Cassa Integrazione, Così la proroga per le causali di riorganizzazione, crisi e contratto di solidarietà

Valerio Damiani Martedì, 30 Ottobre 2018
Al trattamento potranno essere ammesse anche le aziende che hanno già esaurito nel 2018 la CIGS. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare attuativa della disposizione contenuta nell'articolo 25 del decreto legge 119/2018.
Al via le istruzioni per la proroga della cigs per riorganizzazione o crisi aziendale nelle imprese di rilevanza economica strategica anche regionale. A distanza di pochi giorni dall'entrata in vigore dell'articolo 25 del decreto legge 199/2018 che ha modificato l'articolo 22-bis del decreto legislativo numero 148/2015 il Ministero del Lavoro ha pubblicato ieri la circolare numero 16/2018 contenente le relative istruzioni attuative per gli operatori del settore. Il documento conferma che la CIGS potrà essere richiesta nel biennio 2018-2019 anche dalle imprese con organico inferiore a 100 unità lavorative. E potrà essere concessa anche in caso di sottoscrizione di contratto di solidarietà, per la durata massima di 12 mesi.

Proroga per riorganizzazione o crisi aziendale

Potranno, in particolare, richiedere la proroga della CIGS per la causale di riorganizzazione e crisi aziendale anche le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che hanno un organico inferiore a 100 unità lavorative in presenza di rilevanti problematiche occupazionali. La proroga può essere concessa sino ad un limite massimo di 12 mesi per le riorganizzazioni o sino a un limite massimo di 6 mesi per le crisi, per gli anni 2018 e 2019 fermo restando il raggiungimento di un accordo in sede governativa con la presenza della o delle Regioni interessate e lo sviluppo di un piano di salvaguardia occupazionale nonchè il limite delle risorse stabilite dall'articolo 22-bis del Dlgs 148/2015.

Proroga per contratto di solidarietà

Del pari le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata o delle regioni interessate, nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni ,possono richiedere la proroga dell'intervento straordinario d'integrazione salariale per la causale contratto di solidarietà qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nel contratto di solidarietà. La proroga può essere richiesta sino al limite massimo di 12 mesi, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Ai fini dell'ammissione all'intervento l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione interessata o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni. L'intervento può essere concesso nel limite delle risorse finanziarie già stanziate al comma 3 dell'articolo 22 bis, per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Ammessa anche la proroga con soluzione di continuità

Il Ministero informa che in via transitoria potranno accedere alla proroga della CIGS anche quelle imprese rientranti nel perimetro della novità (imprese con organico inferiore a 100 dipendenti per la proroga delle tre causali di intervento della CIGS e proroga del contratto di solidarietà per tutte le imprese) che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell'anno 2018, purché nel frattempo l'esubero di personale non sia stato risolto anche attraverso procedure di licenziamento. Al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell'impresa ancora attuale, si fa riferimento ad un programma che scade non più di 3 mesi prima l'emanazione della circolare ministeriale. In tal caso, pertanto, la proroga potrà essere concessa con soluzione di continuità a differenza di quanto stabilito in via generale dalla norma.

Il Ministero ammette alla proroga inoltre:

1) le aziende che - a causa del raggiungimento del limite massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile - non abbiano potuto fruire del trattamento CIGS per la durata prevista dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La durata della proroga è collegata al programma dell'azienda richiedente;

2) le aziende che abbiano fruito della CIGS e che al fine di proseguire nella gestione di permanenti criticità aziendali e occupazionali, abbiano fatto ricorso ad altri strumenti di integrazione salariale straordinaria e ordinaria.

Gli effetti dell'accordo governativo, finalizzato alla proroga, possono essere limitati - nel caso in cui un'azienda operi con siti produttivi dislocati in più regioni — alle sole unità produttive per le quali le regioni interessate abbiano riconosciuto sul territorio di competenza la particolare rilevanza economica e occupazionale dell'impresa nonché l'impegno della programmazione di politiche attive.

La domanda

La domanda di proroga deve essere presentata, con modalità telematica, sull'applicativo di CIGS online. Alla domanda deve essere allegato l'accordo governativo sottoscritto e una relazione dalla quale emerga l'entità dell'esubero ancora esistente che si intende salvaguardare mediante specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione interessata o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni. Preliminarmente alla presentazione dell'istanza è necessaria la stipula di un apposito accordo da sottoscrivere in sede Ministeriale, presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. In sede di accordo è richiesta la presenza della regione o delle regioni coinvolte, ai fini della certificazione dell'impegno della programmazione di politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero, nonché per il riconoscimento della particolare rilevanza economica ed occupazionale dell'impresa interessata.

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Documenti: Circolare Ministero del Lavoro 16/2018

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