Da segnalare, infine, che la Cigo può essere concessa nelle unità produttive dove sia già in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di contratto di solidarietà, a patto che si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi ( eccetto nell'ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili).
I contributi di finanziamento Si ricorda che con il Jobs Act sono stati riformulati i contributi di finanziamento della cassa integrazione ordinaria e straordinaria prevedendo una generale riduzione dell'aliquota ordinaria e una rimodulazione del contributo addizionale, secondo logiche e criteri diversi dal passato. L'obiettivo è di far pagare di piu' le imprese che ricorrono a questo strumento e meno alle imprese che non ne fanno ricorso (il cd. meccanismo bonus-malus).
In particolare si prevede che l'applicazione del contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non sia più commisurato all'organico dell'impresa - quindi sulla base di un criterio dimensionale - ma connesso all'effettivo utilizzo del trattamento. Il contributo addizionale quindi sarà crescente in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. La misura del contributo, che viene unificato e vale sia per la Cigo che per la Cigs è pari a: a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12% oltre il limite appena indicato e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b in un quinquennio mobile.
Documenti: Il decreto del Ministero del Lavoro