Cassa Integrazione in deroga, Le domande vanno presentate all'Inps

Bernardo Diaz Giovedì, 02 Luglio 2020
Le indicazioni nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 11/2020 e nel Decreto Lavoro-Economia 9/2020 attuativo delle novità introdotte con il DL Rilancio.
Sarà l'Inps e non più il Ministero del Lavoro o le Regioni a ricevere le domande di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19. I datori di lavoro dovranno rivolgersi all'ente di previdenza per ottenere il pagamento dei periodi di intervento salariale in deroga superiori alle nove settimane originariamente previste dal DL Cura Italia (DL 18/2020). Si tratta cioè delle ulteriori cinque settimane per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sino al 31 agosto 2020 e delle quattro settimane aggiuntive fruibili originariamente dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (ora anche entro il 31 agosto 2020). Lo rende noto la Circolare del Ministero del Lavoro numero 11 del 1° luglio 2020 che spiega le previsioni contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2020 pubblicato ieri nella sezione pubblicità legale del Ministero del Lavoro.

Cassa in Deroga

Le indicazioni riguardano le modalità di concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga previsti dall'articolo 22 del DL 18/2020 come modificato dal DL 34/2020 e più recentemente dal DL 52/2020 per i lavoratori dipendenti alla data del 25 marzo 2020. In sintesi il documento chiarisce che per le prime nove settimane di trattamento relative al periodo 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 nonchè per i soli trattamenti aggiuntivi previsti per le cd. zone rosse e gialle (3 mesi per le prime; 4 settimane per le seconde) la competenza rimane Regionale o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le c.d. plurilocalizzate mentre la domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane e ai cd. trattamenti aggiuntivi, (ancorché riferita ad imprese plurilocalizzate) dovrà essere inviata dal datore di lavoro alla sede Inps territorialmente competente, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020, ovvero a far data dal 18 giugno 2020.

Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, dovrà chiedere l'ulteriore periodo (5 + 4 settimane) all'Inps. Se il datore di lavoro è stato autorizzato per un periodo inferiore alle nove settimane, prima di poter richiedere le ulteriori settimane previste dal decreto-legge n. 34/2020, dovrà presentare istanza alla Regione o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (se trattasi di impresa plurilocalizzata) per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.

Termini di presentazione

La circolare riepiloga, inoltre, per effetto dell'entrata in vigore del DL 52/2020 i termini per la presentazione delle domande di accesso alla CIG in deroga. I termini, in sintesi, sono i seguenti:

1) se il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ha avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020;

2) se il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ha avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 1° maggio ed il 31 maggio 2020 il termine è fissato, a pena di decadenza, al 17 luglio 2020;

3) se il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ha avuto inizio dal 1° giugno 2020 in poi la domanda va prodotta, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo in questione.

Anticipo della CIGD

I termini sono abbreviati se il datore di lavoro intende chiedere il pagamento anticipato della CIG in deroga da parte dell'Inps, cioè il 40% dell'importo autorizzato (l'anticipo, in tal caso, è riferito ai periodi successivi alle nove settimane; Circ. Inps 78/2020). Per attivare questa facoltà il datore di lavoro deve presentare la richiesta all'Inps entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza va presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data (ovvero entro il 3 luglio 2020).

Domanda errata

Il documento conferma, infine, che in caso di domanda errata (presentata per trattamenti diversi da quelli spettanti), il datore di lavoro può presentare la domanda corretta entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

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Documenti: Circ. Ministero del Lavoro 11/2020; DI Lavoro-Economia 9/2020

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